Dall'11 maggio è aperto il canale per inviare i modelli 730 e Redditi precompilati. Terminato il periodo di sola consultazione delle dichiarazioni dei redditi 2023, predisposte dall’Amministrazione finanziaria, è ora il momento di:
Per accedere al servizio disponibile in area riservata sul sito dell’Agenzia Entrate è possibile utilizzare le credenziali Spid, la Carta d’identità elettronica (Cie) o la Carta nazionale dei servizi (Cns) e, per gli altri casi autorizzati, con le credenziali Fisconline o Entratel o il pin "dispositivo" rilasciato dall’Inps.
Ricordiamo che il termine ultimo per inviare il 730 è il 2 ottobre, mentre per il modello Redditi ci sarà tempo fino al 30 novembre 2023.
Per agevolare i contribuenti l'Agenzia Entrate mette a disposizione numerose risorse web, tra cui 2 video tutorial che spiegano, rispettivamente, come procedere all'invio della precompilata e come delegare un familiare o un’altra persona di fiducia a gestire la propria dichiarazione.
Disponibile anche una guida aggiornata e un sito internet di assistenza.
La quietanza è una dichiarazione scritta con la quale il soggetto attivo di un rapporto obbligatorio (creditore) afferma di aver ricevuto il pagamento essa indicato. Essa rientra nella categoria della dichiarazione di scienza con funzione di prova documentale precostituita.
La diffida ad adempiere è una dichiarazione scritta con cui si intima al gestore o venditore il rispetto del contratto entro un congruo termine (non inferiore a 15 giorni), con espressa avvertenza che in caso contrario il contratto si intenderà senz'altro risolto.
Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
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