La Legge n 30 dicembre 2024 n. 207, o Legge di Bilancio 2025 ha riproposto anche l’estromissione agevolata degli immobili strumentali dell’imprenditore individuale, richiamando la disciplina di cui all’art. 1 comma 121 della L. 208/2015 e il prossimo 31 maggio scade il termine per effettuare l’estromissione degli immobili dell’imprenditore individuale.
Gli immobili che possono essere estromessi dal regime di impresa sono:
L’opzione per beneficiare dell’agevolazione deve essere esercitata tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2025, con effetti che retroagiscono al 1° gennaio 2025. Non mutando l’intestazione dell’immobile, non è necessario un atto notarile, e vale il comportamento concludente dell’imprenditore che deve annotare nel libro giornale, oppure (per i soggetti in contabilità semplificata) nel registro dei beni ammortizzabili, che l’immobile è passato dal patrimonio dell’impresa a quello privato.
Il perfezionamento dell’opzione sarà poi subordinato all’indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni estromessi e della relativa imposta sostitutiva.
L’estromissione agevolata prevede in sintesi:
Il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta deve essere effettuato per il 60% entro il 30 novembre 2025 e per il saldo entro il 30 giugno 2026.
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per gli imprenditori individuali, di estromettere gli immobili strumentali.
In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni esclusi dal patrimonio dell’impresa, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per gli imprenditori individuali, di estromettere gli immobili strumentali.
In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni esclusi dal patrimonio dell’impresa, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
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