Con Messaggio n. 4011 del 28 novembre l'Inps comunica le modalità di iscrizione alla piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa) dei cittadini beneficiari delle prestazioni di NASpI e DIS-COLL, oltre a definite gli adempimenti a loro carico.
Dal 24 novembre 2024, il soggetto che richiede la Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL) è iscritto d’ufficio sulla piattaforma SIISL, con decorrenza dalla data di inizio di fruizione della prestazione.
All’atto dell’iscrizione, l’Inps trasmette alla piattaforma, oltre ai dati anagrafici e a quelli relativi alla domanda di NASpI e DIS-COLL, anche i dati di contatto del beneficiario, quali l’indirizzo di residenza e il domicilio, se diverso dalla residenza, la PEC se presente, l’indirizzo e-mail e il numero di cellulare.
Il beneficiario dell’indennità è tenuto, entro 15 giorni dalla data in cui inizia la fruizione della prestazione, ad accedere alla piattaforma SIISL per compilare i dati utili per il Patto di attivazione digitale e la relativa sottoscrizione, i dati utili a integrare il curriculum vitae e le informazioni utili ai fini della redazione del Patto di servizio, che verrà poi finalizzato dal Centro per l’impiego.
Maggiori dettagli nel Messaggio Inps.
Alle persone fisiche che hanno investito somme nel capitale di startup innovative è riconosciuta una detrazione IRPEF pari al 30% della somma investita per un valore massimo di investimento pari a 1.000.000 euro annui. In alternativa, per gli investimenti effettuati dal 19.5.2020 e fino al terzo anno di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, è riconosciuta una detrazione IRPEF del 50% della somma investita per un valore massimo di investimento pari a 100.000 euro.
Dal primo gennaio 2024 le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono optare per un sistema simile a quello previsto per i contribuenti minimi.
Nel documento si mettono a confronto i due regimi.
Il pacchetto contiene due documenti:
- il primo rubricato contiene la fotografia degli adempimenti legati all’imposta sul valore aggiunto e il terzo settore. Infatti dal 1° gennaio 2025 gli enti di tipo associativo, compresi gli enti sportivi che svolgono attività di prestazione di servizi o cessione di beni nei confronti dei propri associati, dovranno aprire la partita Iva.
- il secondo documento tratta della possibilità (decreto legge n. 146 del 2021) di utilizzare il regime forfettario dei contribuenti minimi (art. 5 comma 15-quinquies del decreto legge n. 146 del 2021) per le operazioni rilevanti ai fini Iva svolte dalle organizzazioni di volontariato (Odv) e dalle associazioni di promozione sociale (Aps).
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