Martedì 14 maggio 2024

Contanti ed entrata od uscita dal territorio nazionale

a cura di: Studio Valter Franco
PDF
Contanti ed entrata od uscita dal territorio nazionale

Circolare 12/2024 dell’Agenzia delle Dogane. 

 

L'introduzione del limite

Con D.lgs. 19.11.2008 n. 195 pubblicato sulla G.U. 13.12.2008 n. 191 e con effetto dal 1° gennaio 2009, sono state poste limitazioni al trasferimento da e verso l'estero - inclusi i paesi appartenenti alla Comunità Europea - di contanti (inclusi strumenti negoziabili al portatore, traveller's cheques - assegni firmati ma privi del nome del beneficiario) per somme superiori ai 9.999,99 euro. Le disposizioni non si applicano ai trasferimenti di vaglia postali o cambiari, assegni postali - bancari o circolari che rechino l'indicazione del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. L'introduzione di tale norma è finalizzata a contrastare il trasferimento di proventi da attività illecite e a coordinare la normativa del D.lgs. 231/2007 relativa al contrasto al riciclaggio di denaro ed al finanziamento del terrorismo, monitorando con lo scambio di informazioni con gli altri paesi, il trasferimento transfrontaliero di denaro contante.

Sintesi della norma e degli adempimenti

dal 1° gennaio 2009 e tuttora in vigore

  • chi intende trasferire all'estero o trasferire dall'estero in Italia denaro contante di importo pari o superiore ai 10.000 euro (o corrispondente a tale valore se in valuta diversa) deve dichiarare preventivamente la somma all' Agenzia delle Dogane
  • la dichiarazione – resa con il modello di cui al link che segue -  va trasmessa telematicamente all' Agenzia delle Dogane prima dell'attraversamento della frontiera ed il dichiarante deve avere con sé copia della dichiarazione e il numero di registrazione attribuito dal sistema telematico doganale 

  o p p u r e

  • consegnata in forma scritta, al momento del passaggio, presso gli uffici doganali di confine o limitrofi, che ne rilasciano copia con attestazione di ricevuta da parte dell'ufficio ed il dichiarante deve recare con sé tale copia. Per i trasferimenti di contante superiore alla soglia di cui sopra, effettuati a mezzo posta o con plico postale la dichiarazione viene consegnata alle Poste od ai fornitori del servizio postale all'atto della spedizione, questi ultimi rilasciano ricevuta e provvedono a trasmettere la dichiarazione in via telematica all' Agenzia delle Dogane entro sette giorni.

Le novità della Circolare n. 12/2024

Preliminarmente il modello con il quale dichiarare il trasferimento sopra la soglia dei 9.999,99 euro  è stato “unificato” prevedendo che abbia validità sia per i trasferimenti intra UE che per quelli Extra UE, nel modello (vedi quadro 5 D  e 5B) va indicata la provenienza economica e l’uso previsto del contante, il proprietario ed il destinatario. 

Precisa la circolare che nella nozione di valuta sono da comprendersi le banconote e monete, mentre gli strumenti negoziabili al portatore sono rappresentati dagli assegni turistici (traveller’s cheque)  e assegni e vaglia cambiari o ordini di pagamento emessi al portatore  privi del nome del beneficiario; nella circolare il pragrafo 1 include nella nozione di denaro contante anche le carte prepagate, quelle non nominative, che però rimangono escluse dall’obbligo di dichiarazione.  Sono compresi invece i beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore (ovvero le monete con un tenore in oro dil almeno il 90% ed i lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5%)  che vanno separatamente indicati nel modulo di dichiarazione nel punto 4 – dettaglio. 

Il paragrafo 4 della circolare tratta del trasferimento del contante per sé stessi e per conto di accompagnatori: nel caso di rinvenimento sul passeggero, nel suo bagaglio o nel suo mezzo di trasporto  di denaro contante il funzionario procede all’accertamento della violazione a prescindere dalla titolarità/riferibilità di una parte delle somme a soggetti accompagnatori, in quanto il soggetto all’obbligo dichiarativo è sempre il “portatore”; in questo senso appare opportuno che tra due viaggiatori venga suddiviso opportunamente ed inserito il denaro contante, ad esempio, nel bagaglio di ciascuno, essendo così in presenza di due “portatori”. 

Il paragrafo 5 della circolare tratta dei soggetti minorenni, nel cui caso l’obbligo dichiarativo ricade sul rappresentante legale. Nel caso in cui un portatore maggiorenne che reca con sé una somma pai o superiore a 10 mila euro affermando che una parte è riferibile ad un soggetto minore da egli accompagnato, deve compilare la dichiarazione indicando nelle caselle del modulo la somma e gli elementi identificativi del minore.

Si consiglia inoltre, di consultare la Carta del Viaggiatore (predisposta dall’ ADM) che tratta anche il presente argomento. 

Testo della Circolare  12/2024 

Modello di dichiarazione 

AUTORE:
Autore AteneoWeb: Rag. Valter Franco

Rag. Valter Franco

Ragioniere commercialista, revisore contabile
Studio Valter Franco
Collabora con Ateneoweb dal 2003. Dal 1978 lo studio assiste i propri clienti in tutti gli adempimenti societari, contrattuali, fiscali, contabili, durante le fasi di accertamento e quelle del contenzioso...
tributario. Lo studio ha maturato inoltre significative esperienze nel campo del trattamento dei dati personali (privacy) e della normativa antiriciclaggio per professionisti, tenendo convegni in diverse località italiane sul tema.
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Richiesta dati per la Dichiarazione IVA 2025 (periodo d'imposta 2024)

    Richiesta dati per la Dichiarazione IVA 2025 (periodo d'imposta 2024)

    La dichiarazione IVA 2025, relativa al periodo d’imposta 2024, quest’anno potrà essere presentata a partire dal 1° febbraio 2025 fino al termine ultimo del 30 aprile 2025.
    Come per l’esercizio precedente, il credito IVA minore di 5.000 euro può essere utilizzato già a partire dal 1° gennaio 2025.
    L’eventuale eccedenza potrà invece essere utilizzata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA ma soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato.
    Rispetto al modello dell’anno precedente le modifiche sono limitate.

    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
  • Guida al regime forfettario 2025

    Guida al regime forfettario 2025

    Manuale interattivo sul regime agevolato di cui alla legge 190/2014. Nuova versione aggiornata al 10 gennaio 2025.

    Il regime forfettario è stato introdotto per la prima volta dalla Legge di Stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014 n.190).
    La disciplina del regime ha subito diverse modifiche con le leggi di Bilancio 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145) e 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) e 2023 (Legge 29 dicembre 2022 n. 197), in particolare per quanto riguarda le condizioni di accesso.

    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
  • Il Bonus Natale 2024: informativa e autocertificazione

    Il Bonus Natale 2024: informativa e autocertificazione

    L’art. 2-bis, del D.L. 113/2024, L. 143/2024, ha introdotto un nuovo bonus, per il solo 2024, per i lavoratori dipendenti. L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 19/2024, ha fornito le prime indicazioni operative.

    a cura di: Dott. Paolo Lacchini
Attenzione: la pubblicazione dell'articolo risale ad oltre 180 giorni fa, le informazioni e gli eventuali link contenuti potrebbero non essere aggiornati.

Documenti correlati:

Altri approfondimenti

tutti gli approfondimenti

Gli approfondimenti più letti

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS