Da oggi, 1° luglio, i titolari di un contratto di energia elettrica residenziale che non posseggono un televisore, possono inviare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione dell’apparecchio televisivo ed evitare l’addebito automatico del canone sulla bolletta della luce per il 2026.
Compilando il "quadro A" del modello disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate insieme alle relative istruzioni, il contribuente dichiara che in nessuna delle abitazioni per le quali è titolare di utenza elettrica è presente un televisore proprio o appartenente a un componente della sua famiglia anagrafica.
La dichiarazione di non detenzione ha validità annuale e va presentata per ogni anno in cui permane la condizione di non detenzione di alcun apparecchio TV.
La dichiarazione, per avere effetto a partire dal 1° gennaio di un dato anno di riferimento, deve essere presentata a partire dal 1° luglio dell’anno precedente ed entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento stesso.
La dichiarazione presentata dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno di un dato anno di riferimento, ha invece effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre dello stesso anno.
Come presentare la dichiarazione
La dichiarazione sostitutiva può essere presentata direttamente dal contribuente o dall'erede:
E' possibile inoltre trasmettere la dichiarazione sostitutiva anche tramite PEC, all'indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it, purché la dichiarazione stessa sia sottoscritta con firma digitale o, se sottoscritta con firma autografa, ne sia allegata copia per immagine unitamente alla copia di un documento di identità.
In caso di impossibilità di presentazione telematica, la dichiarazione sostitutiva può anche essere spedita tramite servizio postale, in plico raccomandato senza busta, all'indirizzo:
Agenzia delle entrate - Direzione Provinciale 1 di Torino - Ufficio Canone TV - Casella postale 22 - 10121 Torino.
Il registro di emergenza per malfunzionamento del registratore di cassa telematico
Con l’avvento del cosiddetto “scontrino elettronico” cosa accade se si rompe il registratore di cassa e non è possibile emettere il documento commerciale (il vecchio scontrino) da consegnare al cliente? Il cliente non corre alcun rischio se riceve un qualsiasi documento alternativo (o anche nulla) ma l’esecente è invece obbligato a: - richiedere immediatamente l'intervento della ditta tenuta alla manutenzione, annotando la data e l'ora della richiesta sul libretto di dotazione dell'apparecchio; - provvedere, fino a quando non sia ultimato il servizio di assistenza, e prima dell'uscita del cliente dal negozio, all’annotazione su apposito registro di emergenza dei corrispettivi relativi a ciascuna singola operazione effettuata. Abbiamo predisposto un modello che lo Studio Professionale può personalizzare aggiungendo i suoi loghi e recapiti e trasmettere ai clienti potenzialmente interessati alla problematica. Uno strumento semplice ed economico per offrire un servizio e prevenire disagi al cliente.
Via Luzzago, 4/a
25020 Bassano Bresciano (BS)
Tel.: 030-9935142
Fax: 030-9932642
Email: info@studioelcon.it
Questo sito partecipa al circuito AteneoWeb