Domenica 11 maggio 2025

Colf, badanti e baby sitter: stop al TFR in busta paga

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Con Nota n. 616 del 3 aprile l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), acquisito anche il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha chiarito che il pagamento mensile del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) direttamente in busta paga a titolo di anticipazione, è da considerarsi illegittimo, salvo particolari casi espressamente previsti dalla legge.
Nel caso di trasferimento automatico in busta paga del rateo mensile, invece, spiega l'INL, l'anticipo costituirebbe un'integrazione retributiva con conseguenti ricadute anche sul piano contributivo.

Tale principio si applica anche al lavoro domestico.
In questo settore, tuttavia, il CCNL (art. 41) prevede che, su richiesta del lavoratore, possa essere anticipato annualmente fino al 70% del TFR maturato nell’anno. 
L'INL precisa che tale erogazione, distinta dal pagamento mensile in busta paga, costituisce una misura straordinaria prevista dal contratto e non una componente fissa della retribuzione.
L’erogazione automatica e mensile del TFR non è quindi consentita. In caso vengano riscontrate violazioni in tal senso, il datore di lavoro sarà tenuto ad accantonare le quote di TFR illegittimamente anticipate (art. 14 D.lgs. n. 124/2004), versando anche i relativi contributi previdenziali.


Fonte: https://www.ispettorato.gov.it
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