Giovedì 19 gennaio 2023

Le scadenze di versamento per i contribuenti forfettari

a cura di: Meli e Associati
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Le scadenze di versamento per i contribuenti forfettari

Sotto l’aspetto fiscale le principali scadenze per il contribuente in regime forfettario sono due:

– il 30 giugno 2023, quando si versa:

  • il saldo dell’imposta sostitutiva (5 o 15%) riferita all’anno precedente 2022
  • e il 50% dell’acconto dell’imposta sostitutiva dell’anno in corso 2023

– il 30 novembre si versa il restante 50% dell’acconto per le imposte dell’anno in corso 2023

Chi apre la partita IVA nel 2023, nel corso dello stesso 2023 non pagherà imposta sostitutiva né a titolo di saldo né a titolo di acconto.

Gli acconti 2023, versati nel corso del 2023, sono determinati sulla base dell’imposta 2022, ma andranno a decurtare il saldo da pagare a giugno 2024

I versamenti del 30 giugno (saldo e acconto) possono essere rateizzato fino a 5 rate mensili, mentre il versamento del 30 novembre (acconto) non può essere rateizzato.

In ambito fiscale è previsto, con scadenze trimestrali (31/05 – 30/09 – 30/11) anche il versamento tramite modello F24 dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse con importo superiore a 77.47 euro (2 euro per ciascuna fattura). Nel caso di bollo virtuale il costo del bollo deve essere sostenuto esclusivamente dal soggetto emittente, che però si potrà rivalere sull’acquirente addebitandoglielo in fattura.

Ricordiamo che i contribuenti forfettari pagano un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali/comunali pari al 15% (che si riduce al 5% in caso di nuova attività,) su un imponibile determinato applicando al totale dei ricavi e compensi incassati (con il regime forfettario si applica sempre il principio di cassa) una percentuale di redditività predeterminata in base al codice ATECO ell’attività esercitata, e dedotti i contributi previdenziali versati nel periodo.

Le percentuali di redditività in vigore sono indicate nella tabella sottostante:

GRUPPO DI SETTORE CODICI ATTIVITA’ ATECO 2007 COEFFICIENTE DI

 

REDDITIVITA’

Industrie alimentari e delle bevande (10 – 11) 40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 47.81 40%
Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 – 47.89 54%
Costruzioni e attività immobiliari (41 – 42 – 43) – (68) 86%
Intermediari del commercio 46.1 62%
Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione (55 – 56) 40%
Attività Professionali,

 

Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi

(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88) 78%
Altre attività economiche (01 – 02 – 03) – (05- 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) -(84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99) 67%

L’aspetto contributivo è più articolato perché si differenzia, sia nella determinazione dell’importo, sia nei termini di versamento, a seconda dell’attività svolta dal contribuente,

Le situazioni più ricorrenti sono:

  1. Professionista con cassa previdenziale propria (commercialisti, avvocati, architetti, geometri, ingegneri, medici, biologi, ecc.)
  2. Professionista/Consulente senza cassa previdenziale propria e quindi iscritto alla Gestione Separata INPS
  3. Artigiano iscritto alla Gestione Artigiani INPS
  4. Commerciante iscritto alla Gestione Commercianti INPS

Nel caso 1 – Professionista con cassa previdenziale propria i contributi andranno calcolati e versati con le modalità e le scadenze indicate dalla Cassa Previdenziale di riferimento.

Nel caso 2 – Professionista/Consulente senza cassa previdenziale propria e quindi iscritto alla Gestione Separata INPS i contributi INPS sono calcolati in misura percentuale sul reddito di ogni anno, senza quote fisse o minimali. Le scadenze dei versamenti sono le stesse di quelle previste per l’imposta sostitutiva e quindi 30 giugno e 30 novembre e con lo stesso sistema di saldo e acconto, saldo + 50% acconto entro il 30 giugno e restante 50% dell’acconto entro il 30 novembre e con la stessa possibilità di rateazione per i versamenti di giugno.

Nei casi 3 – Artigiano iscritto alla Gestione Artigiani INPS e 4 – Commerciante iscritto alla Gestione Commercianti INPS i contributi INPS vanno versati alle rispettive gestioni (commercianti o artigiani) ma hanno alcune caratteristiche in comune.

Sono previsti degli importi fissi da versare indipendentemente dal reddito prodotto e calcolate su un imponibile forfettario di 15.000 euro. I contributi così determinati vanno versati con 4 rate di pari importo e queste scadenze:

  • 16 febbraio
  • 16 maggio
  • 20 agosto
  • 16 novembre

Se il reddito effettivo è superiore a 15.000 euro, andranno poi calcolati gli  ulteriori contributi da versare con le stesse scadenze delle imposte: saldo e 50% acconto entro il 30 giugno e restante 50% entro il 30 novembre.

