Venerdì 13 giugno 2025

Novità 2025 per il credito d'imposta Beni 4.0: il software di AteneoWeb

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto importanti modifiche al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, sia materiali che immateriali, effettuati entro il 31 dicembre 2025 (o 30 giugno 2026). 

Le principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 riguardano:

  • l'abrogazione del credito d'imposta per i beni immateriali, fatta eccezione per gli ordini effettuati entro il 31/12/2024 con pagamento di un acconto almeno del 20%, che potranno beneficiare del credito d’imposta pari al 15% se completati entro il 30/06/2025;
  • la conferma del credito d'imposta per i beni materiali, con aliquote differenziate in base all'importo dell'investimento;
    • 20% del costo, per la quota di investimenti fino a € 2,5 milioni
    • 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni
    • 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a € 10 milioni.
  • l'introduzione di un limite massimo di spesa complessivo; è previsto un limite massimo di spesa per lo Stato di 2.200 milioni per il credito d’imposta relativo agli investimenti in beni MATERIALI di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017, effettuati dall’1.1 al 31.12.2025 o “prenotati” entro il 31.12.2025, con accettazione dell’ordine da parte del fornitore e versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo, completati entro il 30.6.2026. Tali fondi verranno attribuiti in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande al Gse; il Ministero, raggiunto il plafond stanziato, comunicherà il raggiungimento del limite di spesa e verrà sospeso l’invio di nuove richieste per la fruizione dell’agevolazione. Al fine del rispetto del predetto limite di spesa, l’impresa invia al MiMiT una comunicazione delle spese sostenute e del relativo credito d’imposta maturato, utilizzando il modello approvato con il DM 24.4.2024. Ai fini della fruizione del credito d’imposta, il MiMiT trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie con l’ammontare del credito utilizzabile in compensazione con il mod. F24, secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni.

Le novità 2025 rendono ancora più cruciale una gestione precisa e tempestiva delle informazioni, per massimizzare i benefici fiscali a disposizione delle imprese.
 

Per facilitare il lavoro dei professionisti, AteneoWeb presenta la nuova versione 2025 del suo software Credito Imposta Beni Strumentali 2025, uno strumento indispensabile per navigare con successo tra le nuove disposizioni e ottimizzare il calcolo e l'utilizzo del credito d'imposta.

Il software di AteneoWeb Credito Imposta Beni Strumentali 2025 , offre un supporto completo e affidabile per:

  • la determinazione del credito d'imposta spettante, in base alle diverse tipologie di beni e alle aliquote previste;
  • il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta, con una gestione centralizzata e aggiornata delle informazioni;
  • la gestione dei risconti del credito d'imposta, da contabilizzare annualmente in base all'ammortamento dei beni o alla durata del leasing;
  • la compilazione dei principali righi del quadro RU, semplificando la rendicontazione e la dichiarazione dei crediti d'imposta.

Il software di AteneoWeb si distingue inoltre per:

  • la sua interfaccia intuitiva e user-friendly, che rende semplice l'inserimento dei dati e la consultazione delle informazioni;
  • la sua completezza e accuratezza, grazie all'aggiornamento costante con le ultime novità normative e alle funzionalità di calcolo avanzate;
  • la sua flessibilità, che permette di adattarsi alle diverse esigenze delle aziende e di gestire diverse tipologie di investimento.

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DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025

    Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025

    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
  • Cessione di credito

    La cessione di credito è un contratto in base al quale un soggetto (cedente) trasferisce ad un altro soggetto (cessionario o factor) tutti o parte dei crediti presenti e/o futuri, derivanti dalla propria attività imprenditoriale e vantati nei confronti di terzi.
    Il contratto richiede la consegna dei documenti da cui risulta il credito stesso, con l’ovvia conseguenza del passaggio al cessionario di tutti i diritti, compresi anche i privilegi, che accedono al credito stesso.
    Affinchè la cessione esplichi la sua efficacia, deve essere notificata al debitore ceduto. In seguito alla notifica i terzi creditori del cedente non avranno più titolo a valersi su un credito non più nella sfera di disponibilità dello stesso cedente, essendone stata trasferita la titolarità in capo al cessionario.

    La cessione di credito è anche conosciuta con il termine di derivazione inglese "Factoring" che non necessariamente che prevede la cessione del credito pura e semplice ma innanzi tutto la fornitura di una serie di servizi di gestione del credito da parte del factor (cessionario) tra cui: contabilizzazione, gestione e riscossione dei crediti. Insieme a questi servizi il contratto di factoring può contenere la garanzia dell'eventuale inadempimento dei debitori e la possibilità di finanziamenti al cedente sia attraverso la concessione di prestiti, sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti. (Full Factoring).

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Costituzione fondo patrimoniale da parte dei coniugi

    Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, che lo definisce come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione.

    Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.
    Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
    La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
    Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis

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