Il termine di decadenza ordinario per l’accertamento delle imposte sui redditi è individuato dall’art. 43, D.P.R. n. 600/73 (al quale rimanda l’art. 25 del D.Lgs. n. 446/97 per l’IRAP); per l’IVA, la norma di riferimento è l’art. 57 del D.P.R. n. 633/72.
In linea generale, gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Tuttavia, il calendario delle scadenze di quest’anno è reso particolarmente complesso dall’incrocio tra i regimi “premiali” (ISA e tracciabilità) e le nuove norme sul Concordato Preventivo Biennale (CPB).
Per determinare la scadenza corretta, dobbiamo distinguere tre situazioni in base alle scelte fatte dal contribuente in merito al CPB:
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Soggetti NO CPB: per chi non aderisce al Concordato, valgono i termini ordinari (eventualmente ridotti dai regimi premiali ISA/Tracciabilità).
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Soggetti CON CPB (senza sanatoria): l’adesione al Concordato comporta, ai sensi dell’art. 34 c. 2 del D.Lgs. 13/2024, la proroga automatica di un anno dei termini di accertamento in scadenza al 31 dicembre dell’anno di adesione.
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Soggetti CON SANATORIA (ravvedimento speciale): per chi aderisce alla sanatoria ex art. 2-quater D.L. 113/24, i termini relativi alle annualità sanate sono prorogati al 31 dicembre 2027.
Le scadenze al 31 dicembre 2025
Al netto delle proroghe sopra citate, al 31 dicembre 2025 scadrebbero naturalmente i termini per:
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Il periodo d’imposta 2019 (regime ordinario);
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Il periodo d’imposta 2020 (solo per chi ha punteggio ISA 8, grazie alla riduzione di 1 anno);
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Il periodo d’imposta 2021 (solo per chi usa mezzi tracciati ex art. 3 D.Lgs. 127/15, grazie alla riduzione di 2 anni).
Attenzione però: se il contribuente che ricade in queste casistiche ha aderito al CPB 2025-2026, la scadenza di queste annualità (che cadrebbe il 31/12/2025) slitta automaticamente al 31/12/2026, anche senza aver fatto la sanatoria.
Condizioni di validità
I termini indicati si intendono validi per dichiarazioni regolarmente presentate e subordinati a:
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Assenza di dichiarazione integrativa: la presentazione di una integrativa riapre i termini per i soli elementi oggetto di integrazione.
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Rispetto del contraddittorio: se l’Ufficio notifica lo schema di atto e i termini a difesa scadono dopo il 31/12 (o nei 120 giorni precedenti), la decadenza è posticipata (art. 6-bis L. 212/2000).
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Attività estere (Black List): resta fermo il raddoppio dei termini (art. 12 D.L. 78/09) per investimenti in paradisi fiscali non dichiarati nel quadro RW.
Di seguito una tabella di sintesi per orientarsi tra le diverse scadenze.
Tabella di riepilogo: scadenza termini accertamento al 31/12/2025
| Periodo d’Imposta | Regime del Contribuente | Scadenza se NO CPB | Scadenza se SI CPB 2025-26 (Senza Sanatoria) | Scadenza se SI SANATORIA |
| 2019 | Ordinario | 31/12/2025 | 31/12/2026 | 31/12/2027 |
| 2020 | Premiale ISA | 31/12/2025 | 31/12/2026 | 31/12/2027 |
| 2021 | Tracciabilità | 31/12/2025 | 31/12/2026 | 31/12/2027 |