In queste prime settimane del nuovo anno le società concessionarie della riscossione stanno provvedendo al recapito di migliaia di intimazioni di pagamento sottese a cartelle di pagamento relative a tasse automobilistiche di anni precedenti non onorate, né validamente opposte dai contribuenti.
A tal proposito, si ha notizia, che alcuni degli atti esattivi in consegna intimino il versamento di carichi per i quali è già maturata la prescrizione del diritto a riscuotere.
Come noto, per i crediti relativi al cd. bollo auto, nonché ai relativi interessi e sanzioni, l’art. 5, co. 51, D.L. n. 953/1982, convertito con modificazioni dalla L n. 53/1983, convertito nella L. convertito nella legge 60/86, il termine di prescrizione è fissato alla fine del terzo anno successivo a quello in cui l'imposta doveva essere versata.
A questo proposito va ribadito il principio espresso da Corte di Cassazione, Ordinanza 5.03.2024, n. 5899 secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale.
Tra l’altro, se è pacifico che la notifica dell'avviso di accertamento determina l'interruzione del termine triennale di prescrizione, cominciando così a decorrere un ulteriore termine triennale ai fini della notifica, della cartella di pagamento, è altrettanto certo che il nuovo termine di prescrizione comincia a decorrere dal giorno successivo alla notifica dell'avviso di accertamento e viene a scadere al compimento del successivo triennio (cf. C.G. Sicilia, sez. XV, Sent. n. 7184/2024, depositata il 30.09.2024).
E’ quindi priva di rilevanza giuridica la posizione assunta da alcuni Concessionari della riscossione, secondo cui il dies a quo sarebbe rinviato al primo giorno dell'anno successivo alla notifica della cartella di pagamento, perché si finirebbe per introdurre un ulteriore differimento della decorrenza del periodo prescrizionale, che non trova fondamento in alcuna disposizione di legge.
In definitiva, dopo aver verificato se siano decorsi i termini di prescrizione relativi ai crediti da omesso versamento della tassa automobilistica, il contribuente potrà valutare se proporre opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento.
Si propone, a beneficio dei Lettori, una traccia di ricorso, corredato e motivato da decine di arresti giurisprudenziali, per eccepire in innanzi gli organi della giustizia tributaria, l’annullamento degli avvisi di intimazione (o ingiunzioni fiscali) recanti somme richieste a titolo di tasse automobilistiche.
In particolare le eccezioni riguardano:
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La quietanza è una dichiarazione scritta con la quale il soggetto attivo di un rapporto obbligatorio (creditore) afferma di aver ricevuto il pagamento essa indicato. Essa rientra nella categoria della dichiarazione di scienza con funzione di prova documentale precostituita.
Il forfaiting può essere definito come una tecnica finanziaria che permette lo smobilizzo dei crediti derivanti da operazioni di esportazione con pagamento dilazionato a medio termine.
La sua recente origine risale agli anni sessanta, quando gli operatori della Germania occidentale trovavano conveniente smobilizzare presso istituti finanziari elvetici i propri crediti da esportazioni effettuate nei paesi del blocco sovietico, garantiti da banche di Stato.
Attualmente il forfaiting è diffuso in tutto il mondo e il suo utilizzo risulta particolarmente utile nei casi di esportazioni in paesi in via di sviluppo, nei quali la vendita è quasi sempre condizionata alla concessione di dilazioni di pagamento a medio termine.
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Con il "contratto di cessione" il titolare trasferisce a titolo definitivo il proprio diritto, perdendone la proprietà a favore del cessionario, di regola dietro pagamento di un prezzo.
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