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Lunedì 23 dicembre 2024

Approfondimento Ddl Lavoro e compatibilità fra cassa integrazione e attività di lavoro

a cura di: Studio Dott.ssa Cristina Orlando
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Approfondimento Ddl Lavoro e compatibilità fra cassa integrazione e attività di lavoro

Il DDL Lavoro, collegato alla legge di Bilancio conferma all’art.6 dà la possibilità di:

  • compatibilità del trattamento di integrazione salariale allo svolgimento di attività lavorativa, sia attività di lavoro subordinato sia di lavoro autonomo,
  • a condizione che ne sia data comunicazione preventiva all'INPS.

Gli obiettivi di queste nuove disposizioni sono di cercare di :

  • semplificare le norme allo scopo di rendere meno complicato il reimpiego di chi utilizza gli ammortizzatori sociali, 
  • dare a tali lavoratori la possibilità di svolgere attività lavorativa in altre aziende anche durante il periodo indennizzato.

LA NORMATIVA ATTUALE IN TEMA DI COMPATIBILITA’ DELLA CASSA INTEGRAZIONE CON L’ATTIVITA’ LAVORATIVA

Il D.Lgs. n.148/2015 all’art.8 prevede che:

  • ai lavoratori che svolgono attività di lavoro autonomo o subordinato non vada corrisposto il trattamento di CIG per le giornate di lavoro effettuate 
  • ai lavoratori a tempo determinato di durata minore o uguale a sei mesi il trattamento è sospeso per la durata del rapporto di lavoro. 

NOVITA’ INTRODOTTE DAL DDL LAVORO IN TEMA DI COMPATIBILITA’ FRA CASSA INTEGRAZIONE E ATTIVITA’ DI LAVORO

Il Ddl Lavoro afferma che:

  • indipendentemente dalla durata del contratto, il diritto al trattamento di integrazione salariale è perso dal lavoratore solo per le giornate in cui svolge attività lavorativa;
  • il lavoratore può svolgere attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di CIG senza che egli perda il diritto alla prestazione; 
  • indipendentemente dalla durata del contratto di lavoro, si verifica la sospensione del trattamento solamente per le giornate di lavoro;
  • la comunicazione preventiva all'INPS è obbligatoria. 

Una delle conseguenze di tali novità è data dal fatto che il lavoratore, in caso di reimpiego presso un datore di lavoro diverso dal datore di lavoro che ha utilizzato i trattamenti di cassa integrazione, non perde il diritto alla prestazione ma percepirà solo il salario spettante e non l'indennità in riferimento alle giornate lavorate. 

Il Ddl Lavoro, nelle disposizioni in merito alla compatibilità fra cassa integrazione e attività di lavoro si è ispirato all’orientamento della giurisprudenza che già si era mossa in tale direzione affermando che:

  • se un lavoratore in cassa integrazione da un datore di lavoro n.1 , svolge ed è remunerato nello svolgimento di un’ altra attività di lavoro subordinato o autonomo n.2 , 
  • il periodo di sospensione del lavoro n.1 con diritto all'integrazione salariale non comporta la perdita del diritto all'integrazione per l'intero periodo in cui ha lavorato presso il datore di lavoro n.2
  • ma comporta solo una diminuzione dell'integrazione stessa in proporzione a quanto percepito nell’ attività lavorativa n.2. 

Inoltre in precedenza, anche l'Inps si era espresso in termini di compatibilità con l’attività di lavoro autonomo o subordinato e sulla possibilità di cumulo del relativo reddito sottolineando:

  • in un primo tempo, l'incompatibilità di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato con i trattamenti in oggetto,
  • ma successivamente, l’Inps aveva dimostrato un avvicinamento all’orientamento della giurisprudenza, come analizzato sopra, affermando che, nel caso in cui il lavoratore autonomo dia dimostrazione che il compenso percepito per l’attività lavorativa svolta è minore all'integrazione stessa, allora egli avrà diritto ad una quota rappresentata dalla differenza fra: l’intero importo spettante per l’integrazione salariale e il reddito percepito per l'attività svolta. 

IL DDL LAVORO CONFERMA LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA ALL’INPS

Il Ddl Lavoro conferma e ribadisce l'obbligo della comunicazione preventiva all'INPS dell'inizio della nuova attività di lavoro. Si sottolinea, infatti, che il lavoratore perde il diritto al trattamento di integrazione salariale qualora non abbia effettuato la preventiva comunicazione indirizzata alla sede territoriale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di dove svolge l'attività. 

