Dopo un lungo susseguirsi di rinvii annuali, con l’approvazione del D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81, il divieto di emissione della fattura elettronica per le prestazioni sanitarie verso i consumatori finali ha cessato di essere una misura transitoria per diventare “a regime“.
Dal 2019 il rapporto tra prestazioni sanitarie e fattura elettronica è stato regolato da una sorta di “limbo” normativo che ad ogni fine anno vedeva estendere il divieto di utilizzare il Sistema di Interscambio (SdI) per la trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie delle persone fisiche.
Ma il D.Lgs. n. 81/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 giugno 2025, ha finalmente modificato strutturalmente l’art. 10-bis del D.L. n. 119/2018. In particolare, attuando i principi della Legge Delega (Legge n. 111/2023), ha stabilito che è vietata l’emissione della fattura elettronica tramite SdI per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (TS) e per coloro che, pur non essendovi tenuti, documentano prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche.
Dal 2026 il regime cartaceo (o PDF tradizionale) per le fatture sanitarie B2C è quindi la regola definitiva.
I destinatari del divieto sono gli operatori che interagiscono con la salute del cittadino. In particolare, il divieto riguarda:
- soggetti tenuti all’invio al Sistema TS: medici, odontoiatri, farmacie, strutture sanitarie accreditate, psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica e tutte le professioni sanitarie soggette all’obbligo di trasmissione dei dati per la dichiarazione dei redditi precompilata.
- soggetti “minori” o non obbligati al TS: anche gli operatori che non avrebbero l’obbligo di invio dati al Sistema TS, ma che erogano prestazioni sanitarie, devono astenersi dalla fatturazione elettronica verso i privati.
È fondamentale sottolineare che per i medici la fattura elettronica rimane obbligatoria esclusivamente per le operazioni B2B (es. fattura verso una clinica, una società o un altro professionista) o B2G (verso la Pubblica Amministrazione). Per alcune attività particolari (per esempio osteopatia) è necessario porre in atto particolari verifiche circa la natura della prestazione e le caratteristiche del soggetto che le eroga.
Emettere una fattura elettronica via SdI per una prestazione sanitaria verso un privato, nonostante il divieto, non è solo un errore formale ma una violazione della privacy. Gli studi medici devono assicurarsi che i propri software gestionali abbiano i blocchi correttamente impostati per evitare l’invio accidentale.
Riepilogo:
| Prestazione | Destinatario | Modalità di Fatturazione |
| Prestazione Medica | Persona Fisica (paziente) | Cartacea / PDF |
| Consulenza Medico-Legale | Società o Assicurazione | Elettronica (SdI) |
| Affitto Studi Medici | Altro Professionista | Elettronica (SdI) |
| Cessione di beni sanitari | Consumatore Finale | Cartacea / PDF |
È bene ricordare:
- che restano valide, anche in vigenza dell’obbligo di fatturazione elettronica, le eccezioni di carattere oggettivo e soggettivo all’obbligo di documentare le operazioni tramite fatturazione come per esempio le cessioni che possono essere documentate con metodi alternativi quali, la ricevuta, lo scontrino o il documento commerciale;
- che, nonostante il divieto di SdI verso il privato, l’obbligo di invio dei dati al Sistema TS rimane invariato secondo le scadenze vigenti.