RISOLUZIONE N. 45
 
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali  
     Roma, 30/06/2025  
 
 
 
 
  OGGETTO: Trattamento fiscale applicabile all'incentivo al trattenimento in servizio 
dei lavoratori – Articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 
197, come sostituito dall'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 
2024, n. 207
 
 
 
 
  Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente  
     
  QUESITO  
     
L'Istante dichiara di essere «dipendente dell'Ente  [...] titolare dal 01.01.2024 del 
Bonus relativo al Trattenimento in Servizio» di cui all'articolo 1, comma 286, della legge 
29 dicembre 2022, n. 197 che, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 
161, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (c.d.  legge di bilancio 2025), a partire dal 
2025 non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente.  
Il  citato  articolo  1,  comma  286,  della  legge  n.  197  del  2022  prevede  che 
i lavoratori dipendenti che hanno conseguito i requisiti per il trattamento pensionistico 
anticipato  possono  rinunciare  all'accredito  contributivo  della  quota  dei  contributi  a   
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proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l'invalidità, la 
vecchiaia  e  i  superstiti  dei  lavoratori  dipendenti  e  alle  forme  sostitutive  ed  esclusive 
della medesima.  In conseguenza dell'esercizio di  tale  facoltà viene meno  l'obbligo di 
versamento contributivo da parte del datore di lavoro e la somma corrispondente alla 
quota di contribuzione a carico del  lavoratore che  il datore di  lavoro avrebbe dovuto 
versare all'ente previdenziale è corrisposta interamente al lavoratore, quale incentivo per 
la prosecuzione dell'attività lavorativa.
Il vigente articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del 2022 prevede, inoltre, che 
alle  somme  in questione  si  applicano  le disposizioni di  cui all'articolo 51, comma 2, 
lett. ibis), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986 (TUIR), che prevede la non concorrenza alla formazione 
del reddito di lavoro dipendente delle quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da 
parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo.  
Poiché  tale  ultima  disposizione  si  applica  solo  ai  lavoratori  dipendenti 
iscritti  all'«assicurazione  generale  obbligatoria  per  l'invalidità,  la  vecchiaia  ed 
i superstiti» e alle «forme sostitutive della medesima» e non anche alle forme «esclusive 
della medesima», l'Istante chiede se, in qualità di lavoratore dipendente iscritto all'INPS 
all'atto  dello  scioglimento  degli  Enti  previdenziali  d'origine  nella  forma  ''esclusiva'' 
dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), alla somma corrispondente alla quota 
di  contribuzione  a  suo  carico  che  il  datore  di  lavoro  avrebbe dovuto  versare  all'ente 
previdenziale, che gli viene corrisposta a partire dal 2025, si applichino le disposizioni 
di cui al citato articolo 51, comma 2, lett. ibis) del TUIR.  
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  SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE  
     
L'Istante ritiene che, a partire dal 2025, alle somme in questione si applicano le 
disposizioni di cui al citato articolo 51, comma 2, lett. ibis) del TUIR.  
  PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE  
     
L'articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 
2023) è stato sostituito dall'articolo 1, comma 161, della  legge 30 dicembre 2024, n. 
207 (c.d. legge di bilancio 2025) ed attualmente prevede che «I lavoratori dipendenti 
che  abbiano  maturato,  entro  il  31  dicembre  2025,  i  requisiti  minimi  previsti  dalle 
disposizioni di cui all'articolo 14.1 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, 
con  modificazioni,  dalla  legge  28  marzo  2019,  n.  26,  e  all'articolo  24,  comma  10, 
del  decreto  legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con  modificazioni,  dalla 
legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  possono  rinunciare  all'accredito  contributivo  della 
quota dei  contributi a proprio carico  relativi all'assicurazione generale obbligatoria 
per  l'invalidità,  la  vecchiaia  e  i  superstiti  dei  lavoratori  dipendenti  e  alle  forme 
sostitutive  ed  esclusive  della medesima.  In  conseguenza  dell'esercizio  della  predetta 
facoltà  viene  meno  ogni  obbligo  di  versamento  contributivo  da  parte  del  datore  di 
lavoro  a  tali  forme  assicurative  della  quota  a  carico  del  lavoratore,  a  decorrere 
dalla  prima  scadenza  utile  per  il  pensionamento  prevista  dalla  normativa  vigente  e 
successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, 
la  somma  corrispondente  alla  quota  di  contribuzione  a  carico  del  lavoratore  che 
il  datore  di  lavoro  avrebbe  dovuto  versare  all'ente  previdenziale,  qualora  non 
fosse  stata  esercitata  la  predetta  facoltà,  è  corrisposta  interamente  al  lavoratore   
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e  relativamente  alla  medesima  trova  applicazione  quanto  previsto  dall'articolo 
51, comma 2, lettera ibis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 [...]».
Tale  ultima  disposizione  prevede  che  non  concorrono  a  formare  il  reddito  di 
lavoro  dipendente  «le  quote  di  retribuzione  derivanti  dall'esercizio,  da  parte 
del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione 
generale  obbligatoria  per  l'invalidità,  la  vecchiaia  ed  i  superstiti  dei  lavoratori 
dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima 
scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi 
secondo la vigente normativa».  
Per effetto delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2025, risulta ampliata 
la platea dei soggetti destinatari della disposizione sopra riportata che riguarda non solo 
i lavoratori che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile di cui all'articolo 
14.1 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 
28 marzo 2019, n. 26 (come previsto dalla previgente disciplina) ma anche i soggetti 
che raggiungono il diritto alla pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del 
decreto  legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla  legge 22 
dicembre 2011, n. 122.  
In applicazione delle disposizioni sopra riportate, dunque, i lavoratori dipendenti 
 iscritti alla predetta assicurazione generale obbligatoria (AGO) o «alle forme sostitutive 
ed  esclusive  della  medesima»  che,  al  31  dicembre  2025,  possiedono  i  requisiti  per 
l'accesso  al  trattamento  pensionistico  anticipato  flessibile  oppure  al  trattamento  di 
pensione  anticipata    possono  rinunciare  all'accredito  contributivo  della  quota  dei   
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contributi a proprio carico relativi all'AGO e alle forme sostitutive ed esclusive della 
medesima.
Stante  il  richiamo  contenuto  nel  citato  articolo  1,  comma  286,  della  legge  di 
bilancio 2023 alle disposizioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera ibis), del TUIR, 
dal punto di vista fiscale, le quote di retribuzione derivanti dalla rinuncia all'accredito 
contributivo non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.  
Va rilevato, al riguardo, che il citato articolo 51, comma 2, lettera ibis), del TUIR 
riguarda solo i lavoratori dipendenti iscritti «all'AGO e alle sue forme sostitutive» e non 
anche i lavoratori iscritti alle forme ''esclusive'' con la conseguenza che restano esclusi da 
tale disposizione i lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, in quanto forma 
esclusiva dell'AGO.  
Dagli atti parlamentari (cfr. relazione tecnica di passaggio alla legge di bilancio 
2025) emerge che la modifica normativa recata dal citato articolo 1, comma 161, della 
legge di bilancio 2025 è finalizzata ad ampliare la platea dei lavoratori destinatari degli 
incentivi al posticipo della pensione, includendovi oltre ai soggetti che hanno maturato 
i requisiti di 62 anni e 41 anni di contributi al 31 dicembre 2025, anche quelli che hanno 
maturato i requisiti contributivi di 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 
anni e 10 mesi per le donne entro il 31 dicembre 2025, nonché a prevedere l'esclusione 
dalla  tassazione  delle  somme  corrispondenti  alla  quota  di  contribuzione  corrisposta 
interamente al lavoratore.  
La  finalità  agevolativa  (incentivante)  della  disposizione  richiamata  sarebbe  in 
parte vanificata  laddove  la possibilità di  rinuncia all'accredito contributivo anche per 
gli iscritti alle forme ''esclusive'' dell'AGO non fosse accompagnata dall'esclusione dalla   
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tassazione delle corrispondenti quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del 
lavoratore, della predetta rinuncia.
In  tal  senso,  si  ritiene che  la modifica normativa  recata dal citato comma 161 
abbia,  prima  di  tutto,  individuato  l'ambito  soggettivo  di  applicazione  dell'incentivo 
(lavoratori dipendenti iscritti all'AGO o a forme sostitutive ed esclusive della medesima). 
Va  rilevato,  inoltre,  che  il  terzo  periodo  del  medesimo  comma  nel  disporre  che 
«relativamente  alla  medesima  (somma  corrispondente  alla  quota  di  contribuzione  a 
carico  del  lavoratore)  trova  applicazione  quanto  previsto  all'articolo  51,  comma  2, 
lettera  ibis),  del  TUIR»,  abbia  inteso  prevedere,  per  tutti  i  lavoratori  iscritti  alle 
forme previdenziali elencate nel medesimo comma 161, il beneficio fiscale della non 
concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente delle quote di retribuzione 
derivanti  dall'esercizio,  da  parte  dei  lavoratori  medesimi,  della  facoltà  di  rinuncia 
all'accredito contributivo.  
Per  i motivi  su esposti,  si  ritiene che nel  rispetto delle condizioni previste dal 
citato articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del 2022, come sostituito dall'articolo 1, 
comma 161, della legge di bilancio 2025, il regime di non imponibilità di cui all'articolo 
51, comma 2,  lettera  ibis), del TUIR possa applicarsi anche ai  lavoratori dipendenti 
iscritti a forme ''esclusive'' di assicurazione generale obbligatoria, compresi i dipendenti 
iscritti alla Gestione pubblica, che si avvalgono della facoltà di rinunciare all'accredito 
contributivo.  
Ciò posto,  nel  caso  in  esame,  le  quote  di  retribuzione  derivanti  dall'esercizio, 
da parte dell'Istante, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso la forma 
esclusiva  dell'Assicurazione Generale Obbligatoria,  percepite  a  partire  dal  2025  non   
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concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi del citato articolo 
51, comma 2, lettera ibis), del TUIR.
Le Direzioni  regionali  vigileranno  affinché  i  principi  enunciati  e  le  istruzioni 
fornite  con  la  presente  risoluzione  vengano  puntualmente  osservati  dalle  Direzioni 
provinciali e dagli Uffici dipendenti.  
     
 
 
 
  IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM
(firmato digitalmente)
 
				 
							 Unione Stampa Periodici Italiana
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