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Tracciabilità spese di trasferta e di rappresentanza

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 15/E del 22 dicembre 2025, ha fornito chiarimenti operativi riguardanti le novità introdotte dal Decreto IRPEF (D.Lgs. n. 192/2024), dalla Legge di Bilancio 2025 e dal successivo Decreto Fiscale (D.L. n. 84/2025).

Ricordiamo innanzitutto che il fulcro della norma risiede nel rafforzamento dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti quale condizione essenziale per la deducibilità dei costi (lato impresa/professionista) e per la non concorrenza al reddito (lato lavoratore).

Trasferte dei lavoratori dipendenti

La Circolare distingue nettamente tra le semplificazioni per le trasferte comunali e i nuovi obblighi di tracciabilità per i servizi “non di linea”.

Ambito Disciplina e condizioni Trasferte comunali Superato l’obbligo di documenti “provenienti dal vettore”. I rimborsi per viaggio e trasporto (inclusa l’indennità chilometrica ACI per uso mezzo proprio) sono esenti se documentati, anche tramite ricevute taxi o documentazione interna. Spese tracciabili L’obbligo di tracciabilità per la non concorrenza al reddito riguarda: vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi o NCC. Ambito geografico La tracciabilità è richiesta esclusivamente per le spese sostenute nel territorio dello Stato. Le spese all’estero restano escluse dall’obbligo. Esclusioni Restano fuori dall’obbligo di tracciabilità: biglietti di linea (treni, aerei, bus), indennità chilometriche e “altre spese” non …

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