Il DDL Lavoro, collegato alla legge di Bilancio conferma all’art.6 dà la possibilità di:
Gli obiettivi di queste nuove disposizioni sono di cercare di :
LA NORMATIVA ATTUALE IN TEMA DI COMPATIBILITA’ DELLA CASSA INTEGRAZIONE CON L’ATTIVITA’ LAVORATIVA
Il D.Lgs. n.148/2015 all’art.8 prevede che:
NOVITA’ INTRODOTTE DAL DDL LAVORO IN TEMA DI COMPATIBILITA’ FRA CASSA INTEGRAZIONE E ATTIVITA’ DI LAVORO
Il Ddl Lavoro afferma che:
Una delle conseguenze di tali novità è data dal fatto che il lavoratore, in caso di reimpiego presso un datore di lavoro diverso dal datore di lavoro che ha utilizzato i trattamenti di cassa integrazione, non perde il diritto alla prestazione ma percepirà solo il salario spettante e non l'indennità in riferimento alle giornate lavorate.
Il Ddl Lavoro, nelle disposizioni in merito alla compatibilità fra cassa integrazione e attività di lavoro si è ispirato all’orientamento della giurisprudenza che già si era mossa in tale direzione affermando che:
Inoltre in precedenza, anche l'Inps si era espresso in termini di compatibilità con l’attività di lavoro autonomo o subordinato e sulla possibilità di cumulo del relativo reddito sottolineando:
IL DDL LAVORO CONFERMA LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA ALL’INPS
Il Ddl Lavoro conferma e ribadisce l'obbligo della comunicazione preventiva all'INPS dell'inizio della nuova attività di lavoro. Si sottolinea, infatti, che il lavoratore perde il diritto al trattamento di integrazione salariale qualora non abbia effettuato la preventiva comunicazione indirizzata alla sede territoriale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di dove svolge l'attività.
Si evidenzia che, nel caso di lavoro dipendente, rimangono sempre valide le comunicazioni relativamente al rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro che impiega il soggetto in cassa integrazione, tranne nel caso in cui sia un'agenzia di somministrazione, poiché, in tale situazione la normativa prevede che la comunicazione inviata dalle agenzie interinali sulla stipula di contratti di lavoro, sia da effettuarsi entro il giorno venti del mese successivo alla data di assunzione.
Fonti normative: Atto del Senato n.1264, D. Lgs. n. 81/2015, D.Lgs n.148/2015
Richiesta dati per la Dichiarazione IVA 2025 (periodo d'imposta 2024)
La dichiarazione IVA 2025, relativa al periodo d’imposta 2024, quest’anno potrà essere presentata a partire dal 1° febbraio 2025 fino al termine ultimo del 30 aprile 2025.
Come per l’esercizio precedente, il credito IVA minore di 5.000 euro può essere utilizzato già a partire dal 1° gennaio 2025.
L’eventuale eccedenza potrà invece essere utilizzata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA ma soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato.
Rispetto al modello dell’anno precedente le modifiche sono limitate.
QuickBilan 2025: guida alla costruzione del bilancio 2024
QuickBilan 2025 è un software in MS Excel di ausilio alla costruzione del bilancio annuale, comprensivo delle componenti fiscali, a budget ovvero a consuntivo per ditte individuali, società di persone e società di capitali.
Offre tutte le funzionalità per la gestione delle componenti fiscali in aumento e in diminuzione, la determinazione automatica dei loro effetti IRES ed IRAP e la generazione dei prospetti obbligatori per la nota integrativa.
La nuova versione 2025 del software recepisce le modifiche imposte dagli adeguamenti normativi.
Guida al regime forfettario 2025
Manuale interattivo sul regime agevolato di cui alla legge 190/2014. Nuova versione aggiornata al 10 gennaio 2025.
Il regime forfettario è stato introdotto per la prima volta dalla Legge di Stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014 n.190).
La disciplina del regime ha subito diverse modifiche con le leggi di Bilancio 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145) e 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) e 2023 (Legge 29 dicembre 2022 n. 197), in particolare per quanto riguarda le condizioni di accesso.
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