I nuovi imprenditori che si iscrivono per la prima volta alle gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti nel corso del 2025 potranno ottenere una riduzione del 50% dei contributi previdenziali.
L'incentivo, previsto dalla legge di bilancio 2025, è rivolto ai titolari di ditte individuali, soci di società (sia di persone che di capitali), coadiuvanti e coadiutori familiari.
La riduzione contributiva, attribuita per 36 mesi dalla data di avvio dell'attività di impresa o di primo ingresso nella società avvenuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, è concessa su domanda e si applica sulla sola aliquota IVS (Invalidità, vecchiaia e superstiti).
Restano dovuti per intero, quindi, il contributo di maternità e, per i commercianti, l'aliquota aggiuntiva per l'indennizzo per cessazione attività.
L'incentivo è incompatibile con altre agevolazioni che prevedono riduzioni di aliquota, come il regime forfettario previdenziale o la riduzione per i pensionati over 65.
La domanda deve essere presentata attraverso il "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)" dal titolare del nucleo aziendale.
Nella Circolare Inps n. 83 del 24 aprile tutti i dettagli sulla misura e le istruzioni per accedervi.
Il concordato preventivo biennale 2025-2026: lettera per il Cliente
Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è uno strumento previsto dal Decreto Legislativo 13/2024 che permette a chi ha un’attività, come imprenditori, liberi professionisti o artigiani, per la quale si applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA), di accordarsi in anticipo con il Fisco sull’importo delle tasse da pagare.
Oneri deducibili da cartelle esattoriali rateizzate
Applicativo in MS Office Excel per calcolare la quota annualmente deducibile dei contributi deducibili dal reddito a seguito di pagamento di cartelle esattoriali rateizzate.
Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
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