Con Nota n. 616 del 3 aprile l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), acquisito anche il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha chiarito che il pagamento mensile del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) direttamente in busta paga a titolo di anticipazione, è da considerarsi illegittimo, salvo particolari casi espressamente previsti dalla legge.
Nel caso di trasferimento automatico in busta paga del rateo mensile, invece, spiega l'INL, l'anticipo costituirebbe un'integrazione retributiva con conseguenti ricadute anche sul piano contributivo.
Tale principio si applica anche al lavoro domestico.
In questo settore, tuttavia, il CCNL (art. 41) prevede che, su richiesta del lavoratore, possa essere anticipato annualmente fino al 70% del TFR maturato nell’anno.
L'INL precisa che tale erogazione, distinta dal pagamento mensile in busta paga, costituisce una misura straordinaria prevista dal contratto e non una componente fissa della retribuzione.
L’erogazione automatica e mensile del TFR non è quindi consentita. In caso vengano riscontrate violazioni in tal senso, il datore di lavoro sarà tenuto ad accantonare le quote di TFR illegittimamente anticipate (art. 14 D.lgs. n. 124/2004), versando anche i relativi contributi previdenziali.
Prestito tra Familiari nel 2025: Perché un accordo scritto è indispensabile?
Nel tessuto delle relazioni familiari, il prestito di denaro per necessità importanti – come l'acquisto di un'auto, un anticipo per la casa o per sostenere un'attività – è una prassi comune e preziosa. Spesso, dato il forte legame di fiducia, questi accordi si basano su un semplice "impegno morale", senza alcuna formalità.
Tuttavia, questo approccio informale, un tempo la norma, oggi espone a rischi fiscali significativi che non possono essere ignorati.
Cartella di lavoro Excel per il calcolo dei Ratei e Risconti Attivi e Passivi relativi a costi/ricavi con competenza a cavallo di due esercizi.
Il Trattamento di Fine Mandato
L’attribuzione del Trattamento di Fine Mandato (T.F.M.) quale compenso aggiuntivo da riconoscere agli amministratori di una società, presenta vantaggi importanti che si manifestano su due piani:
- fiscale
- gestionale/strategico.
1. Vantaggi fiscali
Il T.F.M. rappresenta un'importante leva di pianificazione fiscale per le società e un significativo beneficio per i suoi amministratori.
Questo compenso, erogato al termine del rapporto di amministrazione, se correttamente strutturato, offre un duplice vantaggio fiscale: per l'azienda che lo accantona e per l'amministratore che lo percepisce.
I benefici fiscali del T.F.M. si articolano principalmente in due ambiti:
- la deducibilità del costo per competenza per la società, con conseguente riduzione dell'imponibile IRES ogni anno e
- la tassazione separata per il percipiente.
2. Vantaggi gestionali e strategici
Tralasciando il caso – peraltro molto frequente nelle società di piccole dimensioni (cosiddette “familiari”) di attribuzione del TFM per aspetti principalmente fiscali, è utile considerare il TFM un potente strumento di gestione aziendale perché favorisce questi importanti fattori:
In conclusione, per la società il TFM non è semplicemente un costo aggiuntivo, ma un investimento strategico che, se correttamente pianificato, genera un importante risparmio fiscale immediato e contribuisce a creare un rapporto più solido e duraturo con il proprio management.
Questo lavoro affronta i principali aspetti civilistici e fiscali e indica il modo corretto di operare, per permettere l’imputazione della quota annua di costo societario per competenza ed evitare che lo strumento utilizzato porti a contestazioni o riprese fiscali da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Fa parte di questo strumento pratico operativo (tool) il verbale di assemblea dei soci.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi