Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi
Decreto Presidente Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
GU 268 del 16/10/1973 - SO n. 1 (1)
(1) Ai sensi dell'art. 35, D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, i riferimenti a disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, n. 598 e n. 599, contenuti in provvedimenti emanati anteriormente alla data di entrata in vigore del testo unico delle imposte sui redditi D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, si intendono come fatti alle corrispondenti disposizioni del testo unico.
TITOLO PRIMO
Dichiarazione annuale (1)
Note
(1) Vedere anche:
- D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito da L. 4
agosto 1990, n. 227, "Rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti
da e per l'estero di denaro, titoli e valori", circa l'obbligo di indicare
nella dichiarazione dei redditi i trasferimenti tramite non residenti da o verso
l'estero di denaro, titoli o altri valori mobiliari, nonché la detenzione di
investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria;"
- D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, "Regolamento
recante modalità per la presentazione
delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore
aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n.
662".
Art. 1 - Dichiarazione dei soggetti passivi
Ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i
redditi posseduti anche se non ne consegue alcun debito d'imposta. I soggetti
obbligati alla tenuta di scritture contabili, di cui al successivo art. 13,
devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di redditi.
La dichiarazione è unica
agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o sul reddito delle
persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi e deve contenere
l'indicazione degli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione
degli imponibili secondo le norme che disciplinano le imposte stesse. I redditi
per i quali manca tale indicazione si considerano non dichiarati ai fini
dell'accertamento e delle sanzioni.
La dichiarazione
delle persone fisiche è unica per i redditi propri del soggetto e per quelli di
altre persone a lui imputabili a norma dell'articolo 4 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e deve comprendere anche i redditi sui quali l'imposta si
applica separatamente a norma degli articoli 16, comma 1, lettere da d) a
n-bis), e 18 dello stesso testo unico. I redditi di cui alle lettere a), b), c)
e c-bis) del comma 1 dell'articolo 16 del predetto testo unico devono essere
dichiarati solo se corrisposti da soggetti non obbligati per legge alla
effettuazione delle ritenute di acconto.
Sono esonerati
dall'obbligo della dichiarazione:
a) le persone
fisiche che non possiedono alcun reddito sempre che non siano obbligate alla
tenuta di scritture contabili;
b) le persone
fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto
redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta
nonché redditi fondiari per un importo complessivo, al lordo della deduzione di
cui all'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
non superiore a lire 360.000 annue;
b-bis) le persone fisiche
non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi
esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e il reddito
fondiario dell'abitazione principale e sue pertinenze purché di importo non
superiore a quello della deduzione di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del
citato testo unico delle imposte sui redditi;
c) le persone
fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto
redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta,
reddito fondiario dell'abitazione principale e sue pertinenze purché di importo
non superiore a quello della deduzione di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché altri redditi per i quali la
differenza tra l'imposta lorda complessiva e l'ammontare spettante delle
detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del citato testo unico, e le ritenute
operate risulta non superiore a lire 20 mila. Tuttavia detti contribuenti, ai
fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche prevista dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n.
222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui
all'articolo 8, comma 3, della Costituzione, possono presentare apposito
modello, approvato con il decreto di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero con il
certificato di cui all'articolo 7-bis, con le modalità previste dall'articolo
12 ed entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei
redditi;
[d) abrogata]
[e) abrogata]
[e-bis) abrogata]
[...] [comma
abrogato]
Nelle ipotesi di
esonero previste nel quarto comma il contribuente ha, tuttavia, facoltà di
presentare la dichiarazione dei redditi.
Se pi๠soggetti sono obbligati alla stessa
dichiarazione, la dichiarazione fatta da uno di essi esonera gli altri.
Per le persone
fisiche legalmente incapaci l'obbligo della dichiarazione spetta al
rappresentante legale.
Art. 2 - Contenuto della dichiarazione delle persone fisiche
1. La
dichiarazione delle persone fisiche, oltre quanto stabilito nel secondo comma
dell'articolo 1, deve indicare i dati e gli elementi necessari per
l'individuazione del contribuente, per la determinazione dei redditi e delle
imposte dovute, nonché per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi,
esclusi quelli che l'Amministrazione finanziaria è in grado di acquisire
direttamente, richiesti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 8,
primo comma, primo periodo.
Art. 3 - Certificazioni e documenti riguardanti la dichiarazione delle
persone fisiche
1. Le persone
fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'articolo 51 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se non obbligati da altre norme
devono redigere e conservare, per il periodo indicato nell'articolo 22, il
bilancio, composto dallo stato patrimoniale e dal conto dei profitti e delle
perdite, relativo al periodo d'imposta. I ricavi, i costi, le rimanenze e gli
altri elementi necessari, secondo le disposizioni del capo VI del titolo I del
citato testo unico, per la determinazione del reddito d'impresa devono essere
indicati in apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio.
2. Le disposizioni
del comma 1 non si applicano ai soggetti che, ammessi a regimi contabili
semplificati, non hanno optato per il regime di contabilità ordinaria.
3. I contribuenti
devono conservare, per il periodo previsto dall'articolo 43, le certificazioni
dei sostituti di imposta, nonché i documenti probatori dei crediti di imposta,
dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli
oneri deducibili o detraibili ed ogni altro documento previsto dal decreto di
cui all'articolo 8. Le certificazioni ed i documenti devono essere esibiti o
trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente.
Art. 4 - Contenuto della dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito
delle persone giuridiche
1. La
dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche,
oltre quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 1, deve indicare i dati e
gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente e di almeno un
rappresentante, per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute,
nonché per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi, esclusi quelli
che l'Amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente,
richiesti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 8, primo comma, primo
periodo.
2. Le società o
enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato
devono inoltre indicare l'indirizzo della stabile organizzazione nel territorio
stesso, in quanto vi sia, e in ogni caso le generalità e l'indirizzo in Italia
di un rappresentante per i rapporti tributari.
Art. 5 - Certificazioni e documentazioni riguardanti la dichiarazione dei
soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche
1. I soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono conservare, per il
periodo indicato nell'articolo 22, il bilancio o il rendiconto, nonché i
relativi verbali e relazioni, cui sono obbligati dal codice civile, da leggi
speciali o dallo statuto. I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi
necessari, secondo le disposizioni del capo VI del titolo I del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, per la determinazione dell'imponibile devono essere
indicati in apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio o dal
rendiconto.
2. Gli enti indicati
alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, devono conservare il bilancio relativo alle attività commerciali
eventualmente esercitate. La disposizione non si applica agli enti che, ammessi
a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime ordinario.
3. Le società e gli
enti indicati alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, devono conservare il bilancio relativo alle attività
esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni. Non sono
obbligati alla conservazione del bilancio le società semplici e le società o
le associazioni equiparate nè gli enti non commerciali che non esercitano nel
territorio dello Stato attività commerciali o che, ammessi a regimi contabili
semplificati, non hanno optato per il regime ordinario.
4. Le certificazioni
dei sostituti d'imposta e i documenti probatori dei versamenti eseguiti con
riferimento alle dichiarazioni dei redditi e degli oneri di cui agli articoli
110, 110-bis, 113 e 114 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché ogni
altro documento previsto dal decreto di cui all'articolo 8 devono essere
conservati per il periodo previsto dall'articolo 43. Le certificazioni e i
documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio
competente.
Art. 6 - Dichiarazione delle società semplici, in nome collettivo, in
accomandita semplice ed equiparate
1. Le società
semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice indicate nell'articolo 5
del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le società e le associazioni ad esse
equiparate a norma dello stesso articolo devono presentare la dichiarazione agli
effetti dell'imposta locale sui redditi da esse dovuta e agli effetti
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche dovute dai soci o dagli associati.
2. La dichiarazione
deve contenere le indicazioni prescritte nel secondo comma dell'articolo 1 e nel
primo comma dell'articolo 4.
3. I soggetti di cui
al comma 1, anche se non obbligati da altre norme devono redigere e conservare,
per il periodo indicato nell'articolo 22, il bilancio, composto dallo stato
patrimoniale e dal conto dei profitti e delle perdite, relativo al periodo
d'imposta. I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari,
secondo le disposizioni del capo VI del titolo I del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, per la determinazione dell'imponibile devono essere indicati in
apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio.
4. Le disposizioni
del comma 3 non si applicano ai soggetti che, ammessi a regimi contabili
semplificati, non hanno optato per il regime di contabilità ordinaria, nonché
alle società semplici e alle società ed associazioni ad esse equiparate.
5. I soggetti di cui
al comma 1 devono conservare, per il periodo previsto dall'articolo 43, le
certificazioni dei sostituti di imposta, i documenti probatori dei crediti di
imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei redditi
e degli oneri deducibili o detraibili, nonché ogni altro documento previsto dal
decreto di cui all'articolo 8. Le certificazioni ed i documenti devono essere
esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente.
[Art. 7 - Dichiarazione dei sostituti d'imposta - abrogato da D.P.R. 322/1998 che ne sostituisce le disposizioni]
[Art. 7-bis - Certificazioni dei sostituti di imposta - abrogato da D.P.R. 126/2003 che dispone che tutti i riferimenti al presente art. 7-bis contenuti in ogni atto normativo, si intendono fatti alle disposizioni dei commi 6-ter e 6-quater dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322]
[Art. 8 - Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni - abrogato da D.P.R. 322/1998 che ne sostituisce le disposizioni]
[Art. 9 - Termini per la presentazione delle dichiarazioni - abrogato da D.P.R. 322/1998 che ne sostituisce le disposizioni]
[Art. 10 - Dichiarazione nei casi di liquidazione - abrogato da D.P.R. 322/1998 che ne sostituisce le disposizioni]
[Art. 11 - abrogato da D.P.R. 322/1998 che ne sostituisce le disposizioni]
Art. 12-bis - Trattamento dei dati risultanti dalla dichiarazione dei redditi
e dell'imposta sul valore aggiunto
1. I sostituti
d'imposta ed i soggetti comunque incaricati ai sensi dell'articolo 12 di
trasmettere la dichiarazione all'Amministrazione finanziaria, possono trattare i
dati connessi alle dichiarazioni per le sole finalità di prestazione del
servizio e per il tempo a ciò necessario, adottando specifiche misure
individuate nelle convenzioni di cui al comma 11 del predetto articolo 12, volte
ad assicurare la riservatezza e la sicurezza delle informazioni anche con
riferimento ai soggetti da essi designati come responsabili o incaricati ai
sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675. Con il decreto di cui al comma 11
dell'articolo 12 sono individuate, altresì, le modalità per inserire nei
modelli di dichiarazione l'informativa all'interessato e l'espressione del
consenso relativo ai trattamenti, da parte dei soggetti di cui al precedente
periodo, dei dati personali di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 31
dicembre 1996, n. 675, connessi alle dichiarazioni.
2. Limitatamente
alle dichiarazioni presentate nel 1998, l'informativa di cui all'articolo 10
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, s'intende resa attraverso i modelli di
dichiarazione ed il consenso di cui al comma 1 è validamente espresso con la
sottoscrizione delle dichiarazioni.
TITOLO SECONDO
Scritture contabili (1)
Note
(1) Vedere
anche L.662/96, art. 3, commi da 165 a 184 per le semplificazioni degli
adempimenti contabili per imprese e lavoratori autonomi minori e minimi.
Art. 13 - Soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili
Ai fini
dell'accertamento sono obbligati alla tenuta di scritture contabili, secondo le
disposizioni di questo Titolo:
a) le società
soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
b) gli enti pubblici
e privati diversi dalle società , soggetti all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attività commerciali;
c) le società in
nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società ad esse
equiparate ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 597 [vedere ora art. 5, D.P.R. 917/1986, n.d.r.];
d) le persone
fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 51 del decreto
indicato alla lettera precedente.
Sono inoltre
obbligate alla tenuta di scritture contabili, a norma degli artt. 19 e 20:
e) le persone
fisiche che esercitano arti e professioni, ai sensi dell'art. 49, commi primo e
secondo del decreto indicato al primo comma, lettera c);
f) le società o
associazioni fra artisti e professionisti di cui all'art. 5, lettera c), del
decreto indicato alla precedente lettera;
g) gli enti pubblici
e privati diversi dalle società , soggetti all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, nonché i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attività commerciali.
I soggetti obbligati
ad operare ritenute alla fonte a titolo di acconto sui compensi corrisposti, di
cui al successivo art. 21, devono tenere le scritture ivi indicate ai fini
dell'accertamento del reddito dei percipienti.
I soggetti i quali,
fuori dell'ipotesi di cui all'art. 28, lettera b), del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 [vedere ora art. 29 D.P.R. 917/1986,
n.d.r.], svolgono attività di allevamento di animali, devono tenere le
scritture contabili indicate nell'art. 18-bis.
Art. 14 - Scritture contabili delle imprese commerciali, delle società e
degli enti equiparati
Le società , gli
enti e gli imprenditori commerciali di cui al primo comma dell'art. 13 devono in
ogni caso tenere:
a) il libro giornale
e il libro degli inventari;
b) i registri
prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
c) scritture
ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e
reddituali, raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire di
desumerne chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che
concorrono alla determinazione del reddito;
d) scritture
ausiliarie di magazzino, tenute in forma sistematica e secondo norme di ordinata
contabilità , dirette a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze
negli inventari annuali. Nelle scritture devono essere registrate le quantità
entrate ed uscite delle merci destinate alla vendita; dei semilavorati, se
distintamente classificati in inventario, esclusi i prodotti in corso di
lavorazione; dei prodotti finiti nonché delle materie prime e degli altri beni
destinati ad essere in essi fisicamente incorporati; degli imballaggi utilizzati
per il confezionamento dei singoli prodotti; delle materie prime tipicamente
consumate nella fase produttiva dei servizi, nonché delle materie prime e degli
altri beni incorporati durante la lavorazione dei beni del committente. Le
rilevazioni dei beni, singoli o raggruppati per categorie di inventario, possono
essere effettuate anche in forma riepilogativa con periodicità non superiore al
mese. Nelle stesse scritture possono inoltre essere annotati, anche alla fine
del periodo d'imposta, i cali e le altre variazioni di quantità che determinano
scostamenti tra le giacenze fisiche effettive e quelle desumibili dalle
scritture di carico e scarico. Per le attività elencate ai nn. 1) e 2) del
primo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, le registrazioni vanno effettuate solo
per i movimenti di carico e scarico dei magazzini interni centralizzati che
forniscono due o pi๠negozi o altri punti di vendita, con esclusione di quelli
indicati al punto 4) dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6
ottobre 1978, n. 627. Per la produzione di beni, opere, forniture e servizi la
cui valutazione è effettuata a costi specifici o a norma dell'art. 63 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 [vedasi ora
art. 60 ("Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale"), D.P.R.
22 dicembre 1986, n. 917, n.d.r.], e successive modificazioni, le scritture
ausiliarie sono costituite da schede di lavorazione dalle quali devono risultare
i costi specificamente imputabili; le registrazioni sulle schede di lavorazione
sostituiscono le rilevazioni di carico e di scarico dei singoli beni
specificamente acquistati per le predette produzioni. Dalle scritture ausiliarie
di magazzino possono essere esclusi tutti i movimenti relativi a singoli beni o
a categorie inventariali il cui costo complessivo nel periodo d'imposta
precedente non eccede il venti per cento di quello sostenuto nello stesso
periodo per tutti i beni sopraindicati. I beni o le categorie inventariali che
possono essere esclusi devono essere scelti tra quelli di trascurabile rilevanza
percentuale.
I soggetti stessi
devono inoltre tenere, in quanto ne ricorrano i presupposti, il registro dei
beni ammortizzabili e il registro riepilogativo di magazzino di cui ai
successivi artt. 16 e 17 e i libri sociali obbligatori di cui ai nn. 1) e
seguenti dell'art. 2421 del codice civile.
[ ... ] [comma
abrogato]
Le società e gli
enti il cui bilancio o rendiconto è soggetto per legge o per statuto
all'approvazione dell'assemblea o di altri organi possono effettuare nelle
scritture contabili gli aggiornamenti conseguenziali alla approvazione stessa
fino al termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.
Le società , gli
enti e gli imprenditori di cui al primo comma che esercitano attività
commerciali all'estero mediante stabili organizzazioni e quelli non residenti
che esercitano attività commerciali in Italia mediante stabili organizzazioni,
devono rilevare nella contabilità distintamente i fatti di gestione che
interessano le stabili organizzazioni, determinando separatamente i risultati
dell'esercizio relativi a ciascuna di esse.
[ ... ] [comma
abrogato]
Art. 15 - Inventario e bilancio
Le società , gli
enti e gli imprenditori commerciali di cui al primo comma dell'art. 13 devono in
ogni caso redigere l'inventario e il bilancio con il conto dei profitti e delle
perdite, a norma dell'art. 2217 del codice civile, entro tre mesi dal termine
per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte
dirette.
L'inventario, oltre
agli elementi prescritti dal codice civile o da leggi speciali, deve indicare la
consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il
valore attribuito a ciascun gruppo. Ove dall'inventario non si rilevino gli
elementi che costituiscono ciascun gruppo e la loro ubicazione, devono essere
tenute a disposizione dell'ufficio delle imposte le distinte che sono servite
per la compilazione dell'inventario.
Nell'inventario
degli imprenditori individuali devono essere distintamente indicate e valutate
le attività e le passività relative all'impresa.
Il bilancio e il
conto dei profitti e delle perdite, salve le disposizioni del codice civile e
delle leggi speciali, possono essere redatti con qualsiasi metodo e secondo
qualsiasi schema, purché conformi ai principi della tecnica contabile, salvo
quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 3.
Art. 16 - Registro dei beni ammortizzabili (1)
Le società , gli
enti e gli imprenditori commerciali, di cui al primo comma dell'art. 13, devono
compilare il registro dei beni ammortizzabili entro il termine stabilito per la
presentazione della dichiarazione.
Per i beni di cui all'articolo 102-bis del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le indicazioni ivi richieste possono essere
effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione
e vita utile
Nel registro devono
essere indicati, per ciascun immobile e per ciascuno dei beni iscritti in
pubblici registri, l'anno di acquisizione, il costo originario, le
rivalutazioni, le svalutazioni, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta
al termine del periodo d'imposta precedente, il coefficiente di ammortamento
effettivamente praticato nel periodo d'imposta, la quota annuale di ammortamento
e le eliminazioni dal processo produttivo.
Per i beni diversi
da quelli indicati nel comma precedente le indicazioni ivi richieste possono
essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di
acquisizione e coefficiente di ammortamento. Per i beni gratuitamente
devolvibili deve essere distintamente indicata la quota annua che affluisce al
fondo di ammortamento finanziario.
Se le quote annuali
di ammortamento sono inferiori alla metà di quelle risultanti dall'applicazione
dei coefficienti stabiliti ai sensi del secondo comma dell'art. 68 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 [vedere ora art. 67
"Ammortamento dei beni materiali", D.P.R. 917/1986, n.d.r.], il minor
ammontare deve essere distintamente indicato nel registro dei beni
ammortizzabili.
I costi di
manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione di cui all'ultimo
comma del detto art. 68, che non siano immediatamente deducibili, non si sommano
al valore dei beni cui si riferiscono ma sono iscritti in voci separate del
registro dei beni ammortizzabili a seconda dell'anno di formazione.
Note
(1) Vedere
ora l'art. 2, D.P.R. 695/96, "Regolamento recante norme per la
semplificazione delle scritture contabili", in base al quale, le
annotazioni da effettuare nel registro dei beni ammortizzabili possono essere
eseguite:
- dalle
imprese in contabilità ordinaria nel libro degli inventari;
- dalle
imprese in contabilità semplificata nel registro degli acquisti, tenuto ai fini
dell'Iva.
[Art. 17 - Registro riepilogativo di magazzino - abrogato]
Art. 18 - Disposizione regolamentare concernente la
contabilità semplificata per le imprese minori
1. Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che, a norma del
codice civile, non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia i soggetti indicati
alle lettere c) e d) del primo comma dell'articolo 13, qualora i ricavi di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, conseguiti in
un anno intero non abbiano superato l'ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi,
ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività , sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle
scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse
dal presente decreto. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre
attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi alla attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si
considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i criteri per la individuazione delle attività consistenti nella prestazione di servizi.
2. I soggetti che fruiscono dell'esonero, entro il termine
stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale, indicano nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto il valore delle rimanenze.
3. Le operazioni non soggette a registrazione agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto sono separatamente annotate nei registri tenuti ai fini di tale imposta con le
modalità e nei termini stabiliti per le operazioni soggette a registrazione. Coloro
che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione annotano in un apposito registro l'ammontare globale delle entrate e
delle uscite relative a tutte le operazioni effettuate nella prima e nella seconda
metà di ogni mese ed eseguire nel registro stesso l'annotazione di cui al comma 2.
4. I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi all'imposta sul
valore aggiunto ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente "Istituzione e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e successive modificazioni, non sono tenuti ad osservare le disposizioni dei commi
2 e 3.
5. Il regime di contabilità semplificata previsto nel presente
articolo si estende di anno in anno qualora gli ammontari indicati nel comma 1 non vengano superati.
6. Il contribuente ha facoltà di optare per il regime ordinario.
L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo di imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non
è revocata e in ogni caso per il periodo stesso e per i due successivi.
7. I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa commerciale,
qualora ritengano di conseguire ricavi per un ammontare ragguagliato ad un anno non superiore ai limiti indicati al comma 1, possono, per
il primo anno, tenere la contabilità semplificata di cui al presente articolo.
8. Per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di
libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di
ammissione ai regimi semplificati di contabilità , i ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti
beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi
gli aggi spettanti ai rivenditori.
9. Ai fini del presente articolo si assumono come ricavi conseguiti
nel periodo di imposta i corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione nel periodo stesso agli effetti dell'imposta
sul valore aggiunto e di quelle annotate o soggette ad annotazioni a norma del comma
3.
Art. 18-bis - Scritture contabili delle imprese di allevamento
I soggetti i
quali, fuori dell'ipotesi di cui all'art. 28, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 [vedere ora l'art. 29
"Reddito agrario", D.P.R. 917/86, n.d.r.], svolgono attività di
allevamento di animali devono tenere un registro cronologico di carico e scarico
degli animali allevati, distintamente per specie e ciclo di allevamento, con
l'indicazione degli incrementi e decrementi verificatisi per qualsiasi causa nel
periodo d'imposta.
Art. 18-ter - Scritture contabili per le altre
attività agricole
1. I soggetti che si avvalgono dei regimi di cui all'articolo
56-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, ed all'articolo 5 della legge 31 dicembre 1991, n. 413,
devono tenere esclusivamente i registri previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Art. 19 - Scritture contabili degli esercenti arti e professioni
Le persone
fisiche che esercitano arti e professioni e le società o associazioni fra
artisti e professionisti, di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 13, devono
annotare cronologicamente in un apposito registro le somme percepite sotto
qualsiasi forma e denominazione nell'esercizio dell'arte o della professione,
anche a titolo di partecipazione agli utili, indicando per ciascuna riscossione:
a) il relativo
importo, al lordo e al netto della parte che costituisce rimborso di spese
diverse da quelle inerenti alla produzione del reddito eventualmente anticipate
per conto del soggetto che ha effettuato il pagamento, e l'ammontare della
ritenuta d'acconto subita;
b) le generalità ,
il comune di residenza anagrafica e l'indirizzo del soggetto che ha effettuato
il pagamento;
c) gli estremi della
fattura, parcella, nota o altro documento emesso.
Nello stesso
registro devono essere annotate cronologicamente, con le indicazioni di cui alle
lettere b) e c), le spese inerenti all'esercizio dell'arte o professione delle
quali si richiede la deduzione analitica ai sensi dell'art. 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 [vedere ora art. 50,
D.P.R. 917/86, n.d.r.]. Deve esservi inoltre annotato, entro il termine
stabilito per la presentazione della dichiarazione, il valore dei beni per i
quali si richiede la deduzione di quote di ammortamento ai sensi del detto
articolo, raggruppati in categorie omogenee e distinti per anno di acquisizione.
[ ... ] [abrogato]
[ ... ] [abrogato]
Con decreti del
Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, possono essere
stabiliti appositi modelli dei registri di cui al comma precedente con
classificazione delle categorie di componenti positivi e negativi rilevanti ai
fini della determinazione del reddito, individuate anche in relazione a quelle
risultanti dai modelli di dichiarazione dei redditi e possono essere prescritte
particolari modalità per la tenuta meccanografica del registro.
Art. 20 - Scritture contabili degli enti non commerciali
Le disposizioni
degli artt. 14, 15, 16, 17 e 18 si applicano, relativamente alle attività
commerciali eventualmente esercitate, anche agli enti soggetti all'imposta sul
reddito delle persone giuridiche che non hanno per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attività commerciali.
Indipendentemente
dalla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non
commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro
quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto
tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22, dal quale devono risultare, anche
a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate
e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione indicate nell'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Gli enti soggetti
alla determinazione forfetaria del reddito ai sensi del comma 1 dell'articolo
109-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che abbiano conseguito
nell'anno solare precedente ricavi non superiori a lire 30 milioni,
relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni
negli altri casi, assolvono gli obblighi contabili di cui all'articolo 18,
secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell'articolo 3 della legge 23
dicembre 1996, n. 662.
Art. 20-bis - Scritture contabili delle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale
1. Le
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) diverse dalle società
cooperative, a pena di decadenza di benefici fiscali per esse previsti, devono:
a) in relazione
all'attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche
e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza ed analiticità le operazioni
poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in
apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio
annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria
dell'organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle
istituzionali, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa
documentazione per un periodo non inferiore a quello indicato all'articolo 22;
b) in relazione alle
attività direttamente connesse tenere le scritture contabili previste dalle
disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16, e 18; nell'ipotesi in cui
l'ammontare annuale dei ricavi non sia superiore a lire 30 milioni,
relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni
negli altri casi, gli adempimenti contabili possono essere assolti secondo le
disposizioni di cui al comma 166 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662.
2. Gli obblighi di
cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti qualora la contabilità
consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità
alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile.
3. I soggetti
richiamati al comma 1 che nell'esercizio delle attività istituzionali e
connesse non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a
lire 100 milioni, modificato annualmente secondo le modalità previste
dall'articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, possono tenere
per l'anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo
comma, lettera a), il rendiconto delle entrate e delle spese complessive, nei
termini e nei modi di cui all'articolo 20.
4. In luogo delle
scritture contabili previste al comma 1, lettera a), le organizzazioni di
volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle provincie
autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 agosto
1991, n. 266, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi
della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono tenere il rendiconto nei termini e
nei modi di cui all'articolo 20.
5. Qualora i
proventi superino per due anni consecutivi l'ammontare di due miliardi di lire,
modificato annualmente secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3,
della legge 16 dicembre 1991, n. 398, il bilancio deve recare una relazione di
controllo sottoscritta da uno o pi๠revisori iscritti nel registro dei revisori
contabili.
Art. 21 - Scritture contabili dei sostituti d'imposta
1. I soggetti
indicati nel terzo comma dell'articolo 13 devono indicare, per ciascun
dipendente, nel libro matricola o in altri libri obbligatori tenuti ai sensi
della vigente legislazione sul lavoro, le detrazioni di cui agli articoli 12 e
13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, attribuite in base alla
richiesta del dipendente effettuata a norma dell'articolo 23. Le somme e i
valori corrisposti a ciascun dipendente devono risultare dal libro paga o da
documenti equipollenti tenuti ai sensi della vigente legislazione sul lavoro.
Art. 22 - Tenuta e conservazione delle scritture contabili
Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per il libro
giornale e per il libro degli inventari e dalle leggi speciali per i libri e registri da esse prescritti, le scritture contabili di cui ai
precedenti articoli, ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui alla lettera c) e alla lettera d) del primo comma dell'articolo 14,
devono essere tenute a norma dell'articolo 2219 del codice stesso e numerate progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta
di bollo. Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre
sessanta giorni Le scritture
contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie,
del codice civile o di leggi speciali devono essere conservate fino a quando non
siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta,
anche oltre il termine stabilito dall'art. 2220 del codice civile o da altre
leggi tributarie, salvo il disposto dell'art. 2457 del detto codice. Gli
eventuali supporti meccanografici, elettronici e similari devono essere
conservati fino a quando i dati contabili in essi contenuti non siano stati
stampati sui libri e registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
L'autorità adita in sede contenziosa può limitare l'obbligo di conservazione
alle scritture rilevanti per la risoluzione della controversia in corso.
Fino allo stesso
termine di cui al precedente comma devono essere conservati ordinatamente, per
ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture
ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture
emesse.
Con decreti del
Ministro per le finanze potranno essere determinate modalità semplificative per
la tenuta del registro dei beni ammortizzabili e del registro riepilogativo di
magazzino, in considerazione delle caratteristiche dei vari settori di
attività .
TITOLO TERZO
Ritenute alla fonte
Art. 23 - Ritenute sui redditi di lavoro dipendente
1. Gli enti e le
società indicati nell'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, le società e associazioni indicate nell'articolo 5 del predetto
testo unico e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi
dell'articolo 51 del citato testo unico, o imprese agricole, le persone
fisiche che esercitano arti e professioni, il curatore fallimentare, il commissario
liquidatore nonché il condominio quale
sostituto d'imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui all'articolo
48 dello stesso testo unico, devono operare all'atto del pagamento una
ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da
operare sui predetti valori non trovi capienza, in tutto o in parte, sui
contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al
sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.
1-bis. I soggetti che adempiono agli obblighi
contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato all'estero di cui
all'articolo 48, concernente determinazione del reddito di lavoro dipendente,
comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono in ogni caso
operare le relative ritenute.
2. La ritenuta da
operare è determinata:
a) sulla parte
imponibile delle somme e dei valori, di cui all'articolo 48 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle successive
lettere b) e c), corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di
paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato
testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui all'articolo 12, del citato
testo unico sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le
condizioni di spettanza, il
codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali
variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta
successivi. La dichiarazione ha
effetto anche per i periodi di imposta successivi. L'omissione della comunicazione relativa alle variazioni comporta l'applicazione delle
sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, e successive
modificazioni;
b) sulle mensilità
aggiuntive e sui compensi della stessa natura, con le aliquote dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando a mese i corrispondenti
scaglioni annui di reddito;
c) sugli
emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'articolo 16, comma
1, lettera b), del citato testo unico, con i criteri di cui all'articolo 18,
dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare
globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al
sostituito nel biennio precedente,
effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13, del medesimo testo unico;
d) sulla parte
imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e
delle altre indennità e somme di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a),
del citato testo unico con i criteri di cui all'articolo 17, comma 1, secondo
periodo, e comma 2-bis, terzo periodo, dello stesso testo unico;
[ d-bis) abrogato
]
e) sulla parte
imponibile delle somme e dei valori di cui all'articolo 48, del citato testo
unico, non compresi nell'articolo 16, comma 1, lettera a), dello stesso testo
unico, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente, con l'aliquota
stabilita per il primo scaglione di reddito.
3. I soggetti
indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il 28 febbraio dell'anno
successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di
cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori di cui
alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo
degli emolumenti stessi, tenendo conto delle
detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13
del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e delle detrazioni
eventualmente spettanti a norma dell'articolo 15
dello stesso testo unico, e
successive modificazioni, per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha
effettuato trattenute, nonché, limitatamente agli oneri di cui al comma 1,
lettere c) e f), dello stesso articolo, per erogazioni in conformità a
contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali. In caso di
incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in
sede di conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il
sostituito può dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare
l'importo corrispondente alle ritenute ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo
a effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al
secondo dello stesso periodo di imposta. Sugli importi di cui è differito il
pagamento si applica l'interesse in ragione dello 0,50 per cento mensile, che
è trattenuto e versato nei termini e con le modalità previste per le somme
cui si riferisce. L'importo che al termine del periodo d'imposta non è stato
trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle
retribuzioni deve essere comunicato all'interessato che deve provvedere al
versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo. [...] Se alla formazione
del reddito di lavoro dipendente concorrono somme o valori prodotti all'estero
le imposte ivi pagate a titolo definitivo sono ammesse in detrazione fino a
concorrenza dell'imposta relativa ai predetti redditi prodotti all'estero. La
disposizione del periodo precedente si applica anche nell'ipotesi in cui le
somme o i valori prodotti all'estero abbiano concorso a formare il reddito di
lavoro dipendente in periodi d'imposta precedenti. Se concorrono redditi
prodotti in pi๠Stati esteri la detrazione si applica separatamente per
ciascuno Stato.
4. Ai fini del
compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno il sostituito può
chiedere al sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro dipendente,
o assimilati a quelli di lavoro dipendente, percepiti nel corso di precedenti
rapporti intrattenuti. A tal fine il sostituito deve consegnare al sostituto
d'imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a
quello in cui sono stati percepiti, la certificazione unica concernente i
redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente,
erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da soggetti non obbligati
ad effettuare le ritenute. [...] La presente disposizione non si applica ai
soggetti che corrispondono trattamenti pensionistici.
[5. [abrogato]
Art. 24 - Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
1. I soggetti
indicati nel comma 1, dell'articolo 23, che corrispondono redditi di cui
all'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono
operare all'atto del pagamento degli stessi, con obbligo di rivalsa, una
ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
sulla parte imponibile di detti redditi, determinata a norma dell'articolo 48-bis del predetto testo unico. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui
predetti redditi non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali
pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l'importo
corrispondente all'ammontare della ritenuta. Si applicano, in quanto
compatibili, tutte le disposizioni dell'articolo 23 e, in particolare, i commi
2, 3 e 4. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 16, comma 1,
lettera c), del medesimo testo unico, la ritenuta è operata a titolo di
acconto nella misura del 20 per cento.
1-bis. Sulla parte
imponibile dei compensi di cui all'articolo 48-bis, comma 1, lettera d-bis),
del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è operata una ritenuta
a titolo d'imposta con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito,
maggiorata delle addizionali vigenti.
1-ter. Sulla parte imponibile dei redditi di cui
all'articolo 47, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, in materia di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente,
corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a
titolo d'imposta nella misura del 30 per cento.
1-quater. Sulla parte imponibile delle
prestazioni pensionistiche complementari di cui all'articolo 50, comma 1, lettera h-bis) del
TUIR è operata una ritenuta con l'aliquota stabilita dagli articoli 11 e 14 del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252
[2.
abrogato]
Art. 25 - Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi
I soggetti
indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono a soggetti residenti
nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di
partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non
esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi o per
l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere,
devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo
di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai
percipienti, con l'obbligo di rivalsa. La predetta ritenuta deve essere
operata dal condominio quale sostituto d'imposta anche sui compensi percepiti
dall'amministratore di condominio. La stessa ritenuta deve essere operata
sulla parte imponibile delle somme di cui alla lettera b) e sull'intero
ammontare delle somme di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 49 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La ritenuta è elevata al venti per
cento per le indennità di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo
16 dello stesso testo unico, concernente tassazione separata. La ritenuta non
deve essere operata per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese.
Salvo quanto
disposto nell'ultimo comma del presente articolo, se i compensi e le altre
somme di cui al comma precedente sono corrisposti a soggetti non residenti,
deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per
cento, anche per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese. Ne sono
esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero e
quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non
residenti.
Le disposizioni
dei precedenti commi non si applicano ai compensi di importo inferiore a lire
cinquantamila corrisposti dai soggetti indicati nella lettera c) dell'art. 2
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 [vedere
ora art. 87 "Soggetti passivi", D.P.R. n. 917/1986, n.d.r.], per
prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e sempreché non
costituiscano acconto di maggiori compensi.
I
compensi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti a non residenti sono
soggetti ad una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta
sulla parte imponibile del loro ammontare. E' operata, altresì, una
ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sull'ammontare dei
compensi corrisposti a non residenti per l'uso o la concessione in
uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato. Ne sono esclusi i compensi
corrisposti a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di
soggetti non residenti..
Art. 25-bis - Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di
commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di
procacciamento di affari
I soggetti
indicati nel primo comma dell'art. 23, escluse le imprese agricole, i quali
corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche
occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di
rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare
all'atto del pagamento una ritenuta [ ... ] a titolo di acconto dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. L'aliquota della
suddetta ritenuta si applica nella misura fissata dall'articolo 11 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il primo
scaglione di reddito.
La ritenuta è
commisurata al cinquanta per cento dell'ammontare delle provvigioni indicate
nel primo comma. Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o
mandanti che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via
continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata
al venti per cento dell'ammontare delle stesse provvigioni.
La ritenuta di cui
ai commi precedenti è scomputata dall'imposta relativa al periodo di imposta
di competenza, purché già operata al momento della presentazione della
dichiarazione annuale. Qualora la ritenuta sia operata successivamente, la
stessa è scomputata dall'imposta relativa al periodo di imposta in cui è
stata effettuata.
Se le provvigioni,
per disposizioni normative o accordi contrattuali, sono direttamente
trattenute sull'ammontare delle somme riscosse, i percipienti sono tenuti a
rimettere ai committenti, preponenti o mandanti l'importo corrispondente alla
ritenuta. Ai fini del computo dei termini per il relativo versamento da parte
dei committenti, preponenti o mandanti, la ritenuta si considera operata nel
mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai
percipienti. I committenti, preponenti o mandanti possono tener conto di
eventuali errori nella determinazione dell'importo della ritenuta anche in
occasione di successivi versamenti, non oltre il terzo mese dell'anno
successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai
percipienti.
Le disposizioni
dei precedenti commi non si applicano alle provvigioni percepite dalle agenzie
di viaggio e turismo, dai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio
relativi ai trasporti di persone, dai soggetti che esercitano attività di
distribuzione di pellicole cinematografiche, dagli agenti di assicurazione per
le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori
di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli
agenti generali delle imprese di assicurazione pubbliche o loro controllate
che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime
di reciproca esclusiva; dalle aziende ed istituti di credito e dalle società
finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell'esercizio
delle attività di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonché
di raccolta e di finanziamento, dagli agenti, raccomandatari e mediatori
marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le
prestazioni ad esse rese direttamente, dai mediatori e rappresentanti di
produttori agricoli ed ittici e di imprese esercenti la pesca marittima, dai
commissionari che operano nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di
bestiame, nonché dai consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali
ed artigiane non aventi finalità di lucro.
Per le prestazioni rese dagli incaricati
alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, la ritenuta
è applicata a titolo
d'imposta ed è commisurata all'ammontare delle provvigioni percepite ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese
di produzione del reddito. Per le
prestazioni derivanti da mandato di agenzia si applicano le disposizioni
indicate nei commi che precedono.
Con decreto del
Ministro delle finanze sono determinati i criteri, i termini e le modalità
per la presentazione della dichiarazione indicata nel secondo comma. In caso
di dichiarazione non veritiera si applica la pena pecuniaria da due a tre
volte la maggiore ritenuta che avrebbe dovuto essere effettuata.
Le disposizioni
dei precedenti commi si applicano anche alle provvigioni corrisposte a stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.
Art. 25-ter. - Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio
all'appaltatore
1. Il condominio quale sostituto di imposta opera
all'atto del pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto
dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui
corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di
opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate
nell'esercizio di impresa.
2. La ritenuta di cui al comma 1 è operata anche se i corrispettivi sono
qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
Art. 26 - Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale
1. I soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che hanno emesso obbligazioni,
titoli similari e cambiali finanziarie, operano una ritenuta del 20
per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi
corrisposti ai possessori.
2. L'Ente poste
italiane e le banche operano una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di
rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti
correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati. La predetta
ritenuta è operata dalle banche anche sui buoni fruttiferi da esse emessi.
Non sono soggetti alla ritenuta:
a) gli interessi e
gli altri proventi corrisposti da banche italiane o da filiali italiane di
banche estere a banche con sede all'estero o a filiali estere di banche
italiane;
b) gli interessi
derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra le banche ovvero tra
le banche e l'Ente poste italiane;
c) gli interessi a
favore del Tesoro sui depositi e conti correnti intestati al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché gli interessi
sul "Fondo di ammortamento dei titoli di Stato" di cui al comma 1
dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 43 [rettificare in 432, n.d.r.],
e sugli altri fondi finalizzati alla gestione del debito pubblico.
3. Quando gli
interessi ed altri proventi di cui al comma 2 sono dovuti da soggetti non
residenti, la ritenuta ivi prevista è operata dal soggetti di cui
all'articolo 23 che intervengono nella loro riscossione.
3-bis. I soggetti
indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che corrispondono i proventi di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1, dell'articolo 44 del
testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero
intervengono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una
ritenuta con aliquota del 20 per cento. Nel caso dei rapporti indicati nella lettera g-bis), la predetta ritenuta è operata, in
luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli interessi e gli altri proventi maturati nel periodo di durata dei predetti
rapporti.
4. Le ritenute
previste nei commi da 1 a 3-bis sono applicate a titolo di acconto nei
confronti di: a) imprenditori individuali, se i titoli, i depositi e conti
correnti, nonché i rapporti da cui gli interessi ed altri proventi derivano
sono relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917; b) società in nome collettivo, in accomandita semplice
ed equiparate di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi;
c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 87 del medesimo
testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società
e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. La ritenuta di cui
al comma 3-bis è applicata a titolo di acconto, qualora i proventi derivanti
dai titoli sottostanti non sarebbero assoggettabili a ritenuta a titolo di
imposta nei confronti dei soggetti a cui siano imputabili i proventi derivanti
dai rapporti ivi indicati. Le predette ritenute sono applicate a titolo
d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle
persone giuridiche ed in ogni altro caso. Non sono soggetti tuttavia a
ritenuta i proventi indicati nei commi 3 e 3-bis corrisposti a società in
nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5
del testo unico, alle società ed enti di cui alle lettere a) e b)
dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alle
stabili organizzazioni delle società ed enti di cui alla lettera d) dello
stesso articolo 87.
5. I soggetti
indicati nel primo comma dell'articolo 23 operano una ritenuta del 12,50 per
cento a titolo d'acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da
essi corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi precedenti e da quelli
per i quali sia prevista l'applicazione di altra ritenuta alla fonte o di
imposte sostitutive delle imposte sui redditi. Se i percipienti non sono
residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non
residenti la predetta ritenuta è applicata a titolo d'imposta ed è operata
anche sui proventi conseguiti nell'esercizio d'impresa commerciale. La predetta
ritenuta è operata anche sugli interessi ed altri proventi dei prestiti di
denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non
appartenenti all'impresa erogante, e si applica a titolo d'imposta sui
proventi che concorrono a formare il reddito di soggetti non residenti ed a
titolo d'acconto, in ogni altro caso.
Art. 26-bis. - Esenzione dalle imposte sui
redditi per i non residenti
1. Non sono
soggetti ad imposizione i redditi di capitale derivanti dai rapporti indicati
nelle lettere a), diversi dai depositi e conti correnti bancari e postali, con
esclusione degli interessi ed altri proventi derivanti da prestiti di denaro,
c), d), g-bis) e g-ter), dell'articolo 41, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, qualora siano percepiti da:
a) soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo 6,
comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni
2. Qualora i rapporti di cui all'articolo 44, comma 1,
lettere g-bis) e g-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, abbiano ad oggetto azioni o strumenti finanziari similari alle azioni di cui allo stesso articolo
44, l'esenzione di cui al
comma 1 non si applica sulla quota del provento corrispondente all'ammontare degli utili messi in pagamento nel periodo di durata
del contratto.
