
Facendo seguito all'articolo pubblicato il 5 gennaio 2022 dal titolo "Il Plafond IVA e le relative novità a decorrere dal 1° gennaio 2022", desideriamo tornare sull'argomento per fornire un'integrazione specifica. In particolare, ci concentreremo sul caso in cui un cedente o prestatore emetta una fattura senza applicazione dell'IVA, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 633 del 1972, per un importo superiore a quello indicato nella dichiarazione d'intento ricevuta.
In riferimento a quanto sopra, l'articolo 7, comma 3, del Decreto legislativo n. 471 del 1997, nel testo riformulato dall'articolo 2, comma 1, del Decreto legislativo n. 87 del 2024, stabilisce chiaramente quanto segue: "Chi effettua operazioni senza addebito d'imposta, in mancanza della dichiarazione d'intento di cui all'articolo 1, primo comma, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, è punito con la sanzione amministrativa del settanta per cento dell'imposta, fermo l'obbligo del pagamento del tributo".
Di conseguenza, il cedente o prestatore è tenuto a verificare l'avvenuta trasmissione della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate prima di procedere con l'operazione. In caso contrario, si applica una sanzione, come specificato dal successivo comma 4-bis del medesimo decreto legislativo, il quale prevede che “è punito con la sanzione prevista al comma 3 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 8, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17".
Qualora il fornitore emetta una fattura senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 633 del 1972 per un importo superiore a quello indicato nella dichiarazione d'intento ricevuta dal proprio cliente/esportatore abituale, nessuna sanzione prevista dall'articolo 7, commi 3 e 4, del Decreto legislativo n. 471 del 1997 sarà applicabile a quest'ultimo. La sanzione sarà invece applicata esclusivamente al cedente/prestatore.
Si precisa, inoltre, che qualora il cedente/prestatore non provveda immediatamente alla correzione della fattura originaria mediante l'emissione di una nota di variazione in diminuzione ai sensi dell'articolo 26 del D.P.R. 633/1972, il cliente/esportatore abituale è tenuto a regolarizzare l'operazione seguendo la procedura prevista dall'articolo 6, comma 8, lettera b) del Decreto legislativo n. 471 del 1997.
In caso contrario, incorrerà nella sanzione pari al 70% dell'imposta, con un minimo di 250,00 euro, qualora non provveda a comunicare l'omessa o irregolare fatturazione all'Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare.
A tal proposito, si segnala che il cliente/esportatore abituale, in base alla "Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro" (versione 1.10), ha introdotto dal 1° aprile 2025 un nuovo tipo documento, il TD29.
Il tipo documento TD29:
- rappresenta una mera comunicazione senza alcuna rilevanza ai fini dell’IVA, nel senso che il documento non consente di esercitare la detrazione dell’IVA relativa all’acquisto;
- deve indicare alcuni degli elementi previsti dall’articolo 21, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, tra i quali la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquistati, l’ammontare del corrispettivo, l’aliquota e l’ammontare dell’imposta e dell’imponibile;
- deve riportare:
- nel blocco : i dati del Cedente/Prestatore;
- nel blocco : l’identificativo IVA del Cessionario/Committente che comunica l’omissione o l’irregolarità;
- nel blocco : il campo 1.1.4 deve essere valorizzato con 7 zeri “0000000” e il campo 1.1.6 non deve essere valorizzato;
- nel campo 2.1.1.3 della sezione del file trasmesso deve essere riportata la data di effettuazione dell’operazione di cessione o di prestazione di servizi, come previsto dall’articolo 21, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972;
- l’indicazione dell’imponibile non fatturato dal Cedente/Prestatore o dell’imponibile non indicato nella fattura inviata dal Cedente/Prestatore e della relativa imposta calcolata dal Cessionario/Committente (o della Natura nel caso di non imponibilità o esenzione);
- l’indicazione della fattura di riferimento nel campo 2.1.6 solo nel caso di emissione di una fattura irregolare da parte del Cedente/Prestatore;
- nel campo 2.1.1.4 : si potrà inserire una numerazione progressiva ad hoc.
Le opinioni espresse nel presente contributo sono da ritenersi proprie dell’autore e non si riferiscono in alcun modo alla società di riferimento.