Negli ultimi anni si è verificato un costante aumento di soggetti (persone fisiche o società) che considerano le aste immobiliari, derivanti da esecuzioni immobiliari o da procedure concorsuali, quale strumento interessante per l'acquisizione di un immobile.
La recente pericolosa pandemia da COVID-19 ha inoltre evidenziato la necessità di mantenere il distanziamento sociale ed ha portato i Tribunali all'utilizzo sempre più frequente delle vendite telematiche.
Le modalità da seguire per l'organizzazione e la partecipazione alle vendite telematiche sono state stabilite dal decreto ministeriale 26/02/2015, n. 32 (1), che all'articolo 2 ha definito le seguenti modalità:
Lo stesso DM 32/2015 regolamenta in modo dettagliato le procedure da seguire da parte di ogni soggetto che è coinvolto nella vendita telematica ed in particolare negli articoli dedicati alle vendite immobiliari, alla Sezione I fornisce le disposizioni generali che riguardano gli offerenti e le modalità di svolgimento della gara.
Stiamo verificando che non sempre gli interessati ad offrire hanno le competenze tecniche necessarie per la predisposizione della domanda, con i relativi allegati, per la sottoscrizione della stessa, per il deposito dell'offerta e l'eventuale partecipazione alla successiva gara con gli altri offerenti in quanto le procedure previste, come previste dagli articoli 12 e seguenti del citato decreto, sono complesse.
Si tengano presenti, ad esempio, queste complicazioni:
Tutte queste complicazioni procedurali stanno scoraggiando qualche potenziale acquirente dal partecipare e hanno portato una parte di utenti a chiedere consulenza e assistenza a soggetti più preparati, più spesso si tratta di avvocati.
Sono sorti recentemente in misura sempre maggiore quesiti che riguardano la modalità con la quale si può esercitare il diritto a partecipare all'asta, nel caso in cui l'offerente non possa partecipare personalmente.
Il quesito principale è: "chi può sostituire l'offerente e formulare valide offerte per suo conto?"
Il quesito non è di poco conto e può portare contenzioso o essere causa di esclusione dalla gara.
La risposta viene dall'art. 571 del codice di procedura civile, in tema di vendita senza incanto, che dispone:
"Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell'articolo 579 ultimo comma."
e dal richiamato ultimo comma dell'art. 579 c.p.c., che prevede:
"I procuratori legali possono fare offerte per persone da nominare."
Dalla testuale lettura del combinato disposto degli articoli 571 e 579 ultimo comma, si evince pertanto che esistono tre possibilità per formulare l'offerta per l'acquisto dell'immobile pignorato:
Da ciò consegue che il soggetto che non formula l'offerta personalmente, ha come unica possibilità quella di rivolgersi ad un procuratore legale.
E' utile evidenziare che l'articolo 3 della legge 24 febbraio 1997, n. 27 in tema di "Soppressione dell'albo dei procuratori legali e norme in materia di esercizio della professione forense" ha disposto quanto segue: "
Il termine "procuratore legale" contenuto in disposizioni legislative vigenti si intende sostituito con il termine "avvocato".
In giurisprudenza il tema è stato dibattuto e la Corte di Cassazione con la sentenza 12 aprile 1988 n. 2871, ha escluso che nella vendita senza incanto potessero essere formulate offerte a mezzo di procuratore speciale che non fosse avvocato.
Tale principio è stato confermato dalla sentenza della Corte di Cassazione 5 maggio 2016 n. 8951.
Note:
(1) denominato "Regolamento recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile"
(2) In base all'art. 5 del DM 32/2015 "La domanda è sottoscritta con firma digitale. E' trasmessa, unitamente agli allegati, a mezzo posta elettronica certificata." In caso di domanda sottoscritta con firma digitale l'offerta può essere inviata con una qualsiasi PEC, anche non intestata all'offerente.
RAVVEDIMENTO SPECIALE 'TOMBALE': versione Excel
Programma in Microsoft Excel per la gestione del ravvedimento speciale da concordato preventivo biennale ex art. 2-Quater, DL 113/2024, con le seguenti funzionalità:
- importazione dei dati dal file csv predisposto dall’Agenzia delle Entrate (con verifica della correttezza degli importi nello stesso presenti);
- calcolo delle imposte sostitutive per l’adesione al c.d. “ravvedimento speciale 2024 (ex art. 2-quater del DL 113/2024);
- calcolo degli importi delle rate, con determinazione degli interessi;
- produzione degli F24 dei versamenti in pdf (con possibilità di scelta di effettuare i versamenti delle imposte sostitutive sul reddito, per i soggetti in “trasparenza”, da parte dei soci o della società).
Calcolo convenienza rivalutazione terreni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
Viene consentita la rivalutazione dei terreni posseduti data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive, da effettuare entro il 30 novembre 2024.
Viene previsto che la percentuale dell’imposta sostitutiva risulti pari al 18% del valore del terreno.
Calcolo convenienza rivalutazione partecipazioni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
La norma consente la rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive da effettuare entro il 30 novembre 2025.
È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.
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