Lunedì 24 novembre 2025

Collegamento registratore telematico e POS: come funzionerà?

a cura di: Studio Valter Franco
PDF
Collegamento registratore telematico e POS: come funzionerà?

Il provvedimento del 31 ottobre definisce le modalità operative per il collegamento tra POS e registratore di cassa telematico. La norma punta a confrontare quanto riscosso tramite POS con i corrispettivi registrati, garantendo maggiore tracciabilità dei pagamenti elettronici. Nell'articolo vengono esposti alcuni dubbi e casi pratici relativi all’applicazione del decreto.

Il 31 ottobre 2025 è stato emanato il Decreto Direttoriale prot. 424470 relativo alla definizione delle modalità operative per il collegamento tra il POS ed il Registratore di cassa telematico; utile la lettura in merito di quanto pubblicato da Fiscooggi

Mi sorgono però una serie di dubbi, che di seguito espongo.
La norma vuole, credo, porre a confronto quanto riscosso con il POS e quanto registrato nei corrispettivi. 

Una ditta, esercente l’attività di commercio all’ingrosso ed al dettaglio, certifica i corrispettivi (non le fatture del commercio all’ingrosso) con il registratore di cassa telematico; ipoteticamente il 10 gennaio incassa 100 euro di corrispettivi in contanti, non con il POS, ma incassa una fattura emessa ante 10 gennaio di 500 euro con il POS,  derivante dal commercio all’ingrosso.  Cosa succede in fase di “incrocio dei dati”: corrispettivi 100 euro, incasso con il POS 500 euro.

Lo stesso caso per l’officina meccanica con gli stessi presupposti di cui sopra. 
Lo stesso caso per lo spaccio aziendale, dove occasionalmente un cliente impresa chieda di pagare tramite POS. 

Il punto 4 del Decreto mi solleva un po’ dai dubbi di cui sopra, in quanto sembrerebbe che la memorizzazione dei pagamenti elettronici è effettuata al momento della registrazione dell’operazione, riportando nel documento commerciale (lo scontrino) le forme di pagamento utilizzate ed il relativo ammontare: cioè, se sullo scontrino scrivo "pagamento con POS", solo questo dato verrà incrociato con i dati relativi alla riscossione con il POS collegato al registratore di cassa. 
Se così fosse occorrerà la massima attenzione ad indicare la modalità di pagamento in sede di emissione del documento commerciale.

I soggetti obbligati vengono definiti dal Decreto Direttoriale come coloro che utilizzano gli strumenti di certificazione dei corrispettivi per adempiere all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, restando così esclusi, ad esempio, i professionisti che non sono ammessi alla registrazione di corrispettivi, oppure la ditta con sola attività di commercio all’ingrosso dotata comunque di POS: occorrerà quindi prestare la molta attenzione ad indicare la modalità di pagamento.

AUTORE:
Autore AteneoWeb: Rag. Valter Franco

Rag. Valter Franco

Ragioniere commercialista, revisore contabile
Studio Valter Franco
Collabora con Ateneoweb dal 2003. Dal 1978 lo studio assiste i propri clienti in tutti gli adempimenti societari, contrattuali, fiscali, contabili, durante le fasi di accertamento e quelle del contenzioso...
tributario. Lo studio ha maturato inoltre significative esperienze nel campo del trattamento dei dati personali (privacy) e della normativa antiriciclaggio per professionisti, tenendo convegni in diverse località italiane sul tema.
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Al via il registro titolari effettivi. Comunicazioni entro l'11 dicembre 2023 per Società di capitali, persone giuridiche private e trust: check list

    Al via il registro titolari effettivi. Comunicazioni entro l'11 dicembre 2023 per Società di capitali, persone giuridiche private e trust: check list

    Lunedì 9.10.2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 236  il decreto del  Ministero delle Imprese e del Made in Italy 29 settembre 2023  sull’entrata in vigore del registro dei titolari effettivi. 

    Ai sensi dell'art. 3, c. 6 D.M. 55/2022, i soggetti obbligati hanno tempo per l’invio telematico dati fino all'11.12.2023 (60 giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento Mimit che attesta l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva).