Art. 26-ter
1. Sui redditi
di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, l'impresa di assicurazione applica una imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'articolo 7
del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
2. Sui redditi di
cui all'articolo 41, comma 1, lettera g-quinquies), del citato testo unico
delle imposte sui redditi, i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo
23 applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura
prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
3. Sui redditi di capitale indicati nei commi 1 e 2, dovuti da
soggetti non residenti e percepiti da soggetti residenti nel territorio dello Stato e dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta
sui redditi con aliquota del 12,50 per cento. L'imposta sostitutiva può essere applicata direttamente dalle imprese di assicurazioni
estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, scelto
tra i soggetti indicati nell'articolo 23, che risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento
dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme. Il percipiente
è tenuto a comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni utili per la determinazione dei redditi consegnando,
anche in copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i predetti dati ed
informazioni. Nel caso in cui i redditi siano percepiti direttamente all'estero si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16-bis
del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917
Art. 26-quater -
Esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti
a soggetti residenti in Stati membri dell'Unione europea.
1. Gli interessi e i canoni pagati a società non residenti aventi
i requisiti di cui al comma 4, lettera a), o a una stabile
organizzazione, situata in un altro Stato membro, di società che hanno i suddetti requisiti sono esentati da ogni imposta quando tali
pagamenti sono effettuati:
a) da società ed enti che rivestono una delle forme previste
dall'allegato A
[del D.Lgs. 143/2005 - nota T&L], che risiedono, ai fini fiscali, nel territorio dello
Stato e sono assoggettate, senza fruire di regimi di esonero,
all'imposta sul reddito delle società ;
b) da una stabile organizzazione, situata nel territorio dello
Stato e assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, all'imposta
sul reddito delle società , di società non residenti aventi i
requisiti di cui al comma 4, lettera a), qualora gli interessi o i
canoni siano inerenti all'attività della stabile organizzazione stessa.
2. I soggetti beneficiari degli interessi e dei canoni hanno
diritto all'esenzione se:
a) la società che effettua il pagamento o la
società la cui
stabile organizzazione effettua il pagamento, detiene direttamente
una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto
nella società che riceve il pagamento o nella società la cui
stabile organizzazione riceve il medesimo pagamento;
b) la società che riceve il pagamento o la
società la cui
stabile organizzazione riceve il pagamento detiene direttamente una
percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto nella società che effettua il pagamento o nella
società la cui stabile
organizzazione effettua il medesimo pagamento;
c) una terza società avente i requisiti di cui alla lettera a)
del comma 4 detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25
per cento dei diritti di voto sia nella società che effettua il
pagamento o nella società la cui stabile organizzazione effettua il
pagamento sia nella società che riceve il pagamento o nella società
la cui stabile organizzazione riceve il medesimo pagamento;
d) i diritti di voto di cui alle lettere a), b) e c), detenuti
nelle società ed enti residenti nel territorio dello Stato, sono
quelli esercitabili nell'assemblea ordinaria prevista dagli
articoli 2364, 2364-bis e 2479-bis del codice civile;
e) le partecipazioni che attribuiscono i diritti di voto di cui
alle lettere a), b) e c) sono detenute ininterrottamente per almeno
un anno.
3. Ai fini del presente articolo:
a) si considerano canoni, i compensi di qualsiasi natura
percepiti per l'uso o la concessione in uso:
1) del diritto di autore su opere letterarie, artistiche o
scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche e il software;
2) di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o
modelli, progetti, formule o processi segreti o per informazioni
concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico;
3) di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche;
b) si considerano interessi, i redditi da crediti di qualsiasi
natura, garantiti o non da ipoteca e, in particolare, i redditi
derivanti da titoli, da obbligazioni e da prestiti, compresi gli altri proventi derivanti dai suddetti titoli e prestiti;
c) non si considerano interessi:
1) le remunerazioni dei finanziamenti eccedenti di cui
all'articolo 98 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate;
2) gli utili di cui all'articolo 44, comma 1, lettera f), del
predetto testo unico;
3) le remunerazioni dei titoli e degli strumenti finanziari di
cui agli articoli 44, comma 2, lettera a), e 109, comma 9, lettera
a), del medesimo testo unico, anche per la quota che non comporta la
partecipazione ai risultati economici della società emittente o di
altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in
relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi;
4) i pagamenti relativi a crediti che autorizzano il creditore
a rinunciare al suo diritto agli interessi in cambio del diritto a
partecipare agli utili del debitore;
5) i pagamenti relativi a crediti che non contengono
disposizioni per la restituzione del capitale o per i quali il
rimborso debba essere effettuato trascorsi pi๠di cinquanta anni
dalla data di emissione.
4. La disposizione di cui al comma 1 si applica se:
a) le società beneficiarie dei redditi di cui al comma 3 e le
società le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie dei medesimi
redditi, rivestono una delle forme previste dall'allegato A [del
D.Lgs. 143/2005 - nota T&L],
risiedono ai fini fiscali in uno Stato membro, senza essere
considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia
imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori
dell'Unione europea e sono assoggettate, senza fruire di regimi di
esonero, ad una delle imposte indicate nell'allegato B [del
D.Lgs. 143/2005 - nota T&L] ovvero a
un'imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o
in sostituzione di dette imposte;
b) gli interessi e i canoni pagati alle
società non residenti di
cui alla lettera a) sono assoggettati ad una delle imposte elencate nell'allegato B [del
D.Lgs. 143/2005 - nota T&L];
c) le società non residenti di cui alla lettera a) e le stabili
organizzazioni situate in un altro Stato membro di società aventi i
requisiti di cui alla lettera a) sono beneficiarie effettive dei
redditi indicati nel comma 3; a tal fine, sono considerate
beneficiarie effettive di interessi o di canoni:
1) le predette società , se ricevono i pagamenti in
qualità di
beneficiario finale e non di intermediario, quale agente, delegato o
fiduciario di un'altra persona;
2) le predette stabili organizzazioni, se il credito, il
diritto, l'utilizzo o l'informazione che generano i pagamenti degli
interessi o dei canoni si ricollegano effettivamente a tali stabili
organizzazioni e i suddetti interessi o canoni rappresentano redditi
per i quali esse sono assoggettate nello Stato membro in cui sono
situate ad una delle imposte elencate nell'allegato B [del
D.Lgs. 143/2005 - nota T&L] o, in Belgio,
all'«impà´t des non-residents/belasting der niet-verblijfhouders», in
Spagna all'«impuesto sobre la Renta de no Residentes» ovvero a
un'imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o
in sostituzione di dette imposte.
5. Se il soggetto che effettua il pagamento dei canoni e degli
interessi di cui al comma 3 controlla o è controllato, direttamente
o indirettamente, dal soggetto che è considerato beneficiario
effettivo, ovvero entrambi i soggetti sono controllati, direttamente
o indirettamente, da un terzo, e l'importo degli interessi o dei
canoni è superiore al valore normale determinato ai sensi
dell'articolo 110, comma 2, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, l'esenzione di cui al comma 1 si applica
limitatamente al medesimo valore normale.
6. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1, deve
essere prodotta un'attestazione dalla quale risulti la residenza del
beneficiario effettivo e, nel caso di stabile organizzazione,
l'esistenza della stabile organizzazione stessa, rilasciata dalle
competenti autorità fiscali dello Stato in cui la società
beneficiaria è residente ai fini fiscali o dello Stato in cui è situata la stabile organizzazione,
nonché una dichiarazione dello
stesso beneficiario effettivo che attesti la sussistenza dei
requisiti indicati nei commi 2 e 4. La suddetta documentazione va
presentata ai soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), entro la
data del pagamento degli interessi o dei canoni e produce effetti per
un anno a decorrere dalla data di rilascio della documentazione
medesima.
7. La documentazione di cui al comma 6 deve essere conservata fino
a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al
periodo di imposta in corso alla data di pagamento degli interessi o
dei canoni, e comunque fino a quando non siano stati definiti gli
accertamenti stessi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate possono essere stabilite specifiche modalità di
attuazione mediante approvazione di appositi modelli.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
apportate modifiche agli allegati A e B conformemente a quanto
stabilito in sede comunitaria.
8-bis. In difetto dei requisiti indicati nel
comma 4, lettera c), i soggetti di cui all'articolo 23 applicano una ritenuta
del 5 per cento sugli interessi corrisposti a soggetti non residenti a
condizione che gli interessi siano destinati a finanziare il pagamento di
interessi e altri proventi su prestiti obbligazionari emessi dai percettori:
a)
negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e
degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi
nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996 e
successive modificazioni e integrazioni;
b) garantiti dai soggetti di cui
all'articolo 23 che corrispondono gli interessi ovvero dalla società capogruppo
controllante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero da altra
società controllata dalla stessa controllante.
ART. 26-quinquies. - Ritenuta sui redditi di
capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi
storici
1. Sui proventi di cui alla lettera g) dell'articolo 44, comma 1,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a
organismi di investimento collettivo del risparmio con sede in Italia, diversi
dai fondi immobiliari, e a quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al
collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del
decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, limitatamente alle
quote o azioni collocate nel territorio dello Stato, le società di gestione del
risparmio, le SICAV, i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni
di cui al citato articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, e
quelli di cui all'articolo 23 del presente decreto incaricati della loro
negoziazione, operano una ritenuta del 12,50 per cento. Qualora le quote o
azioni dei predetti organismi siano immesse in un sistema di deposito accentrato
gestito da una società autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta è applicata dai
soggetti di cui all'articolo 23 del presente decreto presso i quali le quote o
azioni sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto
sistema di deposito accentrato, nonché dai soggetti non residenti aderenti a
detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito
accentrato aderenti al medesimo sistema.
2. I soggetti non residenti di cui al comma 1, ultimo
periodo, nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una
società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una
stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non
residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari
autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde
dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse
responsabilità previste per i soggetti di cui al comma 1 residenti in Italia e
provvede a:
a) versare la ritenuta di cui al comma 1;
b) fornire, entro quindici giorni dalla
richiesta dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per
comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta
ritenuta.
3. La ritenuta di cui al comma 1 si applica sui
proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento
e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione
o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione
o acquisto delle quote o azioni medesime. In ogni caso, il valore e il costo
delle quote o azioni è rilevato dai prospetti periodici al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di
cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli
Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabilite le modalità di individuazione della quota dei
proventi di cui al periodo precedente.
4. La ritenuta di cui al comma 1 è applicata a titolo
di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni
sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917; b) società in nome collettivo, in accomandita semplice
ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico; c) società ed
enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 73, comma 1, del medesimo testo
unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli
enti di cui al comma 1, lettera d), del medesimo articolo. Nei confronti di
tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul
reddito delle società , la ritenuta è applicata a titolo d'imposta.
5. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui
al comma 1 percepiti da soggetti non residenti come indicati nell'articolo 6 del
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.
6. Ai fini dell'applicazione della ritenuta di cui al
comma 1 si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a
rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi
dagli intestatari dei rapporti di provenienza, salvo che il trasferimento sia
avvenuto per successione o donazione. In questo caso, il contribuente fornisce
al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la necessaria provvista.
Art. 27. - Ritenuta sui dividendi
1. Le società e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, del predetto testo unico, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni non qualificate ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 del citato testo unico n. 917 del 1986, non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del medesimo testo unico. La ritenuta di cui al periodo precedente si applica alle condizioni ivi previste agli utili derivanti dagli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a) e dai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del predetto testo unico qualora il valore dell'apporto non sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto nel caso in cui si tratti rispettivamente di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. La ritenuta è applicata altresì dalle persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del medesimo testo unico sugli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione previsti nel precedente periodo, corrisposti a persone fisiche residenti; per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 66 del predetto testo unico, in luogo del patrimonio netto si assume il valore individuato nel comma 2 dell'articolo 47 del medesimo testo unico.
1-bis. Nei casi di cui all'articolo 47, commi 5 e 7, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la ritenuta prevista dai commi 1 e 4 si applica sull'intero ammontare delle somme o dei valori corrisposti, qualora il percettore non comunichi il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione.
2. In caso di distribuzione di utili in natura i singoli soci o partecipanti, per conseguirne il pagamento, sono tenuti a versare alle società ed altri enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del predetto testo unico, l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta di cui al comma 1, determinato in relazione al valore normale dei beni ad essi attribuiti, quale risulta dalla valutazione operata dalla società emittente alla data individuata dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 109 del citato testo unico.
3. La ritenuta è operata a titolo d'imposta e con l'aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. L'aliquota della ritenuta è ridotta all'11 per cento sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi pensione di cui al periodo precedente e dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza di un quarto della ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero.
3-bis. I soggetti cui si applica l'articolo 98 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono tenuti ad operare, con obbligo di rivalsa, la ritenuta di cui ai commi 3 e 3-ter sulla remunerazione di finanziamenti eccedenti prevista dal citato articolo 98 direttamente erogati dal socio o da una sua parte correlata, non residenti nel territorio dello Stato. A fini della determinazione della ritenuta di cui sopra, si computa in diminuzione la eventuale ritenuta operata ai sensi dell'articolo 26 riferibile alla medesima remunerazione. La presente disposizione non si applica alla remunerazione di finanziamenti eccedenti direttamente erogati dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.
3-ter. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,375 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed ivi residenti, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
4. Sulle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi e a contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, in cui l'associante è soggetto non residente, non qualificati ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico e non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65 dello stesso testo unico, è operata una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta dai soggetti di cui al primo comma dell'articolo 23 che intervengono nella loro riscossione. La ritenuta è operata a titolo d'acconto:
a) sulla quota imponibile delle remunerazioni corrisposte da soggetti non residenti in relazione a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari e a contratti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del citato testo unico, non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65;
b) sull'intero importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65, da società ed enti residenti negli Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del citato testo unico salvo che la persona fisica dimostri al soggetto che interviene nella riscossione che, a seguito dell'esercizio di interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, sono rispettate le condizioni di cui alla lettera
c) del comma 1 dell'articolo 87 del citato testo unico. La disposizione del periodo precedente non si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, emessi da società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. La ritenuta è, altresì, operata sull'intero importo delle remunerazioni relative a contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.
