Martedì 3 giugno 2025

Credito d'imposta per formazione giovani imprenditori agricoli

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio è stato pubblicato il Decreto 1 aprile 2025 del Ministero dell'Agricoltura, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, recanti i criteri e le modalità per l'attuazione del contributo destinato ai giovani imprenditori agricoli, sotto forma di credito di imposta, per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola.

Il credito di imposta concesso è pari all'80% delle spese effettivamente sostenute nell'anno 2024 e idoneamente documentate, fino ad un importo complessivo massimo di 2.500 euro per ciascun beneficiario. 
Possono beneficiare del contributo gli imprenditori agricoli di età superiore a 18 e inferiore a 41 anni compiuti, che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2021.

Sono ammissibili al beneficio le spese per la partecipazione a corsi di formazione effettivamente sostenute nel 2024:

  • per l'acquisizione di competenze, come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching, attinenti alla gestione dell'azienda agricola;
  • per viaggio e e soggiorno per la partecipazione alle suddette iniziative, fino a un importo massimo del 50% dell'ammontare delle spese totali di formazione.

Le spese in argomento devono essere pagate attraverso conti correnti intestati al soggetto beneficiario e con modalità tracciabili che permettano l'immediata riconducibilità alla relativa fattura o ricevuta. E' inoltre richiesta l'esibizione di un attestato di frequenza del corso rilasciato dal soggetto erogante.

Per accedere al contributo i soggetti interessati devono comunicare all'Agenzia delle Entrate, a partire da una data che sarà stabilita con specifico Provvedimento della stessa Agenzia, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024
Il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, saranno approvati con lo stesso Provvedimento, che ne definirà anche il contenuto, le modalità di trasmissione e la data a partire dalla quale dovrà essere inviata la comunicazione.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.
Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale viene presentata la comunicazione e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.


Fonte: https://www.gazzettaufficiale.it
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    Il contratto richiede la consegna dei documenti da cui risulta il credito stesso, con l’ovvia conseguenza del passaggio al cessionario di tutti i diritti, compresi anche i privilegi, che accedono al credito stesso.
    Affinchè la cessione esplichi la sua efficacia, deve essere notificata al debitore ceduto. In seguito alla notifica i terzi creditori del cedente non avranno più titolo a valersi su un credito non più nella sfera di disponibilità dello stesso cedente, essendone stata trasferita la titolarità in capo al cessionario.

    La cessione di credito è anche conosciuta con il termine di derivazione inglese "Factoring" che non necessariamente che prevede la cessione del credito pura e semplice ma innanzi tutto la fornitura di una serie di servizi di gestione del credito da parte del factor (cessionario) tra cui: contabilizzazione, gestione e riscossione dei crediti. Insieme a questi servizi il contratto di factoring può contenere la garanzia dell'eventuale inadempimento dei debitori e la possibilità di finanziamenti al cedente sia attraverso la concessione di prestiti, sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti. (Full Factoring).

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    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis

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