Giovedì 19 gennaio 2023

Le scadenze di versamento per i contribuenti forfettari

a cura di: Meli e Associati
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Le scadenze di versamento per i contribuenti forfettari

Sotto l’aspetto fiscale le principali scadenze per il contribuente in regime forfettario sono due:

– il 30 giugno 2023, quando si versa:

  • il saldo dell’imposta sostitutiva (5 o 15%) riferita all’anno precedente 2022
  • e il 50% dell’acconto dell’imposta sostitutiva dell’anno in corso 2023

– il 30 novembre si versa il restante 50% dell’acconto per le imposte dell’anno in corso 2023

Chi apre la partita IVA nel 2023, nel corso dello stesso 2023 non pagherà imposta sostitutiva né a titolo di saldo né a titolo di acconto.

Gli acconti 2023, versati nel corso del 2023, sono determinati sulla base dell’imposta 2022, ma andranno a decurtare il saldo da pagare a giugno 2024

I versamenti del 30 giugno (saldo e acconto) possono essere rateizzato fino a 5 rate mensili, mentre il versamento del 30 novembre (acconto) non può essere rateizzato.

In ambito fiscale è previsto, con scadenze trimestrali (31/05 – 30/09 – 30/11) anche il versamento tramite modello F24 dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse con importo superiore a 77.47 euro (2 euro per ciascuna fattura). Nel caso di bollo virtuale il costo del bollo deve essere sostenuto esclusivamente dal soggetto emittente, che però si potrà rivalere sull’acquirente addebitandoglielo in fattura.

Ricordiamo che i contribuenti forfettari pagano un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali/comunali pari al 15% (che si riduce al 5% in caso di nuova attività,) su un imponibile determinato applicando al totale dei ricavi e compensi incassati (con il regime forfettario si applica sempre il principio di cassa) una percentuale di redditività predeterminata in base al codice ATECO ell’attività esercitata, e dedotti i contributi previdenziali versati nel periodo.

Le percentuali di redditività in vigore sono indicate nella tabella sottostante:

GRUPPO DI SETTORE CODICI ATTIVITA’ ATECO 2007 COEFFICIENTE DI

 

REDDITIVITA’

Industrie alimentari e delle bevande (10 – 11) 40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 47.81 40%
Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 – 47.89 54%
Costruzioni e attività immobiliari (41 – 42 – 43) – (68) 86%
Intermediari del commercio 46.1 62%
Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione (55 – 56) 40%
Attività Professionali,

 

Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi

(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88) 78%
Altre attività economiche (01 – 02 – 03) – (05- 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) -(84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99) 67%

L’aspetto contributivo è più articolato perché si differenzia, sia nella determinazione dell’importo, sia nei termini di versamento, a seconda dell’attività svolta dal contribuente,

Le situazioni più ricorrenti sono:

  1. Professionista con cassa previdenziale propria (commercialisti, avvocati, architetti, geometri, ingegneri, medici, biologi, ecc.)
  2. Professionista/Consulente senza cassa previdenziale propria e quindi iscritto alla Gestione Separata INPS
  3. Artigiano iscritto alla Gestione Artigiani INPS
  4. Commerciante iscritto alla Gestione Commercianti INPS

Nel caso 1 – Professionista con cassa previdenziale propria i contributi andranno calcolati e versati con le modalità e le scadenze indicate dalla Cassa Previdenziale di riferimento.

Nel caso 2 – Professionista/Consulente senza cassa previdenziale propria e quindi iscritto alla Gestione Separata INPS i contributi INPS sono calcolati in misura percentuale sul reddito di ogni anno, senza quote fisse o minimali. Le scadenze dei versamenti sono le stesse di quelle previste per l’imposta sostitutiva e quindi 30 giugno e 30 novembre e con lo stesso sistema di saldo e acconto, saldo + 50% acconto entro il 30 giugno e restante 50% dell’acconto entro il 30 novembre e con la stessa possibilità di rateazione per i versamenti di giugno.

Nei casi 3 – Artigiano iscritto alla Gestione Artigiani INPS e 4 – Commerciante iscritto alla Gestione Commercianti INPS i contributi INPS vanno versati alle rispettive gestioni (commercianti o artigiani) ma hanno alcune caratteristiche in comune.

Sono previsti degli importi fissi da versare indipendentemente dal reddito prodotto e calcolate su un imponibile forfettario di 15.000 euro. I contributi così determinati vanno versati con 4 rate di pari importo e queste scadenze:

  • 16 febbraio
  • 16 maggio
  • 20 agosto
  • 16 novembre

Se il reddito effettivo è superiore a 15.000 euro, andranno poi calcolati gli  ulteriori contributi da versare con le stesse scadenze delle imposte: saldo e 50% acconto entro il 30 giugno e restante 50% entro il 30 novembre.

Ricordiamo infine che i soggetti che esercitano attività d’impresa (artigiani e commercianti), hanno l’obbligo di iscriversi al Registro delle Imprese da qui deriva quello di versare il diritto camerale annuale alla Camera di commercio. L’importo oscilla di norma tra i 60 e i 110 euro e deve essere versato entro il 30 giugno di ogni anno.

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    Il DM MEF del 28 aprile 2025 ha definito la metodologia in base alla quale l’Agenzia Entrate formulerà ai contribuenti potenzialmente interessati la proposta di concordato preventivo per il biennio 2025/2026 e che non hanno quindi già un’adesione in corso per il biennio 2024/2025.

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