4-bis. Le ritenute del comma 4 sono operate al netto delle ritenute applicate dallo Stato estero. In caso di distribuzione di utili in natura si applicano le disposizioni di cui al comma 2.
5. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4, primo periodo, non sono operate qualora le persone fisiche residenti e gli associati in partecipazione dichiarino all'atto della percezione che gli utili riscossi sono relativi all'attività di impresa o ad una partecipazione qualificata ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del citato testo unico. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4, sono operate con l'aliquota del 27 per cento ed a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società .
6. Per gli utili corrisposti a soggetti residenti ed assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta o all'imposta sostitutiva sul risultato maturato di gestione non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 9 e 11, terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.
Art. 27-bis - Rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti
non residenti
1. Le società che detengono una partecipazione diretta non inferiore al
20 per cento del capitale della società che distribuisce gli utili, hanno diritto, a richiesta, al rimborso della ritenuta di cui
ai commi 3, 3-bis e 3-ter comma
dell'articolo 27, se:
a) rivestono una delle forme previste nell'allegato della direttiva
n. 435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990;
b) risiedono, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell'Unione
europea, senza essere considerate, ai sensi di una
Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno
Stato terzo, residenti al di fuori dell'Unione europea;
c) sono soggette, nello Stato di residenza, senza
fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte
indicate nella predetta direttiva;
d) la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un
anno.
1-bis. La
disposizione del comma 1 si applica altresì alla remunerazione dei
finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 44, comma 1, lettera e),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, agli utili di
cui all'articolo 44, comma 1, lettera f), del predetto testo unico,
nonché alle remunerazioni dei titoli e degli strumenti finanziari di
cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del medesimo testo unico, sempreché la remunerazione e gli utili siano erogati a società con i requisiti indicati nel comma 1 che detengono una partecipazione
diretta non inferiore al 20 per cento del capitale della società
che, rispettivamente, la corrisponde o li distribuisce.
2. Ai fini
dell'applicazione del comma 1, deve essere prodotta una certificazione, rilasciata dalle competenti
autorità fiscali dello
Stato estero, che attesti che la società non residente possieda i
requisiti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, nonché una
dichiarazione della società che attesti la sussistenza del requisito
indicato alla lettera d) del medesimo comma 1.
3. Ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, a richiesta della
società beneficiaria dei dividendi, i soggetti di cui all'art. 23 possono non applicare la ritenuta di cui
ai commi 3, 3-bis e 3-ter dell'art. 27. In questo
caso, la documentazione di cui al comma 2 deve essere acquisita unitamente alla richiesta e conservata fino a quando non siano decorsi i termini per
gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di pagamento dei dividendi e comunque fino a quando non siano stati definiti
gli accertamenti stessi. In
questo caso, la documentazione di cui al comma 2 deve essere
acquisita entro la data del pagamento degli utili e conservata, unitamente alla richiesta, fino a quando non siano decorsi i termini
per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla
data di pagamento dei dividendi e, comunque, fino a quando non siano
stati definiti gli accertamenti stessi.
[4. abrogato]
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle società
di cui al comma 1 che risultano controllate direttamente o indirettamente da uno o pi๠soggetti non residenti in Stati della Comunità europea a
condizione che dimostrino di non detenere la partecipazione allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime in esame. A tal fine per
l'assunzione delle prove si applicano le procedure di cui ai commi 12 e 13 dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Art. 27-ter - Azioni in deposito accentrato presso la Monte Titoli S.p.A.
1. Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari
similari alle azioni di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. ai sensi della legge
19 giugno 1986, n. 289, è applicata, in luogo della ritenuta di cui ai commi 1, 3
e 3-ter dell'articolo 27, un'imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi con le stesse aliquote ed alle medesime condizioni previste dal predetto
articolo.
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è applicata dai soggetti
presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. ai sensi del regolamento CONSOB
emanato in base all'articolo 10 della legge 19 giugno 1986, n. 289, nonché dai soggetti non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito
accentrato aderenti al sistema Monte Titoli
3. I soggetti di
cui al comma 2 accreditano, con separata evidenza, l'ammontare dell'imposta
sostitutiva applicata sugli utili di cui al comma 1 al conto unico istituito
ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 1° aprile 1996,
n. 239, con valuta pari alla data dell'effettivo pagamento degli utili. I
medesimi soggetti addebitano l'imposta sostitutiva ai percipienti, all'atto
del pagamento, con valuta pari a quella con la quale sono riconosciuti gli
utili stessi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 4 del decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239.
4. Per gli utili
di cui al comma 1 spettanti a soggetti residenti in Stati con i quali siano in
vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, ai fini
dell'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura prevista dalla
convenzione i soggetti di cui al comma 2 acquisiscono:
a) una
dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiario degli utili,
dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo, la
sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata l'applicazione
del regime convenzionale e gli eventuali elementi necessari a determinare la
misura dell'aliquota applicabile ai sensi della convenzione;
b) un'attestazione
dell'autorità fiscale competente dello Stato ove l'effettivo beneficiario
degli utili ha la residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato
medesimo ai sensi della convenzione. L'attestazione produce effetti fino al 31
marzo dell'anno successivo a quello di presentazione.
5. Nell'ipotesi di
applicazione del comma 4 non spetta il rimborso di cui al comma 3, ultimo
periodo, dell'articolo 27. Sugli utili di pertinenza di enti od organismi
internazionali che godono dell'esenzione dalle imposte in Italia per effetto
di leggi o di accordi internazionali resi esecutivi in Italia, i soggetti di
cui al comma 2, non applicano l'imposta sostitutiva.
6. Ove ricorrano
le condizioni previste dal comma 1, dell'articolo 27 bis, l'imposta
sostitutiva di cui al comma 1, del presente articolo non è applicata, a
condizione che i soggetti di cui al comma 2 acquisiscano:
a) la
documentazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1
dell'articolo 27-bis;
b) una
certificazione delle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che
attesti la ricorrenza dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 96-bis del
testo unico delle imposte sui redditi.
7. I soggetti di
cui al comma 2 conservano la documentazione di cui ai precedenti commi 4 e 6
fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al
periodo d'imposta in corso alla data di pagamento degli utili, e comunque fino
a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi.
8. Gli
intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli e gli intermediari
non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti
al sistema Monte Titoli nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia
una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente
nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di
investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti
finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58. Il rappresentante fiscale risponde
dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse
responsabilità previste per i soggetti di cui al comma 2, residenti in Italia
e provvede a:
a) versare
l'imposta sostitutiva di cui al presente articolo;
b) effettuare le
comunicazioni di cui all'articolo 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745;
c) conservare la
documentazione prevista nei commi 4 e 6;
d) fornire, entro
15 giorni dalla richiesta dell'amministrazione finanziaria, ogni notizia o
documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi
riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al comma 1.
9. Con uno o pià¹
decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
possono essere previste modalità semplificate per l'attribuzione ai soggetti
non residenti del credito d'imposta sui dividendi, nei casi in cui detta
attribuzione sia prevista dalla convenzione contro le doppie imposizioni
stipulata fra l'Italia e il Paese di residenza del beneficiario e per
l'acquisizione della documentazione di cui ai commi 4 e 6 nei casi in cui le
azioni siano depositate presso organismi esteri di investimento collettivo
aderenti al sistema Monte Titoli. Con gli stessi decreti possono essere
approvati modelli uniformi per l'acquisizione dell'attestazione di cui al
comma 4, lettera b) [ ], e può essere previsto che la medesima attestazione
produca effetti anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute
negli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, purché
da essa risulti la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 6 dello
stesso decreto.
Art. 28 - Ritenuta sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi
degli enti pubblici
I soggetti
indicati nel primo comma dell'art. 23, quando corrispondono compensi per la
perdita di avviamento in applicazione della legge 27 gennaio 1963, n. 19,
devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del quindici per cento, con
obbligo di rivalsa, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dal
percipiente.
Le regioni, le
province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una
ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel
comma precedente e con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi
corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali.
Art. 29 - Ritenuta su compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato
1. Le
amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che
corrispondono le somme e i valori di cui all'articolo 23, devono effettuare
all'atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti. La ritenuta è operata
con le seguenti modalità :
a) sulla parte
imponibile delle somme e dei valori, di cui all'articolo 48, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle successive
lettere b) e c), aventi carattere fisso e continuativo, con i criteri e le
modalità di cui al comma 2 dell'articolo 23;
b) sulle mensilità
aggiuntive e sui compensi della stessa natura, nonché su ogni altra somma o
valore diversi da quelli di cui alla lettera a) e sulla parte imponibile delle
indennità di cui all'articolo 48, commi 5, 6, 7 e 8, del citato testo unico,
con la aliquota applicabile allo scaglione di reddito pi๠elevato della
categoria o classe di stipendio del percipiente all'atto del pagamento o, in
mancanza, con l'aliquota del primo scaglione di reddito;
c) sugli
emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'articolo 16, comma
1, lettera b), del citato testo unico, con i criteri di cui all'articolo 18,
dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare
globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al
sostituito nel biennio precedente, al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e
12, commi 1
e 2, del medesimo testo unico;
d) sulla parte
imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e
delle altre indennità e somme di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a),
del citato testo unico con i criteri di cui all'articolo 17, dello stesso
testo unico;
e) sulla parte
imponibile delle somme e valori di cui all'articolo 48, del citato testo
unico, non compresi nell'articolo 16, comma 1, lettera a), dello stesso testo
unico, corrisposti agli eredi, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione
di reddito.
2. Gli uffici che
dispongono il pagamento di emolumenti aventi carattere fisso e continuativo
devono effettuare entro il 28 febbraio o entro due mesi dalla data di
cessazione del rapporto, se questa è anteriore all'anno, il conguaglio di cui
al comma 3 dell'articolo 23, con le modalità in esso stabilite. A tal fine,
all'inizio del rapporto, il sostituito deve specificare quale delle opzioni
previste al comma 3 dell'articolo 23 intende adottare. Ai fini delle
operazioni di conguaglio i soggetti e gli altri organi che corrispondono
compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo devono
comunicare ai predetti uffici, entro la fine dell'anno e, comunque, non oltre
il 12 gennaio dell'anno successivo, l'ammontare delle somme corrisposte,
l'importo degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali, compresi
quelli a carico del datore di lavoro e le ritenute effettuate. Per le somme e
i valori a carattere ricorrente la comunicazione deve essere effettuata su
supporto magnetico secondo specifiche tecniche approvate con apposito decreto
del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze.
Qualora, alla data
di cessazione del rapporto di lavoro, l'ammontare degli emolumenti dovuti non
consenta la integrale applicazione della ritenuta di conguaglio, la differenza
è recuperata mediante ritenuta sulle competenze di altra natura che siano
liquidate anche da altro soggetto in dipendenza del cessato rapporto di
lavoro. Si applicano anche le disposizioni dell'articolo 23, comma 4.
3. Le
amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte
costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica e degli organi
legislativi delle regioni a statuto speciale, che corrispondono le somme e i
valori di cui al comma 1, effettuano, all'atto del pagamento, una ritenuta
d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con i criteri
indicati nello stesso comma. Le medesime amministrazioni, all'atto del
pagamento delle indennità e degli assegni vitalizi di cui all'articolo 47,
comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, applicano
una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, commisurata alla parte imponibile di dette indennità e assegni, con
le aliquote determinate secondo i criteri indicati nel comma 1. Si applicano
le disposizioni di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui
la ritenuta da operare sui valori di cui ai commi precedenti non trovi
capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il
sostituito è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente
all'ammontare della ritenuta.
5. Le
amministrazioni di cui al comma 1, e quelle di cui al comma 3, che
corrispondono i compensi e le altre somme di cui agli articoli 24, 25, 25-bis,
26 e 28 effettuano all'atto del pagamento le ritenute stabilite dalle
disposizioni stesse.
Art. 30 - Ritenuta sui premi e sulle vincite
I premi
derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi
assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e
le vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilità , quelli derivanti da
concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da
persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nel primo comma
dell'articolo 23, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta,
con facoltà di rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni già
prevedano l'applicazione di ritenute alla fonte. Le ritenute alla fonte non si
applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio
attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto
non supera l'importo di lire 50.000; se il detto valore è superiore al citato
limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta. Le disposizioni del
periodo precedente non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a
formare il reddito di lavoro dipendente.
L'aliquota della
ritenuta è stabilita nel dieci per cento per i premi delle lotterie, tombole,
pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di
beneficenza, nel venti per cento sui premi dei giuochi svolti in occasione di
spettacoli radio-televisivi, competizioni sportive o manifestazioni di
qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate
sull'abilità o sull'alea o su entrambe, nel venticinque per cento in ogni
altro caso.
Se i premi sono
costituiti da beni diversi dal denaro o da servizi, i vincitori hanno facoltà ,
se chi eroga il premio intende esercitare la rivalsa, di chiedere un premio di
valore inferiore già prestabilito, differente per quanto possibile, rispetto
al primo, di un importo pari all'imposta gravante sul premio originario. Le
eventuali differenze sono conguagliate in denaro.
La ritenuta sulle
vincite e sui premi del lotto, delle lotterie nazionali, dei giuochi di abilità
e dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato, è compresa nel prelievo
operato dallo Stato in applicazione delle regole stabilite dalla legge per
ognuna di tali attività di giuoco.
La ritenuta sulle
vincite dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dal
Comitato olimpico nazionale italiano e dalla Unione nazionale incremento razze
equine è compresa nell'imposta unica prevista dalle leggi vigenti.
L'imposta sulle
vincite nelle scommesse al totalizzatore ed al libro è compresa nell'importo
dei diritti erariali dovuti a norma di legge.
La ritenuta sulle
vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate è compresa nell'imposta
sugli spettacoli di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.
TITOLO QUARTO
Accertamento e controlli
Art. 31 - Attribuzioni degli uffici delle imposte
Gli uffici delle
imposte controllano le dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti
d'imposta, ne rilevano l'eventuale omissione e provvedono alla liquidazione
delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi
relativi alla tenuta delle scritture contabili e degli altri obblighi stabiliti
nel presente decreto e nelle altre disposizioni relative alle imposte sui
redditi; provvedono alla irrogazione delle pene pecuniarie previste nel Titolo V
e alla presentazione del rapporto all'autorità giudiziaria per le violazioni
sanzionate penalmente.
La competenza spetta
all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del
soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe
dovuto essere presentata.
L'Amministrazione
finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati
membri della Comunità economica europea, delle informazioni necessarie per
assicurare il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio.
Essa, a tal fine, può autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di
funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri.
L'Amministrazione
finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da fornire alle predette
autorità con le modalità ed entro i limiti previsti per l'accertamento delle
imposte sul reddito.
Art. 32 - Poteri degli uffici
Per
l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono:
1) procedere
all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche a norma del successivo art. 33;
2) invitare i
contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di
rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento
nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle
operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del
numero 7), ovvero rilevati a norma dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma
3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I
dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati
rispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma
3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
sono
posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39,
40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la
determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo
stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi a base delle
stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto
beneficiario, i prelevamenti annotati negli stessi conti e non risultanti dalle
scritture contabili. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare
da verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in
mancanza deve essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione. Il
contribuente ha diritto ad avere copia del verbale;
3) invitare i
contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti
rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, compresi i documenti di
cui al successivo art. 34. Ai soggetti obbligati alla tenuta di scritture
contabili secondo le disposizioni del Titolo III può essere richiesta anche
l'esibizione dei bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle
disposizioni tributarie. L'ufficio può estrarne copia ovvero trattenerli,
rilasciandone ricevuta, per un periodo non superiore a sessanta giorni dalla
ricezione. Non possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso;
4) inviare ai
contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico
rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti nonché nei
confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli
compilati e firmati;
5) richiedere agli
organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici,
alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che effettuano
istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, la
comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie
o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o
per categorie. Alle società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i
rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e
notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione,
all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a
corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda
della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa
parte. Questa disposizione non si applica all'Istituto centrale di statistica,
agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse
dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7), alle banche, alla
società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, alle società ed enti di
assicurazione per le attività finanziarie, agli
intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di
investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e
alle società fiduciarie;
6) richiedere copie
o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori
del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici
ufficiali. Le copie e gli estratti, con l'attestazione di conformità
all'originale, devono essere rilasciate gratuitamente;
6-bis) richiedere,
previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia
delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della
guardia di finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad
accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente
l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei
rapporti intrattenuti con le banche, la società Poste italiane Spa, gli
intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di
investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio e
le società fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non
pi๠di cinque anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso dei dati
raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza
dei dati acquisiti;
7) richiedere, previa
autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle
entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della
guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società Poste
italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, alle società ed enti di
assicurazione per le attività finanziarie, agli intermediari
finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento
collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle
società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto
intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i
loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori finanziari sopra indicati e le generalità dei soggetti
per i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette
operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura
finanziaria. Alle società fiduciarie
di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione
speciale dell'albo di cui all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, può essere richiesto, tra l'altro, specificando i periodi
temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei
quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e
partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati. La richiesta deve essere indirizzata
al responsabile della struttura accentrata, ovvero al responsabile della
sede o dell'ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto
interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio
procedente;
7-bis) richiedere, con modalità stabilite con
decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare d'intesa con l'Autorità di vigilanza in coerenza con le regole
europee e internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa
autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle
entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della
guardia di finanza, del comandante regionale, ad autorità ed enti, notizie,
dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa,
relativi alle attività di controllo e di vigilanza svolte dagli stessi, anche
in deroga a specifiche disposizioni di legge;
8) richiedere ai
soggetti indicati nell'art. 13 dati, notizie e documenti relativi ad attività
svolte in un determinato periodo d'imposta, rilevanti ai fini
dell'accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori e prestatori di
lavoro autonomo;
8-bis) invitare ogni
altro soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o
documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con
il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi;
8-ter) richiedere
agli amministratori di condominio negli edifici dati, notizie e documenti
relativi alla gestione condominiale.
Gli inviti e le
richieste di cui al presente articolo devono essere notificati ai sensi
dell'art. 60. Dalla data di notifica decorre il termine fissato dall'ufficio per
l'adempimento, che non può essere inferiore a 15 giorni ovvero per il caso di
cui al n. 7) a trenta giorni. Il termine può essere
prorogato per un periodo di venti giorni su istanza dell'operatore finanziario,
per giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale
per l'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal
comandante regionale.
Le richieste di cui al primo comma, numero 7), nonché le relative risposte,
anche se negative, devono essere effettuate esclusivamente in via telematica.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le
disposizioni attuative e le modalità di trasmissione delle richieste, delle
risposte, nonché dei dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le
operazioni indicati nel citato numero 7)
Le notizie ed i dati
non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non
trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in
considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede
amministrativa e contenziosa. Di ciò l'ufficio deve informare il contribuente
contestualmente alla richiesta.
Le cause di
inutilizzabilità previste dal terzo comma non operano nei confronti del
contribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di
primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i
registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle
richieste degli uffici per causa a lui non imputabile. (6)
Art. 33 - Accessi, ispezioni e verifiche
Per l'esecuzione
di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni dell'art. 52 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Gli uffici delle
imposte hanno facoltà di disporre l'accesso di propri impiegati muniti di
apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati
al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie
ivi previste e presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione
postale allo scopo di procedere
direttamente alla acquisizione dei dati, notizie e documenti, relativi ai
rapporti ed alle operazioni oggetto delle richieste a norma del n. 7) dello
stesso art. 32, non trasmessi entro il termine previsto nell'ultimo comma di
tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o l'esattezza
delle risposte allorché l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in
dubbio e presso gli operatori finanziari di cui al n. 7) dell'articolo
32.
La Guardia di
finanza coopera con gli uffici delle imposte per l'acquisizione e il reperimento
degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la repressione
delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette procedendo di propria
iniziativa o su richiesta degli uffici secondo le norme e con le facoltà di cui
all'art. 32 e al precedente comma. Essa inoltre, previa autorizzazione
dell'autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga
all'articolo 329 del codice di procedura penale [...], utilizza e trasmette agli
uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti [...], direttamente o
riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di
polizia giudiziaria, [...].
Ai fini del
necessario coordinamento dell'azione della Guardia di finanza con quella degli
uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si
debba procedere ad indagini sistematiche, tra la direzione generale delle
imposte dirette e il comando generale della Guardia di finanza e, nell'ambito
delle singole circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici e i
comandi territoriali.
Gli uffici
finanziari e i comandi della Guardia di finanza, per evitare la reiterazione di
accessi, si devono dare immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni e
verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la comunicazione può
richiedere all'organo che sta eseguendo l'ispezione o la verifica l'esecuzione
di specifici controlli e l'acquisizione di specifici elementi e deve trasmettere
i risultati dei controlli eventualmente già eseguiti o gli elementi
eventualmente già acquisiti, utili ai fini dell'accertamento. Al termine delle
ispezioni e delle verifiche l'ufficio o il comando che li ha eseguiti deve
comunicare gli elementi acquisiti agli organi richiedenti.
Gli accessi presso gli operatori
finanziari di cui al n. 7) dell'articolo 32, di cui al secondo comma, devono
essere eseguiti, previa autorizzazione, per l'Agenzia delle entrate, del
Direttore centrale dell'accertamento o del Direttore regionale, ovvero, per la
Guardia di finanza, del Comandante regionale, da funzionari con qualifica non
inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali della Guardia di
finanza di grado non inferiore a capitano, e devono avvenire in orari diversi da
quelli di sportello aperto al pubblico; le ispezioni e le rilevazioni debbono
essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o dell'ufficio presso
cui avvengono o di un suo delegato e di esse è data immediata notizia a cura
del predetto responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono le
ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati raccolti devono
assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati
acquisiti.
Con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate
le modalità di esecuzione degli accessi con particolare riferimento al numero
massimo dei funzionari e degli ufficiali da impegnare per ogni accesso; al
rilascio e alle caratteristiche dei documenti di riconoscimento e di
autorizzazione; alle condizioni di tempo, che non devono coincidere con gli
orari di sportello aperto al pubblico, in cui gli accessi possono essere
espletati e alla redazione dei processi verbali.
Nell'art. 52 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti i
seguenti commi:
... omissis ...
[Art. 34 abrogato]
[Art. 35 abrogato]
Art. 36 - Trasmissione di atti e notizie
Le società ,
comprese quelle in nome collettivo e in accomandita semplice, e gli enti diversi
dalle società soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono
inviare all'ufficio delle imposte competente per l'accertamento, entro tre mesi,
copia dell'atto costitutivo e delle deliberazioni che lo modificano. La
presentazione, nei casi in cui è richiesto l'atto pubblico, deve essere
effettuata a cura del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto. Per gli atti
soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese il termine decorre dalla data
di iscrizione.
Nello stesso termine
i soggetti indicati nel comma precedente devono dare comunicazione all'ufficio
delle imposte della variazione dell'indirizzo della loro sede legale o
amministrativa nonché della stabile organizzazione in Italia se hanno sede
all'estero.
Gli amministratori
delle società ed enti di cui al primo comma devono, entro trenta giorni,
inviare al competente ufficio delle imposte copia della deliberazione o del
provvedimento con il quale la società o l'ente è posto in liquidazione.
I soggetti pubblici
incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza
nonché gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e
amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o
nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono
configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero,
ove previste, secondo le modalità stabilite da leggi o norme regolamentari per
l'inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia di finanza competente
in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l'eventuale
documentazione atta a comprovarli.
Art. 36-bis - Liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei
rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni
1. Avvalendosi
di procedure automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro
l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno
successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti,
nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai
contribuenti e dai sostituti d'imposta.
2. Sulla base dei
dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e
di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione finanziaria
provvede a:
a) correggere gli
errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione
degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
b) correggere gli
errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle
imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
c) ridurre le
detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge
ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
d) ridurre le
deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge;
e) ridurre i crediti
d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non
spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione;
f) controllare la
rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle
imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e
delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta.
2-bis. Se vi
è pericolo per la riscossione, l'ufficio può provvedere, anche prima
della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la
tempestiva effettuazione dei versamenti delle imposte, dei contributi
e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in
qualità di sostituto d'imposta
3. Quando dai
controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello
indicato nella dichiarazione, l'esito della liquidazione è comunicato al
contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e
per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati
o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso
può fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della
comunicazione.
4. I dati contabili
risultanti dalla liquidazione prevista nel presente articolo si considerano, a
tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto d'imposta.
Art. 36-ter - Controllo formale delle dichiarazioni
1. Gli uffici
periferici dell'amministrazione finanziaria, procedono, entro il 31 dicembre del
secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale delle
dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, sulla base
dei criteri selettivi fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto di
specifiche analisi del rischio di evasione e delle capacità operative dei medesimi uffici.
2. Senza pregiudizio
dell'azione accertatrice a norma degli articoli 37 e seguenti, gli uffici
possono:
a) escludere in
tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle
dichiarazioni dei sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui all'articolo
20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, o dalle certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle ritenute
risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei
contribuenti stessi;
b) escludere in
tutto o in parte le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti
richiesti ai contribuenti o agli elenchi di cui all'articolo 78, comma 25, della
legge 30 dicembre 1991, n. 413;
c) escludere in
tutto o in parte le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti
richiesti ai contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b);
d) determinare i
crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai
documenti richiesti ai contribuenti;
e) liquidare la
maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche e i maggiori contributi
dovuti sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da pi๠dichiarazioni o
certificati di cui all'articolo 1, comma 4, lettera d), presentati per lo stesso
anno dal medesimo contribuente;
f) correggere gli
errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti
d'imposta.
3. Ai fini dei commi
1 e 2, il contribuente o il sostituto d'imposta è invitato, anche
telefonicamente o in forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine
ai dati contenuti nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti
dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una
maggiore imposta, e ad eseguire o trasmettere ricevute di
versamento e altri documenti non allegati alla dichiarazione o difformi dai dati
forniti da terzi.
4. L'esito del
controllo formale è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta con
l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili,
delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi dichiarate,
per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non
considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro i trenta
giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
Art. 37 - Controllo delle dichiarazioni
Gli uffici delle
imposte procedono, sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal
Ministro delle finanze tenendo anche conto delle loro capacità operative, al
controllo delle dichiarazioni e alla individuazione dei soggetti che ne hanno
omesso la presentazione sulla scorta dei dati e delle notizie acquisiti ai sensi
dei precedenti articoli e attraverso le dichiarazioni previste negli artt. 6 e
7, di quelli raccolti e comunicati dall'anagrafe tributaria e delle informazioni
di cui siano comunque in possesso. I criteri
selettivi per l'attività di accertamento di cui al periodo precedente,
compresa quella a mezzo di studi di settore, sono rivolti prioritariamente nei
confronti dei soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che svolgono la loro
attività in conto terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90 per
cento.
In base ai risultati
dei controlli e delle ricerche effettuati gli uffici delle imposte provvedono,
osservando le disposizioni dei successivi articoli, agli accertamenti in
rettifica delle dichiarazioni presentate e agli accertamenti d'ufficio nei
confronti dei soggetti che hanno omesso la dichiarazione.
In sede di rettifica
o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui
appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di
presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore
per interposta persona.
Le persone
interposte, che provino di aver pagato imposte in relazione a redditi
successivamente imputati, a norma del comma terzo, ad altro contribuente,
possono chiederne il rimborso. L'amministrazione procede al rimborso dopo che
l'accertamento, nei confronti del soggetto interponente, è divenuto definitivo
ed in misura non superiore all'imposta effettivamente percepita a seguito di
tale accertamento.
Art. 37-bis. - Disposizioni antielusive
1. Sono
inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche
collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare
obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni
di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.
2. L'amministrazione
finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i
fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base
alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute per effetto del
comportamento inopponibile all'amministrazione.
3. Le disposizioni
dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che, nell'ambito del comportamento di
cui al comma 2, siano utilizzate una o pi๠delle seguenti operazioni:
a) trasformazioni,
fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie e distribuzioni ai soci di somme
prelevate da voci del patrimonio netto diverse da quelle formate con utili;
b) conferimenti in
società , nonché negozi aventi ad oggetto il trasferimento o il godimento di
aziende;
c) cessioni di
crediti;
d) cessioni di
eccedenze d'imposta;
e) operazioni di cui
al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, recante disposizioni per
l'adeguamento alle direttive comunitarie relative al regime fiscale di fusioni,
scissioni, conferimenti d'attivo e scambi di azioni;
f) operazioni, da
chiunque effettuate, incluse le valutazioni
f-bis) cessioni di beni e prestazioni di
servizi effettuate tra i soggetti ammessi al regime
della tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi;
f-ter) pagamenti di interessi e canoni di cui
all'art. 26-quater, qualora detti pagamenti siano effettuati a
soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno o pi๠soggetti non residenti in uno Stato dell'Unione
europea.
f-quater) pattuizioni intercorse tra società controllate e
collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una delle quali avente
sede legale in
uno Stato o territorio diverso da quelli di cui al decreto ministeriale emanato
ai sensi dell'articolo 168-bis
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale,
multa, caparra confirmatoria o penitenziale.
4. L'avviso di
accertamento è emanato, a pena di nullità , previa richiesta al contribuente
anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro 60
giorni dalla data di ricezione della richiesta nella quale devono essere
indicati i motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2.
5. Fermo restando
quanto disposto dall'articolo 42, l'avviso d'accertamento deve essere
specificamente motivato, a pena di nullità , in relazione alle giustificazioni
fornite dal contribuente e le imposte o le maggiori imposte devono essere
calcolate tenendo conto di quanto previsto al comma 2.
6. Le imposte o le
maggiori imposte accertate in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2
sono iscritte a ruolo, secondo i criteri di cui all'articolo 68 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente il pagamento dei tributi e
delle sanzioni pecuniarie in pendenza di giudizio, unitamente ai relativi
interessi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale.
7. I soggetti
diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni dei commi precedenti
possono richiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito dei comportamenti
disconosciuti dall'amministrazione finanziaria; a tal fine detti soggetti
possono proporre, entro un anno dal giorno in cui l'accertamento è divenuto
definitivo o è stato definito mediante adesione o conciliazione giudiziale,
istanza di rimborso all'amministrazione, che provvede nei limiti dell'imposta e
degli interessi effettivamente riscossi a seguito di tali procedure.
8. Le norme
tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano
deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti
ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere disapplicate qualora il
contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non
potevano verificarsi. A tal fine il contribuente deve presentare istanza al
direttore regionale delle entrate competente per territorio, descrivendo
compiutamente l'operazione e indicando le disposizioni normative di cui chiede
la disapplicazione. Con decreto (3) del Ministro delle finanze da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono
disciplinate le modalità per l'applicazione del presente comma.
Art. 38 - Rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche
L'ufficio delle
imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone
fisiche quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello
effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal
reddito o le detrazioni di imposta indicate nella dichiarazione.
La rettifica deve
essere fatta con unico atto, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche e dell'imposta locale sui redditi, ma con riferimento analitico ai
redditi delle varie categorie di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 [vedere ora art. 6, D.P.R. 917/1986, n.d.r.].
L'incompletezza, la
falsità e l'inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione, salvo quanto
stabilito nell'art. 39, possono essere desunte dalla dichiarazione stessa [...],
dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai dati e
dalle notizie di cui all'articolo precedente anche sulla base di presunzioni
semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.
L'ufficio,
indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'art. 39,
può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare
sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al
contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo
netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal
fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, sono stabilite le modalità in base alle quali l'ufficio può
determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad
elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto,
quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi
per due o pi๠periodi di imposta.
Qualora l'ufficio
determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa
per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova
contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata
effettuata e nei quattro precedenti.
Il contribuente ha
facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che
il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in
tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo d'imposta. L'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono
risultare da idonea documentazione.
Dal reddito
complessivo determinato sinteticamente non sono deducibili gli oneri di cui
all'art. 10 del decreto indicato nel secondo comma. Agli effetti dell'imposta
locale sui redditi il maggior reddito accertato sinteticamente è considerato
reddito di capitale salva la facoltà .del contribuente di provarne
l'appartenenza ad altre categorie di redditi.
Le disposizioni di
cui al quarto comma si applicano anche quando il contribuente non ha ottemperato
agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri
2), 3) e 4).
Art. 39 - Redditi determinati in base alle scritture contabili
Per i redditi
d'impresa delle persone fisiche l'ufficio procede alla rettifica:
a) se gli elementi
indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio, del conto
dei profitti e delle perdite e dell'eventuale prospetto di cui al secondo comma
dell'art. 3;
b) se non sono state
esattamente applicate le disposizioni del Titolo V del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 [vedere ora Titolo I, Capo VI
(Redditi d'impresa), D.P.R. 917/1986, nota T&L];
c) se
l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella
dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto dai
verbali e dai questionari di cui ai nn. 2) e 4) dell'art. 32, dagli atti,
documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del n. 3) dello stesso
articolo, dalle dichiarazioni di altri soggetti previste negli artt. 6 e 7, dai
verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o da
altri atti e documenti in possesso dell'ufficio;
d) se
l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella
dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture
contabili e dalle altre verifiche di cui all'art. 33 ovvero dal controllo della
completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta
delle fatture e degli altri atti e documenti relativi alla impresa nonché dei
dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'art. 32. L'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza di passività dichiarate
è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano
gravi, precise e concordanti;
In deroga alle
disposizioni del comma precedente l'ufficio delle imposte determina il reddito
d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua
conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del
bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di
presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d) del precedente comma:
a) quando il reddito
d'impresa non è stato indicato nella dichiarazione;
[b)
abrogata]
c) quando dal
verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 33 risulta che il contribuente
non ha tenuto o ha comunque sottratto all'ispezione una o pi๠delle scritture
contabili prescritte dall'art. 14 ovvero quando le scritture medesime non sono
disponibili per causa di forza maggiore;
d) quando le
omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del precedente
comma ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili risultanti dal
verbale di ispezione sono così gravi, numerose e ripetute da rendere
inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie
proprie di una contabilità sistematica. Le scritture ausiliarie di magazzino
non si considerano irregolari se gli errori e le omissioni sono contenuti entro
i normali limiti di tolleranza delle quantità annotate nel carico o nello
scarico e dei costi specifici imputati nelle schede di lavorazione ai sensi
della lettera d) del primo comma dell'art. 14 del presente decreto. Per le cessioni aventi ad oggetto
beni immobili ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali di
godimento sui medesimi beni, la prova di cui al precedente periodo s'intende
integrata anche se l'infedeltà dei relativi ricavi viene desunta sulla base del
valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 3,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
d-bis) quando il
contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi
dell'articolo 32, primo comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o
dell'articolo 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. (8) Le disposizioni dei commi
precedenti valgono, in quanto applicabili, anche per i redditi delle imprese
minori e per quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni, con
riferimento alle scritture contabili rispettivamente indicate negli artt. 18 e
19. Il reddito d'impresa dei soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 18,
che non hanno provveduto agli adempimenti contabili di cui ai precedenti commi
dello stesso articolo, è determinato in ogni caso ai sensi del secondo comma
del presente articolo.
d-ter) in caso di omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause di esclusione o di
inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, nonché di infedele compilazione dei predetti modelli che comporti una differenza superiore al 15 per cento, o comunque ad euro 50.000, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione.
Le disposizioni dei commi precedenti valgono, in quanto
applicabili, anche per i redditi delle imprese minori e per quelli derivanti
dall'esercizio di arti e professioni, con riferimento alle scritture contabili
rispettivamente indicate negli articoli 18 e 19. Il reddito d'impresa dei
soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 18, che non hanno provveduto agli
adempimenti contabili di cui ai precedenti commi dello stesso articolo, e'
determinato in ogni caso ai sensi del secondo comma del presente articolo.
Art. 40 - Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti diversi dalle persone
fisiche
Alla rettifica
delle dichiarazioni presentate dai soggetti all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche si procede con unico atto agli effetti di tale imposta e
dell'imposta locale sui redditi, con riferimento unitario al reddito complessivo
imponibile ma tenendo distinti i redditi fondiari. Per quanto concerne il
reddito complessivo imponibile si applicano le disposizioni dell'art. 39
relative al reddito d'impresa, con riferimento al bilancio o rendiconto e se del
caso ai prospetti di cui all'art. 5 e tenendo presenti, ai fini della lettera b)
del secondo comma dell'art. 39, anche le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, concernenti la determinazione del
reddito complessivo imponibile.
Alla rettifica delle
dichiarazioni presentate dalle società e associazioni indicate nell'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 [vedere ora
art. 5, D.P.R. 917/1986, mota T&L], si procede con unico atto ai fini dell'imposta
locale sui redditi dovuta dalle società stesse e ai fini delle imposte sul
reddito delle persone fisiche o delle persone giuridiche dovute dai singoli soci
o associati. Si applicano le disposizioni del primo comma del presente articolo
o quelle dell'art. 38 secondo che si tratti di società in nome collettivo, in
accomandita semplice ed equiparate ovvero di società semplici o di società o
associazioni equiparate.
Art. 40-bis - Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti aderenti al consolidato nazionale
1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle società , il controllo delle dichiarazioni proprie presentate dalle società consolidate e dalla consolidante nonché le relative rettifiche, spettano all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente alla data in cui è stata presentata la dichiarazione.
2. Le rettifiche del reddito complessivo proprio di ciascun soggetto che partecipa al consolidato sono effettuate con unico atto, notificato sia alla consolidata che alla consolidante, con il quale è determinata la conseguente maggiore imposta accertata riferita al reddito complessivo globale e sono irrogate le sanzioni correlate. La società consolidata e la consolidante sono litisconsorti necessari. Il pagamento delle somme scaturenti dall'atto unico estingue l'obbligazione sia se effettuato dalla consolidata che dalla consolidante.
3. La consolidante ha facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione dei maggiori imponibili derivanti dalle rettifiche di cui al comma 2 le perdite di periodo del consolidato non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. A tal fine, la consolidante deve presentare un'apposita istanza, all'ufficio competente a emettere l'atto di cui al comma 2, entro il termine di proposizione del ricorso. In tale caso il termine per l'impugnazione dell'atto è sospeso, sia per la consolidata che per la consolidante, per un periodo di sessanta giorni. L'ufficio procede al ricalcolo dell'eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, e comunica l'esito alla consolidata ed alla consolidante, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.
4. Le attività di controllo della dichiarazione dei redditi del consolidato e le relative rettifiche diverse da quelle di cui al comma 2, sono attribuite all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente nei confronti della società consolidante alla data in cui è stata presentata la dichiarazione.
5. Fino alla scadenza del termine stabilito nell'articolo 43, l'accertamento del reddito complessivo globale può essere integrato o modificato in aumento, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base agli esiti dei controlli di cui ai precedenti commi.
Art. 41 - Accertamento d'ufficio
Gli uffici delle
imposte procedono all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione
della dichiarazione o di presentazione di dichiarazioni nulle ai sensi delle
disposizioni del Titolo primo.
Nelle ipotesi di cui
al precedente comma l'ufficio determina il reddito complessivo del contribuente,
e in quanto possibile i singoli redditi delle persone fisiche soggetti
all'imposta locale sui redditi, sulla base dei dati e delle notizie comunque
raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di avvalersi anche di
presunzioni prive dei requisiti di cui al terzo comma dell'art. 38 e di
prescindere in tutto o in parte dalle risultanze della dichiarazione, se
presentata, e dalle eventuali scritture contabili del contribuente ancorché
regolarmente tenute.
I redditi fondiari sono in ogni
caso determinati in base alle risultanze catastali.
Se il reddito
complessivo è determinato sinteticamente, non sono deducibili gli oneri di cui
all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
597 [vedere ora artt. 10 "Oneri deducibili" e 13-bis "Detrazioni
per oneri", D.P.R. 917/1986, n.d.r.]. Si applica il quinto comma dell'art.
38.
Agli effetti
dell'imposta locale sui redditi, il reddito complessivo delle persone fisiche
determinato d'ufficio senza attribuzione totale o parziale alle categorie di
redditi indicate nell'art. 6 del decreto indicato nel precedente comma [vedere
ora art. 6, D.P.R. 917/1986, n.d.r.] è considerato reddito di capitale, salvo
il disposto del terzo comma.
Art. 41-bis - Accertamento parziale
1. Senza
pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'art.
43, i competenti uffici dell'Agenzia delle
entrate, qualora dalle
attività istruttorie di cui all'articolo 32, primo
comma, numeri da 1) a 4), nonché dalle segnalazioni
effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale
ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza o da pubbliche
amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe
tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un
reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parzialmente
dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile,
compresi i redditi da partecipazioni in società , associazioni ed imprese di cui
all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o l'esistenza di
deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non spettanti nonché
l'esistenza di imposte o di maggiori imposte non versate, escluse le ipotesi di
cui agli articoli 36-bis e 36-ter, possono
limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior
reddito imponibili. Non si applica la disposizione dell'art. 44, ovvero la maggiore imposta da
versare, anche avvalendosi delle procedure previste dal decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218.
[2.] [comma abrogato]
Art. 41-ter. - Accertamento dei redditi di
fabbricati
1. Le disposizioni
di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), 38, 40 e 41-bis non si
applicano con riferimento ai redditi di fabbricati derivanti da locazione
dichiarati in misura non inferiore ad un importo corrispondente al maggiore tra
il canone di locazione risultante dal contratto ridotto del
15 per cento e il 10 per cento del valore dell'immobile.
2. In caso di omessa registrazione del contratto di locazione di immobili, si
presume, salva documentata prova contraria, l'esistenza del rapporto di
locazione anche per i quattro periodi d'imposta antecedenti quello nel corso del
quale è accertato il rapporto stesso; ai fini della determinazione del reddito
si presume, quale importo del canone, il 10 per cento del valore dell'immobile.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il valore dell'immobile è determinato ai
sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni.
Art. 42 - Avviso di accertamento
Gli accertamenti
in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei
contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo
dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
L'avviso di
accertamento deve recare l'indicazione dell'imponibile o degli imponibili
accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al
netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d'imposta, e
deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e in
relazione a quanto stabilito dalle disposizioni di cui
ai precedenti articoli che sono state applicate, con distinto riferimento ai
singoli redditi delle varie categorie e con la specifica indicazione dei fatti e
delle circostanze che giustificano il ricorso a metodi induttivi o sintetici e
delle ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto
né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che
quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
L'accertamento è
nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni, la motivazione di cui al presente articolo e ad esso non
è allegata la documentazione di cui all'ultimo periodo del secondo comma.
Art. 43 - Termine per l'accertamento
Gli avvisi di
accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre
del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Nei casi di omessa
presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai
sensi delle disposizioni del Titolo I l'avviso di accertamento può essere
notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la
dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
In caso di violazione che
comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura
penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,
i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo
di imposta in cui è stata commessa la violazione.
Fino alla scadenza
del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento può essere integrato
o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla
sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere
specificamente indicati, a pena di nullità , i nuovi elementi e gli atti o fatti
attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte.