    Soggetti interessati 

    L'obbligo riguarda circa 1,5 milioni di soggetti. Si tratta di tutte:

    • le società di capitali (quindi spa, sapa, srl, cooperative e società di mutuo soccorso);
    • le persone giuridiche private (quindi fondazioni, associazioni riconosciute e comitati riconosciuti);
    • nonché i trust (trattasi dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali di cui all'art. 21, comma 3 del dlgs 231/07) ed i soggetti ad essi assimilati.

    Mentre le società e le persone giuridiche private saranno iscritte nella sezione autonoma del nuovo registro, i trust ed i soggetti ad essi affini saranno inseriti nella sezione speciale.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Comunicazione del titolare effettivo. Modello telematico TE con comunicazione unica - DIRE: check list

    Comunicazione del titolare effettivo. Modello telematico TE con comunicazione unica - DIRE: check list

    Le comunicazioni della titolarità effettiva possono essere predisposte ed inviate attraverso DIRE, l’ambiente di compilazione messo a disposizione dal Sistema Camerale, o attraverso altre soluzioni di mercato.
    DIRE aiuta l’utente nella compilazione della comunicazione attraverso un approccio assistito che consente:

    • la compilazione guidata della pratica con i dati estratti dal Registro Imprese;
    • l’accesso agli strumenti di assistenza;
    • la fruizione di suggerimenti, aiuti ed informative.

    La comunicazione del Titolare Effettivo al Registro Imprese deve avvenire esclusivamente per via telematica attraverso l'applicativo “DIRE” compilando il modello TE.
    La pratica è sottoscritta digitalmente, in caso di società, dal legale rappresentante o da uno degli amministratori, o dei liquidatori, o dal commissario giudiziario, oppure da un sindaco in caso di inerzia degli amministratori/liquidatori.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Enti del terzo settore trasmigrati al RUNTS

    Enti del terzo settore trasmigrati al RUNTS

    Deposito del bilancio presso registro: le novità apportate dalla nota Ministero del Lavoro 15/11/2022 n. 17146 
    Redazione del bilancio e del rendiconto di cassa.

    Il Ministero del Lavoro, con la nota del 15 novembre 2022 n. 17146, ha fornito chiarimenti sul deposito del bilancio degli Enti del terzo settore sia per quelli  trasmigrati nel Runts sia per quelli che si stanno iscrivendo.
    Come richiesto dal D.lgs  3 luglio 1017 n. 117 per gli Enti che hanno conseguito la qualifica di Ets nel corso del 2022 è obbligatorio il deposito del bilancio 2021. Inoltre, nel Runts va depositato, oltre al bilancio, anche la relazione dell’organo di controllo e del revisore legale, ove previsti.
    I tecnici di prassi rilevano che per gli Enti costituiti prima del 2022 che acquistano la qualifica di Ets mediante iscrizione al Runts nel corso del 2022, non scatta alcun obbligo di deposito del bilancio 2021 se approvato in un momento successivo alla presentazione dell’istanza.
    All’adempimento del deposito del bilancio presso il Runts, sono obbligate, invece,  le realtà considerate Ets in via transitoria, ovvero le Odv, le Aps e le Onlus che dovranno provvedervi nei 90 giorni successivi all’iscrizione.
    Il  7 novembre 2022 è termina la fase di trasmigrazione delle Aps e delle Odv nel Runts. Da tale data, è terminato, per tali Enti, il periodo di verifica degli Uffici Runts.

    Gli Enti nei cui confronti i competenti uffici del Runts non abbiano emanato alcun provvedimento espresso di iscrizione o diniego, o comunque formulato alcuna richiesta istruttoria entro il termine menzionato, risultano iscritti al Registro unico nella sezione di provenienza tramite il meccanismo del “silenzio assenso” a partire dal 7 novembre scorso.
    La trasmigrazione è  la procedura in cui l’ingresso nel Terzo settore avviene non con la presentazione di una nuova istanza di iscrizione, ma tramite l’iniziativa degli uffici regionali cui spettava, trasmettere da un elenco all’altro la documentazione e poi verificarne la correttezza e conformità di legge.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis

Documenti correlati:

Altri approfondimenti

tutti gli approfondimenti

Gli approfondimenti più letti

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS