Giovedì 26 giugno 2025

ZES Unica e Transizione 5.0: i chiarimenti delle Entrate sulla cumulabilità dei crediti d’imposta

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
PDF

Con Risposta n. 168 del 23 giugno l'Agenzia delle Entrate risponde a due quesiti in merito alla disciplina del credito di imposta ZES Unica–Mezzogiorno e all'applicazione dell'agevolazione per investimenti in beni strumentali (credito Transizione 5.0) presentati da una società attiva nel settore del commercio, con tre stabilimenti produttivi dove, nel 2025, realizzerà due diversi progetti di investimento.
I chiarimenti riguardano, per entrambi i crediti, il requisito dimensionale dell'impresa e il momento di individuazione dello stesso e, per la comunicazione per il Credito Transizione 5.0, il calcolo del cd. divieto di doppio finanziamento.

L'Agenzia chiarisce innanzitutto che, ai fini del Credito di imposta ZES Unica per il 2025, l'Istante dovrà verificare la propria dimensione (a seguito dell'approvazione del bilancio relativo al 2024), rilevante per determinare la corretta misura dell'aiuto, al momento dell'invio della relativa comunicazione cd. integrativa, indipendentemente da quanto comunicato nella prima comunicazione (i.e., quella cd. originaria). In merito al momento in cui rilevare il dimensionamento dell'impresa beneficiaria in relazione al Credito Transizione 5.0, invece, la relativa individuazione non è di competenza dell'Agenzia, non riguardando alcuna disposizione tributaria, in considerazione della circostanza che la disciplina agevolativa demanda al Ministero delle Imprese e del Made in Italy il compito di stabilire le relative modalità attuative e al GSE la gestione e il controllo delle istanze presentate. Peraltro, evidenziano le Entrate, la soluzione a detta questione non risulta pregiudiziale neppure allo scioglimento di alcun dubbio sull'interpretazione di norme tributarie.

In merito, invece, alla corretta gestione del cd. divieto di doppio finanziamento in caso di cumulo delle due misure agevolative (quesito 2), l'Agenzia Entrate ritiene che lo stesso non sia di competenza della stessa Agenzia, in quanto riguarda l'interpretazione di norme non fiscali e che, al pari di quanto sopra, le relative disposizioni non costituiscono il presupposto ai fini dello scioglimento di dubbi sull'interpretazione di norme tributarie applicabili al caso in esame. In linea generale, chiariscono ancora le Entrate, il tema sollevato dall'Istante concernente il cd. divieto di doppio finanziamento è stato oggetto di esame da parte del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la circolare n. 33 del 31 dicembre 2021. 
Con tale circolare, infatti, sono stati forniti specifici chiarimenti in relazione ai concetti di doppio finanziamento e di cumulo delle misure agevolative.


Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Cessione di credito

    La cessione di credito è un contratto in base al quale un soggetto (cedente) trasferisce ad un altro soggetto (cessionario o factor) tutti o parte dei crediti presenti e/o futuri, derivanti dalla propria attività imprenditoriale e vantati nei confronti di terzi.
    Il contratto richiede la consegna dei documenti da cui risulta il credito stesso, con l’ovvia conseguenza del passaggio al cessionario di tutti i diritti, compresi anche i privilegi, che accedono al credito stesso.
    Affinchè la cessione esplichi la sua efficacia, deve essere notificata al debitore ceduto. In seguito alla notifica i terzi creditori del cedente non avranno più titolo a valersi su un credito non più nella sfera di disponibilità dello stesso cedente, essendone stata trasferita la titolarità in capo al cessionario.

    La cessione di credito è anche conosciuta con il termine di derivazione inglese "Factoring" che non necessariamente che prevede la cessione del credito pura e semplice ma innanzi tutto la fornitura di una serie di servizi di gestione del credito da parte del factor (cessionario) tra cui: contabilizzazione, gestione e riscossione dei crediti. Insieme a questi servizi il contratto di factoring può contenere la garanzia dell'eventuale inadempimento dei debitori e la possibilità di finanziamenti al cedente sia attraverso la concessione di prestiti, sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti. (Full Factoring).

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025

    Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025

    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
  • Credito Imposta Beni Strumentali 2025: versione Excel

    Credito Imposta Beni Strumentali 2025: versione Excel

    Software in Ms Excel per la determinazione del credito d’imposta spettante per gli investimenti in beni acquistati nel 2025.

    Consente di monitorare gli utilizzi del credito d’imposta utilizzabili dal 2025 e di gestire i risconti del credito d’imposta da contabilizzare ogni anno in base alla percentuale di ammortamento dei beni a cui il credito d’imposta si riferisce o, in caso di beni acquistati in leasing, in base alla durata del contratto di leasing.
    Propone inoltre la compilazione, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dei principali righi del quadro RU.

    Note tecniche:
    E' disponibile anche la versione in cloud, utilizzabile online con un qualsiasi browser, anche da smartphone o tablet, senza necessità di installazione, software di terze parti.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali

Altre notizie

tutte le notizie

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS