Martedì 18 marzo 2025

PEC anche per gli amminstratori, per il Ministero non basta quella della società

a cura di: Notaio Gianfranco Benetti
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PEC anche per gli amminstratori, per il Ministero non basta quella della società

Come si è già visto dal primo gennaio la legge estende agli amministratori l’obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (art. 1, comma 860 L. 207/2024), già prevista per tutte le imprese (art. 37 D.L n. 76/2020).

In attesa di chiarimenti ministeriali le camere di commercio si erano mosse in ordine sparso, consentendo prevalentemente agli amministratori di indicare quale indirizzo digitale lo stesso della società amministrata, ivi eleggendo domicilio digitale, come avviene per quello fisico.

Con la nota n. 43836 il Ministero delle imprese e del made in Italy, pur riconoscendone l’“ottica di semplificazione”, ha invece ritenuto inammissibile questa coincidenza, perché deve essere garantita “la conoscibilità di un recapito di posta elettronica proprio ed esclusivo dell’amministratore da parte di tutti i soggetti terzi che possano avere legittimamente interesse ad un canale di comunicazione diretto e formale”; ad ogni amministratore è richiesta la sua PEC, ma se gestisce più società potrà usare la stessa.

Confermata l’estensione della disposizione normativa a “tutte le forme societarie”, ad eccezione della società semplice (eccezione dell'eccezione quelle agricole e di mutuo soccorso) ed alle reti di impresa dotate di un fondo comune che svolgono “attività commerciale rivolta ai terzi”, esclusi invece consorzi e società consortili e tutti gli altri enti non societari. Non si citano le cooperative ma sembrano da ritenersi comprese.

Esteso l’obbligo a tutte le ”persone fisiche o giuridiche cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione”, ivi compresi, quindi, i liquidatori, esclusi invece, parrebbe, i direttori generali.

Non solo, il ministero ha fissato il termine del 30 giugno 2025 per regolarizzare tutte le società già esistenti, anche a prescindere da un’eventuale nuova nomina o rinnovo. E se le nuove società non provvedono si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro (ex art. 2630 c.c.), ma non a quelle già costituite, perché “nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati» (art. 1, l. 24 novembre 1981, n. 689).

Per chi fa impresa “mai una gioia”, a parte l’esenzione da imposta di bollo e diritti di segreteria, prevista per le società e (doverosamente) estesa dalla Nota ministeriale alla pratica presentata dagli amministratori. Tocca accontentarsi …

AUTORE:
Autore AteneoWeb: Notaio Gianfranco Benetti

Notaio Gianfranco Benetti

Notaio iscritto al collegio notarile di Milano.

Notaio iscritto al collegio notarile di Milano dal 1999, in precedenza avvocato civilista. 
Docente presso la scuola di notariato della Lombardia e presso la scuola di specializzazione per le...

professioni legali dell’università di Parma e al Master di I livello presso Ance Como e Politecnico di Milano. 
Autore di pubblicazioni in materia di diritto delle successioni e donazioni, di diritto societario e passaggio generazionale.
Appassionato di vela e istruttore al centro velico di Caprera.

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  • Il Trattamento di Fine Mandato

    Il Trattamento di Fine Mandato

    L’attribuzione del Trattamento di Fine Mandato (T.F.M.) quale compenso aggiuntivo da riconoscere agli amministratori di una società, presenta vantaggi importanti che si manifestano su due piani:

    - fiscale
    - gestionale/strategico.

    1. Vantaggi fiscali
    Il T.F.M. rappresenta un'importante leva di pianificazione fiscale per le società e un significativo beneficio per i suoi amministratori.
    Questo compenso, erogato al termine del rapporto di amministrazione, se correttamente strutturato, offre un duplice vantaggio fiscale: per l'azienda che lo accantona e per l'amministratore che lo percepisce.
    I benefici fiscali del T.F.M. si articolano principalmente in due ambiti:

    - la deducibilità del costo per competenza per la società, con conseguente riduzione dell'imponibile IRES ogni anno e
    - la tassazione separata per il percipiente.


    2. Vantaggi gestionali e strategici
    Tralasciando il caso – peraltro molto frequente nelle società di piccole dimensioni (cosiddette “familiari”) di attribuzione del TFM per aspetti principalmente fiscali, è utile considerare il TFM un potente strumento di gestione aziendale perché favorisce questi importanti fattori:

      • fidelizzazione e incentivazione: il TFM agisce come un incentivo a lungo termine. Sapendo di avere una somma importante che matura nel tempo, l'amministratore è più propenso a rimanere legato alla società e a lavorare per il suo successo duraturo. È un modo per premiare la lealtà e la permanenza.
      • attrazione di talenti: in fase di assunzione di un manager di alto profilo, offrire un pacchetto retributivo che include anche il TFM rende la posizione più attraente e competitiva rispetto a società che offrono solo un compenso fisso.
      • pianificazione finanziaria: accantonare il costo anno per anno permette una gestione finanziaria più ordinata e prudente. La società non si troverà a dover affrontare un esborso improvviso e imprevisto alla fine del mandato, poiché il costo è stato spalmato contabilmente su più esercizi, dando una rappresentazione più fedele della situazione patrimoniale.

    In conclusione, per la società il TFM non è semplicemente un costo aggiuntivo, ma un investimento strategico che, se correttamente pianificato, genera un importante risparmio fiscale immediato e contribuisce a creare un rapporto più solido e duraturo con il proprio management.

    Questo lavoro affronta i principali aspetti civilistici e fiscali e indica il modo corretto di operare, per permettere l’imputazione della quota annua di costo societario per competenza ed evitare che lo strumento utilizzato porti a contestazioni o riprese fiscali da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

    Fa parte di questo strumento pratico operativo (tool) il verbale di assemblea dei soci.

    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
  • Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025

    Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025

    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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    Per agevolare il lavoro del professionista abbiamo predisposto una check list/nota di consegna per la richiesta dei dati per la predisposizione delle dichiarazioni annuali modello REDDITI Società di capitali 2025.

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