Si evidenzia che, nel caso di lavoro dipendente, rimangono sempre valide le comunicazioni relativamente al rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro che impiega il soggetto in cassa integrazione, tranne nel caso in cui sia un'agenzia di somministrazione, poiché, in tale situazione la normativa prevede che la comunicazione inviata dalle agenzie interinali sulla stipula di contratti di lavoro, sia da effettuarsi entro il giorno venti del mese successivo alla data di assunzione. 

Fonti normative: Atto del Senato n.1264,  D. Lgs. n. 81/2015, D.Lgs n.148/2015

AUTORE:

Dott.ssa Cristina Orlando

Consulente del Lavoro
Studio Dott.ssa Cristina Orlando
Dopo aver conseguito laurea in Economia Aziendale, ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro. Titolare di un proprio studio professionale, specializzato...
in amministrazione e gestione del personale delle piccole e medie imprese, ha maturato esperienze in aziende nell’ambito del controllo di gestione e dell’amministrazione del personale. Ha svolto docenze presso la scuola di alta formazione per gli operatori delle politiche del lavoro nelle materie di Diritto del Lavoro e Legislazione Sociale, ha svolto docenze nell’ambito di master Universitari di 1° livello in Direzione del Personale.
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  • Il Trattamento di Fine Mandato

    Il Trattamento di Fine Mandato

    L’attribuzione del Trattamento di Fine Mandato (T.F.M.) quale compenso aggiuntivo da riconoscere agli amministratori di una società, presenta vantaggi importanti che si manifestano su due piani:

    - fiscale
    - gestionale/strategico.

    1. Vantaggi fiscali
    Il T.F.M. rappresenta un'importante leva di pianificazione fiscale per le società e un significativo beneficio per i suoi amministratori.
    Questo compenso, erogato al termine del rapporto di amministrazione, se correttamente strutturato, offre un duplice vantaggio fiscale: per l'azienda che lo accantona e per l'amministratore che lo percepisce.
    I benefici fiscali del T.F.M. si articolano principalmente in due ambiti:

    - la deducibilità del costo per competenza per la società, con conseguente riduzione dell'imponibile IRES ogni anno e
    - la tassazione separata per il percipiente.


    2. Vantaggi gestionali e strategici
    Tralasciando il caso – peraltro molto frequente nelle società di piccole dimensioni (cosiddette “familiari”) di attribuzione del TFM per aspetti principalmente fiscali, è utile considerare il TFM un potente strumento di gestione aziendale perché favorisce questi importanti fattori:

      • fidelizzazione e incentivazione: il TFM agisce come un incentivo a lungo termine. Sapendo di avere una somma importante che matura nel tempo, l'amministratore è più propenso a rimanere legato alla società e a lavorare per il suo successo duraturo. È un modo per premiare la lealtà e la permanenza.
      • attrazione di talenti: in fase di assunzione di un manager di alto profilo, offrire un pacchetto retributivo che include anche il TFM rende la posizione più attraente e competitiva rispetto a società che offrono solo un compenso fisso.
      • pianificazione finanziaria: accantonare il costo anno per anno permette una gestione finanziaria più ordinata e prudente. La società non si troverà a dover affrontare un esborso improvviso e imprevisto alla fine del mandato, poiché il costo è stato spalmato contabilmente su più esercizi, dando una rappresentazione più fedele della situazione patrimoniale.

    In conclusione, per la società il TFM non è semplicemente un costo aggiuntivo, ma un investimento strategico che, se correttamente pianificato, genera un importante risparmio fiscale immediato e contribuisce a creare un rapporto più solido e duraturo con il proprio management.

    Questo lavoro affronta i principali aspetti civilistici e fiscali e indica il modo corretto di operare, per permettere l’imputazione della quota annua di costo societario per competenza ed evitare che lo strumento utilizzato porti a contestazioni o riprese fiscali da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

    Fa parte di questo strumento pratico operativo (tool) il verbale di assemblea dei soci.

    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
  • Atto dichiarativo di impresa familiare

    L'art. 230 bis del codice civile costituisce una norma di chiusura in quanto regola i rapporti che si vengono ad instaurare tra titolare dell'impresa e suoi collaboratori - parenti e affini - quando tra questi non sia stato configurato un diverso rapporto [quale prestazione di lavoro subordinato (art. 2094 del codice civile), società (art. 2251 del codice civile), associazione in partecipazione (art. 2549 del codice civile), o comunione di azienda (art. 177 del codice civile)].
     Ad ogni modo, quando il rapporto tra familiari risulta inquadrabile nell'ambito dell'impresa familiare, la norma prevede che qualora i collaboratori prestino la loro attività di lavoro in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, gli stessi hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, a partecipare:

    • agli utili dell'impresa familiare;
    • ai beni acquistati con essa e agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale

    Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale

    La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.

    a cura di: Dott. Attilio Romano
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