Con Provvedimento del 27 novembre scorso il Direttore dall'Agenzia Entrate ha esteso l'utilizzo del modello F24 al pagamento dei tributi e dei relativi interessi, sanzioni e accessori dovuti per la registrazione degli atti formati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e al versamento dell’imposta sulle donazioni, nei casi di registrazione degli atti presso gli uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate.
Ed ecco pronti i codici tributo, appositamente istituiti con la Risoluzione n. 76/E del 2 dicembre 2020 ed operativi a partire dal 7 dicembre 2020, utili per il versamento tramite modello F24 delle suddette somme.
Alcuni sono nuovi:
1560, “ATTI PUBBLICI - Imposta di registro”
1561, “ATTI PUBBLICI - Sanzione pecuniaria imposta di registro - Ravvedimento”
1562, “ATTI PUBBLICI - Imposta di bollo”
1563, “ATTI PUBBLICI - Sanzione imposta di bollo - Ravvedimento”
1564, “ATTI PUBBLICI - Interessi”
1565, “ATTI PUBBLICI - Imposta ipotecaria”
1566, “ATTI PUBBLICI - Imposta catastale”
1567, “ATTI PUBBLICI - Tassa ipotecaria”
1568, “ATTI PUBBLICI – Sanzione imposte ipotecarie e catastali - Ravvedimento”
1569, “Imposta sulle donazioni”
1570, “Sanzione imposta sulle donazioni – Ravvedimento”.
Altri, invece, sono stati ridenominati:
A196, “ATTI PUBBLICI - ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI - Imposta di registro - somme liquidate dall’ufficio”
A197, “ATTI PUBBLICI - ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI - Sanzione Imposta di registro – Imposta sulle donazioni - somme liquidate dall’ufficio”
A146, “ATTI PUBBLICI - ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI - Imposta di bollo - somme liquidate dall’ufficio”
A148, “ATTI PUBBLICI - ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI - Sanzione Imposta di bollo - somme liquidate dall’ufficio”
A152, “ATTI PUBBLICI - ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI - Interessi – somme liquidate dall’ufficio”
A140, “ATTI PUBBLICI - ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI - Imposta ipotecaria - somme liquidate dall’ufficio”
A141, “ATTI PUBBLICI - ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI - Imposta catastale - somme liquidate dall’ufficio”
A142, “ATTI PUBBLICI - SUCCESSIONI – Tassa ipotecaria - somme liquidate dall’ufficio”
A149, “ATTI PUBBLICI - ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI – Sanzioni Imposte e tasse ipotecarie e catastali - somme liquidate dall’ufficio”
A151, “ATTI PUBBLICI - ATTI PRIVATI – SUCCESSIONI - Tributi speciali e compensi - somme liquidate dall’ufficio”
A198, “Imposta sulle donazioni - somme liquidate dall’ufficio”.
Nella Risoluzione viene infine precisato che le spese di notifica relative ai suddetti avvisi sono versate con il vigente codice tributo “9400 – spese di notifica per atti impositivi”.
Procuratore generale dell’impresa
A differenza dell’institore, i semplici procuratori hanno il potere di compiere gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, ma non sono preposti ad essa. Quindi non hanno autonomia né potere direttivo, ma mansioni esclusivamente esecutive. La gestione dell’impresa è tenuta dal titolare stesso o dall’institore, i quali si servono per porre in essere gli atti già da loro deliberati dell’opera dei procuratori, sia nell’ambito dell’intera impresa, sia in un ambito circoscritto (settore di affari).
La legge estende ai procuratori unicamente le norme già esaminate sulla pubblicità della procura, delle sue limitazioni e della revoca (art. 2209 c.c.).
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