Ci troviamo ad affrontare una visione approfondita e quanto più dettagliata possibile di un settore come l’agricoltura, che è a tutti gli effetti un fiore all’occhiello del sistema impresa Italia.
Il riferimento normativo che prendiamo in considerazione per la nostra analisi è la circolare n. 146 del 26 Novembre 2025 emanata dall’INPS, con la quale è stato avviato il processo di regolamentazione annuale delle retribuzioni contrattuali degli operai agricoli, entrato in vigore a far data dal 30 Ottobre 2025.
Da un punto di vista temporale si tratta di un’attività che è necessario fare ogni anno, in particolare per far sì che vengano costituite le retribuzioni medie salariali, a loro volta necessarie per:
- Procedere al calcolo di contributi e posizioni previdenziali
- Fornire dei valori costantemente aggiornati a quelli che sono i coloni, i mezzadri e gli iscritti alla gestione speciale
- Redazione del decreto annuale che effettua il Ministero del Lavoro
La ricerca di questi numeri avviene tramite un lavoro in partenariato che viene fatto con organizzazioni sindacali e sedi territoriali di INPS e INAIL. Un primo riferimento temporale a cui ci si deve attenere è relativo al fatto che entro il 30 Gennaio 2026 le strutture provinciali devono inoltrare i dati alle Direzioni Regionali, le quali a loro volta le devono inoltrare agli Uffici Centrali entro il 10 Febbraio 2026.
La ricerca di questi numeri avviene tramite un lavoro in partenariato che viene fatto con organizzazioni sindacali e sedi territoriali di INPS e INAIL. Un primo riferimento temporale a cui ci si deve attenere è relativo al fatto che entro il 30 Gennaio 2026 le strutture provinciali devono inoltrare i dati alle Direzioni Regionali, le quali a sua volta le devono inoltrare agli Uffici Centrali entro il 10 Febbraio 2026.
Il processo di rilevazione numerica non tiene in considerazione i seguenti riferimenti normativi :
- Articolo 28 del D.P.R. n. 488 del 1968, il quale fa riferimento a quelle che sono le classiche modalità determinative di contributi e prestazioni
- Articolo 7 della legge n. 233 del 1990, che a sua volta ha la focalizzazione su coloni, mezzadri e coltivatori diretti
- Articolo 9 – sexies del decreto legge n. 510 del 1996, convertito nella legge n. 608 del 1996, il quale corrisponde all’essere l’assunto normativo che ha portato alla nascita della commissione centrale tramite cui vengono determinate le retribuzioni del comparto agricolo
Il comparto territoriale dell’INPS e le strutture ad esso correlate devono provvedere alla costituzione delle retribuzioni di riferimento per ogni singola provincia e per quelli che sono i vari settori e qualifiche soltanto prendendo in esame le contrattazioni collettive nazionali che ne determinano i minimi ed i massimi. Quanto stiamo analizzando si porta con sé un richiamo continuo alla circolare n. 190 del 2002 che è sempre un ottimo riferimento tecnico per portare a termine le modalità di calcolo che sono di nostro interesse.
In quest’ottica di ragionamento l’assunto di riferimento è quindi relativo al fatto che le Direzioni Regionali dell’INPS assumono a tutti gli effetti un ruolo di controllo e coordinamento tramite cui provvedono a verificare se la rilevazione sui territori viene fatta in maniera uniforme ed a controllare se i dati trasmessi alle strutture provinciali riescono a far sì che vengano individuati gli effettivi salari in quelli che sono dei precisi settori.
Gli strumenti di rilevazione dei valori che l’istituto mette a disposizione sono dei file excel reperibili nella directory FTP dell’INPS, che hanno un’impostazione automatica per far sì che si arrivi a determinare dei precisi valori tramite la seguente suddivisione :
- Riga A, riferimento alle retribuzioni dei settori e delle qualifiche di riferimento
- Riga B, tiene in considerazione la percentuale d’incidenza dei vari settori
- Riga C, va a considerare quella che è la retribuzione media giornaliera
L’organizzazione dei file excel di nostro interesse contiene delle formule di controllo che verificano l’attendibilità delle percentuali inserite, per far sì che vengano evitati degli errori in quella che è la successiva elaborazione dei dati di cui necessitiamo.