Con Provvedimento del 17 marzo l'Agenzia delle Entrate ha approvato i 172 modelli, con relative istruzioni, per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), da utilizzare per il periodo di imposta 2024.
I modelli devono essere presentati dai contribuenti che nel periodo d’imposta 2024 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale indicati nella Tabella 1 allegata alle Istruzioni Parte Generale e che sono tenuti all’applicazione degli stessi.
Devono inoltre essere presentati dai contribuenti che, anche se esclusi dall’applicazione degli indici, sono comunque tenuti alla presentazione dei modelli, in quanto:
Il Provvedimento, inoltre, al solo fine di acquisire le informazioni utili alla elaborazione dei relativi Isa, prevede la compilazione del modello per le società tra professionisti e le società tra avvocati, le cui attività sono classificate sotto determinati codici.
Ai fini della semplificazione del relativo adempimento dichiarativo, i contribuenti che utilizzano l’applicativo RedditiOnLine possono effettuare, sulla base della corrispondenza dei dati contabili presenti nel modello Redditi 2025 e gli omologhi dati richiesti nei modelli Isa 2025, l’importazione nel software per l’applicazione degli Isa dei dati indicati nei modelli di dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2024, utilizzando l’apposita funzionalità informatica.
Infine, con Provvedimento pubblicato nella stessa giornata, l'Agenzia Entrate ha approvato le specifiche tecniche e dei controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA da dichiarare con i modelli REDDITI 2025.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
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