La Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207 /2024), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 S.O. n. 43 del 31 dicembre 2024, introduce nel TUIR disposizioni che pongono limiti a oneri e spese ammissibili alle detrazioni fiscali.
Tra queste l'introduzione un limite massimo alle detrazioni fiscali per i contribuenti con redditi superiori a 75.000 euro, con la garanzia, però, di maggiori agevolazioni alle famiglie con più di due figli a carico e alle famiglie con figli disabili.
L’importo massimo detraibile dipende dal reddito complessivo e dal numero di figli a carico, con coefficienti che aumentano in relazione al numero di figli.
La detrazione, infatti, potrà arrivare fino a un massimo di 14.000 euro nella fascia di reddito tra 75.000 e 100.000 euro, mentre sarà di 8.000 euro la detrazione massima per la fascia di reddito tra 100.000 e 120.000.
Rimangono escluse dal tetto della revisione delle detrazioni le spese sanitarie, quelle relative ai mutui contratti fino al 31 dicembre 2024 e gli investimenti in start-up e Pmi innovative, oltre ad altre spese legate a mutui, assicurazioni e interventi edilizi effettuati fino al 31 dicembre 2024.
Nessuna detrazione, invece, per i figli oltre i 30 anni, con l’eccezione dei figli disabili, per i quali le detrazioni continuano a essere garantite senza limiti di età.
Le detrazioni per altri familiari a carico (ad esempio, genitori) vengono limitate ai familiari conviventi del contribuente e non spettano ai contribuenti non cittadini italiani o di uno Stato UE/SEE in relazione ai loro familiari residenti all’estero.
A partire dal 2025, viene innalzata a 35.000 euro la soglia di reddito per i lavoratori dipendenti e assimilati oltre la quale non si può accedere al regime forfettario.
Viene inoltre elevato a 1.000 euro per gli anni 2016-2019, l’importo annuo per le spese relative alla frequenza di scuole dell’infanzia e scuole secondarie di secondo grado, con una detrazione del 22%.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
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