Nella Risposta n. 37 del 18 febbraio l'Agenzia delle Entrate, esaminando il caso di una società che, a seguito di investimenti effettuati nel 2022 nel Mezzogiorno, ha venduto parte dei macchinari acquistati e deve rettificare gli importi dell’investimento realizzato, chiarisce come correggere gli importi degli investimenti precedentemente indicati nella Comunicazione CIM17, in caso di restituzione parziale dei beni acquisiti.
L'Agenzia precisa innanzitutto che, dato che la società, in data 25 giugno 2024, ha venduto parte degli investimenti effettuati nel 2022, escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni ceduti l'importo delle spese affrontate e del credito riconosciuto si riduce "automaticamente", senza alcuna necessità di rettificare il Modello CIM17 già trasmesso.
In merito alla corretta indicazione del credito di imposta nella dichiarazione dei redditi dell'impresa beneficiaria, l'Agenzia fornisce chiarimenti in linea con le indicazioni fornite con la Circolare n. 34/E del 3 agosto 2016, dove è stato chiarito che, "il credito di imposta deve essere indicato nel quadro RU del modello di dichiarazione relativo al periodo di imposta nel corso del quale il credito stesso è maturato (i.e., il periodo di imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati), nonché nel quadro RU dei modelli di dichiarazione relativi ai periodi di imposta nel corso dei quali il credito viene utilizzato in compensazione".
Nel rigo RU5, in particolare, va indicato:
In considerazione delle indicazioni di cui sopra, chiarisce l'Agenzia Entrate, il credito in parola va esposto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di "maturazione" dello stesso, ovvero quello in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati, purché ne sia stata rilasciata l'autorizzazione alla fruizione entro la scadenza dei termini di presentazione. Diversamente, il credito va valorizzato nella prima dichiarazione utile successiva al rilascio dell'autorizzazione.
Nella fattispecie oggetto di interpello, alla data di scadenza del termine di
presentazione del Modello Redditi Società di Capitali 2024 (31 ottobre 2024), l'importo
del credito spettante ''maturato'' nell'anno 2022, ma autorizzato in data 7 febbraio 2024
e, quindi, da riportare nella colonna F2 del rigo RU5 risultava già ''rideterminato'' per
effetto della cessione del 25 giugno 2024. In tale colonna, dunque, andava valorizzato
l'importo già ridotto e non anche quello originario.
La correzione del dato erroneamente esposto in dichiarazione, potrà essere eseguita mediante presentazione di una dichiarazione integrativa "a sfavore" nei termini di cui all'articolo 2, comma 8, del DPR n. 322-1998.
La cessione di credito è un contratto in base al quale un soggetto (cedente) trasferisce ad un altro soggetto (cessionario o factor) tutti o parte dei crediti presenti e/o futuri, derivanti dalla propria attività imprenditoriale e vantati nei confronti di terzi.
Il contratto richiede la consegna dei documenti da cui risulta il credito stesso, con l’ovvia conseguenza del passaggio al cessionario di tutti i diritti, compresi anche i privilegi, che accedono al credito stesso.
Affinchè la cessione esplichi la sua efficacia, deve essere notificata al debitore ceduto. In seguito alla notifica i terzi creditori del cedente non avranno più titolo a valersi su un credito non più nella sfera di disponibilità dello stesso cedente, essendone stata trasferita la titolarità in capo al cessionario.
La cessione di credito è anche conosciuta con il termine di derivazione inglese "Factoring" che non necessariamente che prevede la cessione del credito pura e semplice ma innanzi tutto la fornitura di una serie di servizi di gestione del credito da parte del factor (cessionario) tra cui: contabilizzazione, gestione e riscossione dei crediti. Insieme a questi servizi il contratto di factoring può contenere la garanzia dell'eventuale inadempimento dei debitori e la possibilità di finanziamenti al cedente sia attraverso la concessione di prestiti, sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti. (Full Factoring).
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
Software in Ms Excel per la determinazione del credito d’imposta spettante per gli investimenti in beni acquistati nel 2025.
Consente di monitorare gli utilizzi del credito d’imposta utilizzabili dal 2025 e di gestire i risconti del credito d’imposta da contabilizzare ogni anno in base alla percentuale di ammortamento dei beni a cui il credito d’imposta si riferisce o, in caso di beni acquistati in leasing, in base alla durata del contratto di leasing.
Propone inoltre la compilazione, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dei principali righi del quadro RU.
Note tecniche:
E' disponibile anche la versione in cloud, utilizzabile online con un qualsiasi browser, anche da smartphone o tablet, senza necessità di installazione, software di terze parti.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi