Lunedì 27 giugno 2022

Il Decreto "Semplificazioni fiscali": proroghe e altre modifiche al calendario fiscale

a cura di: Meli e Associati
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Il Decreto

Il decreto “Semplificazioni fiscali”, approdato nella GU n. 143 del 21 giugno 2022 e in vigore dal giorno successivo, prevede diverse novità che spaziano dall’erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi, dall’ampliamento del principio di “derivazione rafforzata”, alla semplificazione in materia di dichiarazione Irap.

Prossimamente affronteremo i diversi punti; in questa occasione ci dedichiamo a quelli ritenuti più “urgenti”:

  • Proroga dei termini in materia di registrazione e comunicazione degli aiuti di Stato Covid-19 

In relazione agli aiuti di Stato non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati – i termini di cui all’art. 10, comma 1, secondo periodo, Dm n. 115/2017, in scadenza:

– dalla data di entrata in vigore della presente disposizione al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 giugno 2023;

– dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 dicembre 2023.

Prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 anche il termine entro il quale l’inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell’erogazione degli aiuti medesimi.

Per effetto di questa disposizione, con il Provvedimento Prot. n. 233822/2022 il Direttore dell’Agenzia Entrate ha già prorogato dal 30 giugno 2022 al 30 novembre 2022 il termine per la presentazione dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12.
  • “Semplificazioni” in materia di dichiarazione Irap

Il Decreto, con decorrenza dal periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (quindi dal 2021), semplifica le modalità di deduzione dal valore della produzione Irap dell’intero costo relativo al personale dipendente a tempo indeterminato.

Purtroppo la semplificazione che si voleva ottenere non è stata tempestiva. A pochi giorni dalla scadenza prevista per il versamento dell’IRAP si dovranno rielaborare le dichiarazioni delle imprese con dipendenti a tempo indeterminato.

Le novità impattano infatti sulla dichiarazione IRAP di quest’anno (da presentare nel 2022 per il periodo d’imposta 2021). Il tempo a disposizione per ri-elaborare i calcoli tenendo conto delle nuove regole è davvero poco ed il rischio di commettere qualche errore non è un’ipotesi remota. Invitiamo a contattare tempestivamente il Consulente del lavoro per valutare l’impatto della novità ed eventualmente i tempi necessari per avere i dati ri-elaborati.

  • Proroga della presentazione della dichiarazione Imu anno di imposta 2021

Il termine per la presentazione della dichiarazione Imu, ordinariamente previsto al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della dichiarazione d’imposta, è prorogato al 31 dicembre 2022 per l’anno d’importa 2021.

  • Decorrenza sanzione per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere

Il nuovo trattamento sanzionatorio, meno clemente di quello previgente, per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere si applicherà dal 1° luglio 2022, e non più dal 1° gennaio 2022. Il nuovo sistema prevede la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili (anziché di 1.000 euro trimestrali). La sanzione si riduce alla metà entro il limite di 200 euro mensili (anziché di 500 euro a trimestre), se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni dalla scadenza.

  • Termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso

La scadenza per registrare gli atti che vi sono soggetti in termine fisso, se formati in Italia, per le operazioni societarie che non risultino da atto scritto e per la denuncia di eventi successivi alla registrazione non sarà più di 20 giorni (come previsto dal Dpr 131/1986) ma di 30 giorni.

  • Altre modifiche al calendario fiscale

Per le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (LIPE), l’adempimento del secondo trimestre dovrà essere effettuata entro il 30 settembre e non più entro il 16 settembre.

In relazione agli obblighi connessi agli scambi intracomunitari, con decreto del Mef sono adesso indicate le sole modalità (e non più i termini), per la presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, tenendo conto delle richieste formulate dall’Istat. Detti elenchi, inoltre, sono presentati entro il mese successivo al periodo di riferimento.
Gli elenchi riepilogativi non devono essere più presentati all’Agenzia delle dogane, per via telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.

Viene modificata la norma che disciplina l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023, con aumento della soglia da 250 a 5mila euro.
Il pagamento dell’imposta di bollo può, quindi, essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

  1. per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento, se l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia inferiore a 5mila euro, e non più a 250 euro;
  2. per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno sia inferiore complessivamente a 5mila euro, e non più a 250 euro.

Infine, il termine del 30 giugno per la presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021 è differito al 30 settembre 2022.

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    Nel tessuto delle relazioni familiari, il prestito di denaro per necessità importanti – come l'acquisto di un'auto, un anticipo per la casa o per sostenere un'attività – è una prassi comune e preziosa. Spesso, dato il forte legame di fiducia, questi accordi si basano su un semplice "impegno morale", senza alcuna formalità.

    Tuttavia, questo approccio informale, un tempo la norma, oggi espone a rischi fiscali significativi che non possono essere ignorati.

    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
  • Il Trattamento di Fine Mandato

    Il Trattamento di Fine Mandato

    L’attribuzione del Trattamento di Fine Mandato (T.F.M.) quale compenso aggiuntivo da riconoscere agli amministratori di una società, presenta vantaggi importanti che si manifestano su due piani:

    - fiscale
    - gestionale/strategico.

    1. Vantaggi fiscali
    Il T.F.M. rappresenta un'importante leva di pianificazione fiscale per le società e un significativo beneficio per i suoi amministratori.
    Questo compenso, erogato al termine del rapporto di amministrazione, se correttamente strutturato, offre un duplice vantaggio fiscale: per l'azienda che lo accantona e per l'amministratore che lo percepisce.
    I benefici fiscali del T.F.M. si articolano principalmente in due ambiti:

    - la deducibilità del costo per competenza per la società, con conseguente riduzione dell'imponibile IRES ogni anno e
    - la tassazione separata per il percipiente.


    2. Vantaggi gestionali e strategici
    Tralasciando il caso – peraltro molto frequente nelle società di piccole dimensioni (cosiddette “familiari”) di attribuzione del TFM per aspetti principalmente fiscali, è utile considerare il TFM un potente strumento di gestione aziendale perché favorisce questi importanti fattori:

      • fidelizzazione e incentivazione: il TFM agisce come un incentivo a lungo termine. Sapendo di avere una somma importante che matura nel tempo, l'amministratore è più propenso a rimanere legato alla società e a lavorare per il suo successo duraturo. È un modo per premiare la lealtà e la permanenza.
      • attrazione di talenti: in fase di assunzione di un manager di alto profilo, offrire un pacchetto retributivo che include anche il TFM rende la posizione più attraente e competitiva rispetto a società che offrono solo un compenso fisso.
      • pianificazione finanziaria: accantonare il costo anno per anno permette una gestione finanziaria più ordinata e prudente. La società non si troverà a dover affrontare un esborso improvviso e imprevisto alla fine del mandato, poiché il costo è stato spalmato contabilmente su più esercizi, dando una rappresentazione più fedele della situazione patrimoniale.

    In conclusione, per la società il TFM non è semplicemente un costo aggiuntivo, ma un investimento strategico che, se correttamente pianificato, genera un importante risparmio fiscale immediato e contribuisce a creare un rapporto più solido e duraturo con il proprio management.

    Questo lavoro affronta i principali aspetti civilistici e fiscali e indica il modo corretto di operare, per permettere l’imputazione della quota annua di costo societario per competenza ed evitare che lo strumento utilizzato porti a contestazioni o riprese fiscali da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

    Fa parte di questo strumento pratico operativo (tool) il verbale di assemblea dei soci.

    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
  • Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025

    Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025

    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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