Ricordiamo infine che i soggetti che esercitano attività d’impresa (artigiani e commercianti), hanno l’obbligo di iscriversi al Registro delle Imprese da qui deriva quello di versare il diritto camerale annuale alla Camera di commercio. L’importo oscilla di norma tra i 60 e i 110 euro e deve essere versato entro il 30 giugno di ogni anno.

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  • Il Trattamento di Fine Mandato

    Il Trattamento di Fine Mandato

    L’attribuzione del Trattamento di Fine Mandato (T.F.M.) quale compenso aggiuntivo da riconoscere agli amministratori di una società, presenta vantaggi importanti che si manifestano su due piani:

    - fiscale
    - gestionale/strategico.

    1. Vantaggi fiscali
    Il T.F.M. rappresenta un'importante leva di pianificazione fiscale per le società e un significativo beneficio per i suoi amministratori.
    Questo compenso, erogato al termine del rapporto di amministrazione, se correttamente strutturato, offre un duplice vantaggio fiscale: per l'azienda che lo accantona e per l'amministratore che lo percepisce.
    I benefici fiscali del T.F.M. si articolano principalmente in due ambiti:

    - la deducibilità del costo per competenza per la società, con conseguente riduzione dell'imponibile IRES ogni anno e
    - la tassazione separata per il percipiente.


    2. Vantaggi gestionali e strategici
    Tralasciando il caso – peraltro molto frequente nelle società di piccole dimensioni (cosiddette “familiari”) di attribuzione del TFM per aspetti principalmente fiscali, è utile considerare il TFM un potente strumento di gestione aziendale perché favorisce questi importanti fattori:

      • fidelizzazione e incentivazione: il TFM agisce come un incentivo a lungo termine. Sapendo di avere una somma importante che matura nel tempo, l'amministratore è più propenso a rimanere legato alla società e a lavorare per il suo successo duraturo. È un modo per premiare la lealtà e la permanenza.
      • attrazione di talenti: in fase di assunzione di un manager di alto profilo, offrire un pacchetto retributivo che include anche il TFM rende la posizione più attraente e competitiva rispetto a società che offrono solo un compenso fisso.
      • pianificazione finanziaria: accantonare il costo anno per anno permette una gestione finanziaria più ordinata e prudente. La società non si troverà a dover affrontare un esborso improvviso e imprevisto alla fine del mandato, poiché il costo è stato spalmato contabilmente su più esercizi, dando una rappresentazione più fedele della situazione patrimoniale.

    In conclusione, per la società il TFM non è semplicemente un costo aggiuntivo, ma un investimento strategico che, se correttamente pianificato, genera un importante risparmio fiscale immediato e contribuisce a creare un rapporto più solido e duraturo con il proprio management.

    Questo lavoro affronta i principali aspetti civilistici e fiscali e indica il modo corretto di operare, per permettere l’imputazione della quota annua di costo societario per competenza ed evitare che lo strumento utilizzato porti a contestazioni o riprese fiscali da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

    Fa parte di questo strumento pratico operativo (tool) il verbale di assemblea dei soci.

    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
  • Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025

    Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025

    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
  • Concordato preventivo biennale persone fisiche 2025-2026: versione Cloud

    Concordato preventivo biennale persone fisiche 2025-2026: versione Cloud

    Il DM MEF del 28 aprile 2025 ha definito la metodologia in base alla quale l’Agenzia Entrate formulerà ai contribuenti potenzialmente interessati la proposta di concordato preventivo per il biennio 2025/2026 e che non hanno quindi già un’adesione in corso per il biennio 2024/2025.

    E’ già disponibile anche il software “Il tuo ISA 2025 CPB”, che consente di effettuare i calcoli e di trasmettere sia i modelli relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale sia l’eventuale adesione della proposta di concordato preventivo biennale.

    Abbiamo quindi pubblicato la nuova applicazione cloud per valutare la convenienza a aderire al concordato preventivo biennale 2025-2026 da parte delle Persone Fisiche titolari di partita IVA individuale.

    L'applicazione consente di simulare, una volta ricevuta la proposta dall’Agenzia Entrate, la convenienza di adesione, in termini di risparmio di imposte e di contributi previdenziali, in ragione delle previsioni di reddito per il prossimo biennio (2025 e 2026), anche in base a diversi scenari, per i seguenti casi:

    • Ditta individuale
    • Lavoratore autonomo

    Prova la versione DEMO!

    a cura di: AteneoWeb Cloud 3
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