Lunedì 26 maggio 2025

Semplificazioni e chiarimenti dal tavolo tra Unioncamere e Notariato

a cura di: Notaio Gianfranco Benetti
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Semplificazioni e chiarimenti dal tavolo tra Unioncamere e Notariato

PEC per gli amministratori, ma anche no.
Dalla riunione dell’8 maggio 2025 è emerso qualche spunto confortante per le imprese, specie in merito all’obbligo degli amministratori di società, previsto da quest’anno dalla Legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 860, della L. 30 dicembre 2024, n. 207) di comunicare il proprio domicilio digitale per l’iscrizione al Registro delle Imprese, cioè il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
I conservatori del registro imprese si erano mossi in ordine sparso, poi si erano allineati alla nota ministeriale del 12 marzo 2025 prot. n. 43836, che aveva ritenuto “più aderente alla ratio della norma” l’indicazione di un indirizzo “proprio ed esclusivo dell’amministratore” diverso da quello della società.
 
Dal tavolo riemerge invece un’apertura: l’amministratore può, se vuole, “eleggere domicilio speciale elettronico" (art 47 c.c.), "presso il domicilio digitale della società nella quale ricopre la carica”; e scegliere quindi lo stesso indirizzo PEC della società; semplificazione rilevante per gli amministratori stranieri, che a volte, la PEC, non sanno nemmeno che cosa sia.

Si conferma poi che la comunicazione spetta anche agli amministratori senza deleghe operative e ai liquidatori; non invece ai procuratori, ai direttori generali, ai preposti di società estere con sede secondaria in Italia. Riguarda inoltre le società già costituite quest’anno, quando mutano o rinnovano le cariche, ma, in tal caso, senza diritti di segreteria, senza termine e quindi senza sanzioni.

Sono infine escluse le società “senza impresa”, come quelle tra professionisti (Stp e Sta) e le società di mutuo soccorso, i consorzi i contratti di rete.

CNN-UnionCamere: Nota domicilio digitale amministratori.


Chiarimenti anche per le SPA
Per le Spa si ribadisce l’obbligo di aggiornare l’elenco soci al Registro Imprese, non solo in occasione dell’approvazione del bilancio (ex art. 2435 c. 2 c.c.), ma anche in occasione di fusioni, scissioni, aumenti di capitali o altre operazioni straordinarie che incidano sulla compagine sociale, circostanza non prevista dalla legge, ma spesso già richiesta dal registro imprese .
Ci pensano comunque i notai, formalizzando con una pubblicità notizia utile ai terzi, anche se non incidente sui loro diritti, per cui conta invece il libro soci, né su quello dei soci di partecipare all’assemblea, per cui è sufficiente l’esibizione del titolo azionario, ove emesso, anche se gli amministratori devono iscriverli subito a libro soci (art. 2370 c.c.).
ll nuovo assetto va in ogni caso ribadito entro 30 giorni dalla successiva approvazione del bilancio.
Non è invece previsto, né di solito consentito, l'aggiornamento dell'elenco soci in seguito alla girata azionaria o comunque alla cessione della partecipazione della spa.

CNN-UnionCamere: orientamento SPA e SAPA.

AUTORE:
Autore AteneoWeb: Notaio Gianfranco Benetti

Notaio Gianfranco Benetti

Notaio iscritto al collegio notarile di Milano.

Notaio iscritto al collegio notarile di Milano dal 1999, in precedenza avvocato civilista. 
Docente presso la scuola di notariato della Lombardia e presso la scuola di specializzazione per le...

professioni legali dell’università di Parma e al Master di I livello presso Ance Como e Politecnico di Milano. 
Autore di pubblicazioni in materia di diritto delle successioni e donazioni, di diritto societario e passaggio generazionale.
Appassionato di vela e istruttore al centro velico di Caprera.

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    - che le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengano e conservino, per un periodo non inferiore a 5 anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscano ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela;

    - che le suddette informazioni siano acquisite, a cura degli amministratori, richiedendole al titolare effettivo, anche sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni di legge nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione.

    Il 9 ottobre 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che prevede l’adempimento di prima iscrizione nella Sezione dei Titolari Effettivi del Registro Imprese da parte dei soggetti obbligati, da effettuarsi entro il prossimo 11 dicembre 2023.

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