Il Trust designa un rapporto fiduciario con cui il Settlor trasferisce la proprietà dei suoi beni al Trustee, che deve gestirli e amministrarli nell’interesse di un terzo beneficiario designato o per uno scopo determinato.
E’ un istituto trapiantato nel nostro ordinamento dal diritto anglosassone, in forza dell’art. 2 Convenzione dell’Aja 1 luglio 1985, esecutiva in Italia con L.364/1989, non senza qualche criticità, restando disciplinato da regole estranee al nostro sistema giuridico.
Si pensi alla trascrizione nei registri immobiliari.
E’ vero, ricorda la Cassazione con la sentenza del 23 dicembre 2024, n. 34075, che Il Trust è considerato soggetto passivo dell’imposta sul reddito delle società dall’art. 1 della l. n. 296/2006, ma non può “essere ritenuto ente titolare di diritti, dotato di personalità giuridica” […] ”l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi […] è solo il Trustee”.
Quindi è a favore del Trustee che va trascritto l’acquisto immobiliare, o, come nel caso analizzato, il pignoramento, e non del Trust che “non è un ente dotato di soggettività giuridica, bensì un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee (che è l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto)”
La decisione riprende una recente decisione (Cass. 27 gennaio 2017, n. 2043), ma la porta alle estreme conseguenze, dichiarando “la nota di trascrizione affetta da nullità, ex artt. 2659 e 2665 c.c., in ragione dell’assoluta inesistenza del soggetto a cui la formalità si riferisce”. Conseguenza formalmente ineccepibile, ma con risvolti pratici preoccupanti.
La prassi aveva infatti consentito la trascrizione al Trust con indicazione “nel quadro D” del Trustee, così si evitavano formalità in caso di mutamento del Trustee, specie se composto da più soggetti, ed era più facilmente riconoscibile, dato che spesso il trustee, specie se società, gestisce molti trust.
Ebbene, se le trascrizioni già eseguite sono nulle, non solo vanno rinnovate, ma non sono nel frattempo opponibili agli eventuali acquirenti e, soprattutto, ai creditori del disponente, che potrebbero aggredire il bene. Lo schermo, creato spesso proprio con finalità difensive, sarebbe facile da perforare, con buona pace dell'esigenza, oggi di gran moda, di "protezione patrimoniale”…
Notaio iscritto al collegio notarile di Milano dal 1999, in precedenza avvocato civilista.
Docente presso la scuola di notariato della Lombardia e presso la scuola di specializzazione per le...
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Estromissione Agevolata Immobili Strumentali Imprenditori Individuali 2025
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per gli imprenditori individuali, di estromettere gli immobili strumentali.
In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni esclusi dal patrimonio dell’impresa, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
Assegnazione Cessione Agevolata Immobili Società (Legge Bilancio 2025)
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
Viene inoltre prevista la possibilità di trasformazione in società semplice delle società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni.
In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2022/2023/2024) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
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