La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 20616 del29.09.2020 affronta il problema dell'emendabilità delle dichiarazioni fiscali.
Viene affermato che per giurisprudenza univoca della Suprema Corte il principio della emendabilità della dichiarazione fiscale è riferibile alle dichiarazioni di scienza e non alle dichiarazioni di volontà, con le quali il contribuente esercita la facoltà, concessa dalla legge, di aderire all'uno o all'altro regime fiscale ( tassazione ordinaria o separata di determinati redditi consentita da art.17 d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917), facoltà riservata alla scelta meramente potestativa del contribuente stesso ( in senso conforme, sulla non emendabilità di dichiarazione di volontà, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25596 del 12/10/2018; Sez. 5, Sentenza n. 7294 del 11/05/2012; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 20208 del 08/10/2015).
Nel caso di specie non è controverso che il contribuente avesse esercitato la facoltà di optare per la tassazione ordinaria del reddito pur potendo optare per la tassazione separata e la sentenza impugnata della CTR non evidenzia alcun elemento da cui desumere che l'Amministrazione finanziaria, destinataria della dichiarazione, potesse ipotizzare che l'opzione esercitata fosse ascrivibile ad un errore del contribuente.
Trattandosi quindi di mera volontà del contribuente la dichiarazione originaria non è modificabile.
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Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
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