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Giovedì 13 ottobre 2022

Autodichiarazione aiuti di Stato ricevuti

a cura di: Meli e Associati
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Autodichiarazione aiuti di Stato ricevuti

Entro il 30 novembre 2022 le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato per l’emergenza Covid-19 devono inviare all’Agenzia Entrate un modello di dichiarazione sostitutiva nel quale attestano che l’importo complessivo dei sostegni economici concessi dal 1° marzo 2020 al 30 novembre 2022 non supera i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 Temporary Framework e il rispetto delle varie condizioni previste.

L’Agenzia Entrate con il Provvedimento 27 aprile 2022, n. 143438/2022, ha definito tempi e modi di trasmissione dell’autodichiarazione.

L’autodichiarazione deve essere presentata:

  • direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato;
  • in via telematica, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia Entrate o attraverso i canali telematici dell’Agenzia Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata dagli operatori economici che hanno beneficiato delle misure di aiuto riportate nell’art. 1 co. 13 del DL 41/2021 e richiamate dall’art. 1 del DM 11.12.2021, vale a dire:

  • contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle Entrate a fronte dell’emergenza epidemiologica;
  • credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda;
  • credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro;
  • esclusione dei versamenti IRAP;
  • riduzione versamenti contributivi;
  • esenzione IMU con riferimento a particolari tipologie di immobili;
  • disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel Comune di Campione d’Italia;
  • definizione agevolata degli “avvisi bonari”;
  • esonero dalla tariffa speciale del canone RAI;
  • altri aiuti (contributi in conto interessi, garanzie pubbliche, ecc.)

In particolare, nel caso in cui analoga dichiarazione sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione/istanza per l’accesso a quegli aiuti che già prevedevano l’autodichiarazione, la presentazione della dichiarazione sostitutiva “generale” non è obbligatoria, a meno che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nell’articolo 1 del “Decreto Sostegni”.

In quest’ultimo caso, infatti, la dichiarazione va comunque presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente goduti, nonché di quelli già indicati nella dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata.

Non sono espressamente previste sanzioni in caso di omessa presentazione della comunicazionema nell’ambito della risposta a interrogazione parlamentare n. 5-08011 in Commissione Finanze della Camera è stata confermata la necessità che tale autodichiarazione venga presentata da tutti i beneficiari senza alcuna esclusione. Secondo alcuni la mancata presentazione potrebbe comportare la revoca del contributo.

Le sanzioni richiamate nell’istanza (“l’omissione o l’indicazione di dati non veritieri può comportare sanzioni amministrative e, in alcuni casi, anche penali”) sono collegate alle previsioni contenute nell’art. 47 del DPR 445/2000 e non costituiscono sanzioni “tributarie”. Si ritiene quindi possano essere riferite solo all’erronea indicazione del superamento dei massimali previsti.

Purtroppo, anche in questo caso, la compilazione della comunicazione è complessa e richiede l’effettuazione di diversi riscontri, anche in collaborazione con il diretto interessato.

Per non commettere errori consigliamo di consultare, oltre alle risultanze contabili che potrebbero limitarsi a riportare solo alcuni degli aiuti utilizzati:

  • le informazioni pubblicate in RNA (Registro Nazionale Aiuti liberamente consultabile all’indirizzo https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza
  • la sezione del “cassetto fiscale – fatture & corrispettivi” nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia Entrate, per verificare gli esiti delle eventuali istanze presentate da cui possano derivare “aiuti”.
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    Tuttavia, questo approccio informale, un tempo la norma, oggi espone a rischi fiscali significativi che non possono essere ignorati.

    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
  • Il Trattamento di Fine Mandato

    Il Trattamento di Fine Mandato

    L’attribuzione del Trattamento di Fine Mandato (T.F.M.) quale compenso aggiuntivo da riconoscere agli amministratori di una società, presenta vantaggi importanti che si manifestano su due piani:

    - fiscale
    - gestionale/strategico.

    1. Vantaggi fiscali
    Il T.F.M. rappresenta un'importante leva di pianificazione fiscale per le società e un significativo beneficio per i suoi amministratori.
    Questo compenso, erogato al termine del rapporto di amministrazione, se correttamente strutturato, offre un duplice vantaggio fiscale: per l'azienda che lo accantona e per l'amministratore che lo percepisce.
    I benefici fiscali del T.F.M. si articolano principalmente in due ambiti:

    - la deducibilità del costo per competenza per la società, con conseguente riduzione dell'imponibile IRES ogni anno e
    - la tassazione separata per il percipiente.


    2. Vantaggi gestionali e strategici
    Tralasciando il caso – peraltro molto frequente nelle società di piccole dimensioni (cosiddette “familiari”) di attribuzione del TFM per aspetti principalmente fiscali, è utile considerare il TFM un potente strumento di gestione aziendale perché favorisce questi importanti fattori:

      • fidelizzazione e incentivazione: il TFM agisce come un incentivo a lungo termine. Sapendo di avere una somma importante che matura nel tempo, l'amministratore è più propenso a rimanere legato alla società e a lavorare per il suo successo duraturo. È un modo per premiare la lealtà e la permanenza.
      • attrazione di talenti: in fase di assunzione di un manager di alto profilo, offrire un pacchetto retributivo che include anche il TFM rende la posizione più attraente e competitiva rispetto a società che offrono solo un compenso fisso.
      • pianificazione finanziaria: accantonare il costo anno per anno permette una gestione finanziaria più ordinata e prudente. La società non si troverà a dover affrontare un esborso improvviso e imprevisto alla fine del mandato, poiché il costo è stato spalmato contabilmente su più esercizi, dando una rappresentazione più fedele della situazione patrimoniale.

    In conclusione, per la società il TFM non è semplicemente un costo aggiuntivo, ma un investimento strategico che, se correttamente pianificato, genera un importante risparmio fiscale immediato e contribuisce a creare un rapporto più solido e duraturo con il proprio management.

    Questo lavoro affronta i principali aspetti civilistici e fiscali e indica il modo corretto di operare, per permettere l’imputazione della quota annua di costo societario per competenza ed evitare che lo strumento utilizzato porti a contestazioni o riprese fiscali da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

    Fa parte di questo strumento pratico operativo (tool) il verbale di assemblea dei soci.

    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
  • Contratto di forfaiting

    Il forfaiting può essere definito come una tecnica finanziaria che permette lo smobilizzo dei crediti derivanti da operazioni di esportazione con pagamento dilazionato a medio termine.
    La sua recente origine risale agli anni sessanta, quando gli operatori della Germania occidentale trovavano conveniente smobilizzare presso istituti finanziari elvetici i propri crediti da esportazioni effettuate nei paesi del blocco sovietico, garantiti da banche di Stato.

    Attualmente il forfaiting è diffuso in tutto il mondo e il suo utilizzo risulta particolarmente utile nei casi di esportazioni in paesi in via di sviluppo, nei quali la vendita è quasi sempre condizionata alla concessione di dilazioni di pagamento a medio termine.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
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