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Venerdì 23 maggio 2025

Avviato il progetto EDO - Educazione Digitale per l’Occupazione

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, d’intesa con le Regioni e in collaborazione con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha avviato il progetto EDO - Educazione Digitale per l’Occupazione, per supportare la formazione digitale di cittadini disoccupati o in transizione lavorativa.

Il progetto consente l’erogazione di un percorso formativo standardizzato di 16 ore, al completamento del quale verrà rilasciato un attestato.
Si tratta di un’offerta formativa digitale gratuita, inclusiva e certificata avviata con l'obiettivo di colmare il divario digitale di base, ancora presente in ampie fasce della popolazione adulta, migliorare l’occupabilità dei lavoratori, rafforzando le competenze richieste dalle imprese e misurare l’efficacia delle politiche attive del lavoro, grazie a un sistema che integra dati nazionali (SIISL, SIU) con i flussi regionali.

Come funziona EDO
EDO mette a disposizione dei cittadini, contattati tramite sms o email, una piattaforma e-learning con 56 moduli interattivi, progettati dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale e organizzati in 4 aree di competenza digitale di base (alfabetizzazione su informazione e dati, Comunicazione e collaborazione, Creazione di contenuti digitali e Sicurezza). Ogni partecipante, dopo aver completato 16 ore di corso e superato il test finale, riceverà dalla propria Regione un’attestazione ufficiale da inserire nel curriculum vitae.

Consulta la presentazione del servizio con tutti i dettagli.


Fonte: https://www.lavoro.gov.it
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
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    Prestito tra Familiari nel 2025: Perché un accordo scritto è indispensabile?
    Nel tessuto delle relazioni familiari, il prestito di denaro per necessità importanti – come l'acquisto di un'auto, un anticipo per la casa o per sostenere un'attività – è una prassi comune e preziosa. Spesso, dato il forte legame di fiducia, questi accordi si basano su un semplice "impegno morale", senza alcuna formalità.

    Tuttavia, questo approccio informale, un tempo la norma, oggi espone a rischi fiscali significativi che non possono essere ignorati.

    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
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    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
  • Cessione di credito

    La cessione di credito è un contratto in base al quale un soggetto (cedente) trasferisce ad un altro soggetto (cessionario o factor) tutti o parte dei crediti presenti e/o futuri, derivanti dalla propria attività imprenditoriale e vantati nei confronti di terzi.
    Il contratto richiede la consegna dei documenti da cui risulta il credito stesso, con l’ovvia conseguenza del passaggio al cessionario di tutti i diritti, compresi anche i privilegi, che accedono al credito stesso.
    Affinchè la cessione esplichi la sua efficacia, deve essere notificata al debitore ceduto. In seguito alla notifica i terzi creditori del cedente non avranno più titolo a valersi su un credito non più nella sfera di disponibilità dello stesso cedente, essendone stata trasferita la titolarità in capo al cessionario.

    La cessione di credito è anche conosciuta con il termine di derivazione inglese "Factoring" che non necessariamente che prevede la cessione del credito pura e semplice ma innanzi tutto la fornitura di una serie di servizi di gestione del credito da parte del factor (cessionario) tra cui: contabilizzazione, gestione e riscossione dei crediti. Insieme a questi servizi il contratto di factoring può contenere la garanzia dell'eventuale inadempimento dei debitori e la possibilità di finanziamenti al cedente sia attraverso la concessione di prestiti, sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti. (Full Factoring).

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis

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