Art. 44 - Partecipazione dei comuni all'accertamento
I comuni partecipano all'accertamento dei redditi delle persone fisiche secondo le disposizioni del presente articolo e di quello successivo.
L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni le dichiarazioni di cui all'articolo 2 dei contribuenti in essi residenti; gli Uffici dell'Agenzia delle entrate, prima della emissione degli avvisi di accertamento, ai sensi dell'articolo 38, quarto comma e seguenti, inviano una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti
passivi che abbiano stipulato convenzioni con l'Agenzia delle
entrate.
Il comune di domicilio fiscale del contribuente segnala
all'Agenzia delle entrate qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dell'art. 2, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. Dati, fatti ed elementi rilevanti, provati da idonea documentazione, possono essere segnalati dal comune anche nel caso di omissione della dichiarazione.
l comune di domicilio fiscale del contribuente, con riferimento agli accertamenti di cui al secondo
comma comunica entro sessanta giorni da quello del ricevimento della segnalazione ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo.
[abrogato]
[abrogato]
[abrogato]
Il comune per gli adempimenti previsti dal terzo e quarto comma
può richiedere dati e notizie alle amministrazioni ed enti pubblici che hanno obbligo di rispondere gratuitamente.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
Stato-Città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri e modalità per la pubblicazione, sul sito del comune, dei dati aggregati relativi alle dichiarazioni di cui al comma secondo, con riferimento a determinate categorie di contribuenti ovvero di reddito. Con il medesimo decreto sono
altresì individuati gli ulteriori dati che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni per favorire la partecipazione
all'attività di accertamento, nonché le modalità di trasmissione idonee a garantire la necessaria riservatezza.
[Art. 45 abrogato]
TITOLO QUINTO
Sanzioni (1)
[art. 46 - 57] [articoli abrogati ]
Nota
(1) Vedere ora in sostituzione il D.Lgs 18
dicembre 1997, n. 471 "Riforma delle sanzioni tributarie non penali in
materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei
tributi, a norma dell'art. 3 , comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre
1996, n. 662", e successive modifiche.
TITOLO SESTO
Disposizioni varie
Art. 58 - Domicilio fiscale
Agli effetti dell'applicazione delle imposte sui
redditi ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato, giusta le
disposizioni seguenti.
Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato
hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle
non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il
reddito o, se il reddito è prodotto in pi๠comuni, nel comune in cui si è
prodotto il reddito pi๠elevato. I cittadini italiani, che risiedono all'estero
in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, nonché
quelli considerati residenti ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, hanno il domicilio fiscale nel comune di
ultima residenza nello Stato.
I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il
domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza,
la sede amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale
nel comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e
in mancanza nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività .
Negli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni
che vengono presentati agli uffici finanziari deve essere indicato il comune di
domicilio fiscale delle parti, con la precisazione dell'indirizzo solo ove
espressamente richiesto.
Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno
effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.
Art. 59 - Domicilio fiscale stabilito
dall'amministrazione
L'amministrazione finanziaria può stabilire il
domicilio fiscale del soggetto, in deroga alle disposizioni dell'articolo
precedente, nel comune dove il soggetto stesso svolge in modo continuativo la
principale attività ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, nel
comune in cui è stabilita la sede amministrativa.
Quando concorrono particolari circostanze
l'amministrazione finanziaria può consentire al contribuente, che ne faccia
motivata istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un comune
diverso da quello previsto dall'articolo precedente.
Competente all'esercizio delle facoltà indicate nei
precedenti commi è l'Intendente di finanza o il Ministro per le finanze a
seconda che il provvedimento importi lo spostamento del domicilio fiscale
nell'ambito della stessa provincia o in altra provincia.
Il provvedimento è in ogni caso definitivo, deve
essere motivato e notificato all'interessato ed ha effetto dal periodo d'imposta
successivo a quello in cui è stato notificato.
Art. 60 - Notificazioni
La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche:
a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio;
b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;
b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata;
c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario;
d) è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate;
e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione;
e-bis) è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalità di cui alla stessa lettera d), l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti è eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
f) le disposizioni contenute negli artt. 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano.
L'elezione di domicilio ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento delle comunicazioni previste alla lettera d) ed alla lettera e-bis) del comma precedente.
Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica, o, per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell'ufficio della dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero del modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attività IVA. Se la comunicazione è stata omessa la notificazione è eseguita validamente nel comune di domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione annuale.
Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 142 del codice di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile. In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento è effettuata all'indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo periodo. In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera e).
La notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata ai sensi del quarto comma qualora i medesimi non abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate l'indirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le successive variazioni, con le modalità previste con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione.
Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto.
Art. 61 - Ricorsi
Il contribuente può ricorrere contro gli atti di
accertamento e di irrogazione delle sanzioni secondo le disposizioni relative al
contenzioso tributario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 636 [vedere ora D.Lgs. 546/1992, n.d.r.].
La nullità dell'accertamento ai sensi del terzo comma
dell'art. 42 e del terzo comma dell'art. 43, e in genere per difetto di
motivazione, deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado.
I contribuenti obbligati alla tenuta di scritture
contabili non possono provare circostanze omesse nelle scritture stesse o in
contrasto con le loro risultanze. Tuttavia è ammessa la prova, sulla base di
elementi certi e precisi, delle spese e degli oneri di cui all'art. 75, comma 4,
terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ferma restando la
disposizione del comma 6 dello stesso articolo.
Il secondo e il terzo comma dell'art. 59 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono sostituiti dai
seguenti:
... omissis ....
Art. 62 - Rappresentanza dei soggetti diversi
dalle persone fisiche
La rappresentanza dei soggetti diversi dalle
persone fisiche, quando non sia determinabile secondo la legge civile, è
attribuita ai fini tributari alle persone che ne hanno l'amministrazione anche
di fatto.
Art. 63 - Rappresentanza e assistenza dei
contribuenti
Presso gli uffici finanziari il contribuente può
farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, salvo quanto
stabilito nel quarto comma.
La procura speciale deve essere conferita per iscritto
con firma autenticata. L'autenticazione non è necessaria quando la procura è
conferita al coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado o a propri
dipendenti da persone giuridiche. Quando la procura è conferita a persone
iscritte in albi professionali o nell'elenco previsto dal terzo comma ovvero ai soggetti indicati
nell'articolo 4, comma 1, lettere e), f) ed i), del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 è data
facoltà agli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione.
Il Ministero delle finanze può autorizzare
all'esercizio dell'assistenza e della rappresentanza davanti alle commissioni
tributarie gli impiegati delle carriere dirigenziale, direttiva e di concetto
dell'amministrazione finanziaria, nonché gli ufficiali e i sottufficiali della guardia di
finanza, collocati a riposo dopo almeno venti anni di effettivo servizio.
L'autorizzazione può essere revocata in ogni tempo con provvedimento motivato.
Il Ministero tiene l'elenco delle persone autorizzate e comunica alle segreterie
delle commissioni tributarie le relative variazioni.
A coloro che hanno appartenuto all'amministrazione
finanziaria e alla guardia di finanza, ancorché iscritti in un albo
professionale o nell'elenco previsto nel precedente comma, è vietato, per due
anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego, di esercitare funzioni di
assistenza e di rappresentanza presso gli uffici finanziari e davanti le
commissioni tributarie.
Chi esercita funzioni di rappresentanza e assistenza in
materia tributaria in violazione del presente articolo è punito con la multa da
lire cinquantamila a lire cinquecentomila.
Art. 64 - Sostituto e responsabile d'imposta
Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato
al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi
riferibili ed anche a titolo di acconto, deve esercitare la rivalsa se non è
diversamente stabilito in modo espresso.
Il sostituito ha facoltà di intervenire nel
procedimento di accertamento dell'imposta.
Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al
pagamento dell'imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente
riferibili a questi, ha diritto di rivalsa.
Art. 65 - Eredi del contribuente
Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni
tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del
dante causa.
Gli eredi del contribuente devono comunicare
all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie
generalità e il proprio domicilio fiscale. La comunicazione può essere
presentata direttamente all'ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, nel qual caso si intende fatta nel giorno di
spedizione.
Tutti i termini pendenti alla data della morte del
contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa, compresi il termine per la
presentazione della dichiarazione e il termine per ricorrere contro
l'accertamento, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi. I soggetti
incaricati dagli eredi, ai sensi del comma 2 dell'articolo 12, devono
trasmettere in via telematica la dichiarazione entro il mese di gennaio
dell'anno successivo a quello in cui è scaduto il termine prorogato.
La notifica degli atti intestati al dante causa può
essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo
domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno
trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo
comma.
Art. 66 Computo dei termini
Per il computo dei termini si applicano le
disposizioni dell'art. 2963 del codice civile.
Art. 67 - Divieto della doppia imposizione
La stessa imposta non può essere applicata pià¹
volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti
diversi.
L'imposta personale pagata dal soggetto erogante a
titolo definitivo a seguito di accertamento è scomputata dall'imposta dovuta
dal percipiente il medesimo reddito.
Art. 68 - Segreto d'ufficio
ào/oo considerata violazione del segreto d'ufficio
qualunque informazione o comunicazione riguardante l'accertamento, data senza
ordine del giudice, salvo i casi previsti dalla legge, a persone estranee alle
rispettive amministrazioni, diverse dal contribuente o da chi lo rappresenta,
dal personale dell'amministrazione finanziaria e dalla guardia di finanza
nonché dai componenti delle commissioni di cui all'art. 45, dai membri dei
consigli comunali e dei consigli tributari, dai membri dei comitati che
esercitano il controllo di legittimità sugli atti dei comuni e dal personale
dei comuni che partecipano all'accertamento. Non è considerata violazione del
segreto d'ufficio la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei
redditi.
Qualora l'Amministrazione finanziaria si avvalga delle
facoltà previste nel successivo art. 69, quarto comma, nell'art. 12 della legge
13 giugno 1952, n. 693, e nell'art. 12, sesto comma [rettificare in quinto
comma, n.d.r.], del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, non sono considerate violazioni del segreto di ufficio la trasmissione
al consorzio obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica delle
dichiarazioni presentate dai contribuenti e la comunicazione di dati e notizie
necessari per l'esecuzione dei compiti affidati al consorzio. Le persone che
comunque attendono agli adempimenti relativi a tali compiti sono tenute a
mantenere il segreto di ufficio.
Non è considerata violazione del segreto d'ufficio la
comunicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria alle competenti
autorità degli Stati membri della Comunità economica europea delle
informazioni atte a permettere il corretto accertamento delle imposte sul
reddito e sul patrimonio, in attuazione della direttiva del Consiglio delle
Comunità europee n. 77/799/CEE del 19 dicembre 1977, modificata dalla direttiva
79/1070 del 6 dicembre 1979.
Art. 69 - Pubblicazione degli elenchi dei
contribuenti
1. Il Ministro delle finanze dispone annualmente la
pubblicazione degli elenchi dei contribuenti il cui reddito imponibile è stato
accertato dagli uffici delle imposte dirette e di quelli sottoposti a controlli
globali a sorteggio a norma delle vigenti disposizioni nell'ambito
dell'attività di programmazione svolta dagli uffici nell'anno precedente.
2. Negli elenchi deve essere specificato se gli
accertamenti sono definitivi o in contestazione e devono essere indicati, in
caso di rettifica, anche gli imponibili dichiarati dai contribuenti.
3. Negli elenchi sono compresi tutti i contribuenti che
non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, nonché i contribuenti nei
cui confronti sia stato accertato un maggior reddito imponibile superiore a 10
milioni di lire e al 20 per cento del reddito dichiarato, o in ogni caso un
maggior reddito imponibile superiore a 50 milioni di lire.
4. Il centro informativo delle imposte dirette, entro
il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione delle
dichiarazioni dei redditi, forma, per ciascun comune, i seguenti elenchi
nominativi da distribuire agli uffici delle imposte territorialmente competenti:
a) elenco nominativo dei contribuenti che hanno
presentato la dichiarazione dei redditi;
b) elenco nominativo dei soggetti che esercitano
imprese commerciali, arti e professioni.
5. Con apposito decreto del Ministro delle finanze sono
annualmente stabiliti i termini e le modalità per la formazione degli elenchi
di cui al comma 4.
6. Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno sia presso lo
stesso ufficio delle imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto
periodo è ammessa la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e
con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti
amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione, nonché
da specifiche disposizioni di legge. Per l'accesso non sono dovuti i tributi
speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
648.
6-bis. Fuori dei
casi previsti dal comma 6, la comunicazione o
diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati
personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, è punita con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a
trentamila euro. La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta
inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.
7. Ai comuni che dispongono di apparecchiature
informatiche, i dati potranno essere trasmessi su supporto magnetico ovvero
mediante sistemi telematici.
Art. 70 - Norme applicabili
Per quanto non è diversamente disposto dal
presente decreto si applicano, in materia di accertamento delle violazioni e di
sanzioni, le norme del codice penale e del codice di procedura penale, della
legge 7 gennaio 1929, n. 4 e del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 898, e
successive integrazioni.
Il venti per cento dei proventi delle sanzioni
pecuniarie è devoluto ai fondi costituiti presso l'amministrazione o il corpo
cui appartengono gli accertatori, con le modalità previste con decreto del
Ministro per le finanze. Si applica il quarto comma dell'art. 6 della legge 15
novembre 1973, n. 734.
TITOLO SETTIMO
Disposizioni transitorie e finali
Art. 71 - Dichiarazioni e scritture
contabili
Le
disposizioni del presente decreto, salvo quanto è stabilito nei successivi
articoli, si applicano per i periodi d'imposta che hanno inizio a partire dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, comprese le frazioni di esercizi
o periodi di gestione di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 598.
Le scritture contabili relative a periodi d'imposta nei
quali ai fini delle imposte sui redditi non ne era obbligatoria la tenuta non
sono soggette ad ispezioni ai fini dell'accertamento.
Le disposizioni degli artt. 46 e 56 si applicano anche
per le dichiarazioni prescritte dal quarto comma dell'art. 27 del decreto
indicato nel primo comma.
Le persone fisiche e le società o associazioni di cui
all'art. 6 devono presentare la dichiarazione, relativamente ai redditi
posseduti nell'anno 1974, entro il 30 aprile 1975.
Sono prorogati al 15 maggio 1975 i termini per la
presentazione della dichiarazione dei soggetti indicati all'art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, aventi scadenza entro
il 14 maggio 1975.
I sostituti d'imposta devono presentare la
dichiarazione di cui al quarto comma dell'art. 9, relativamente ai pagamenti
fatti e agli utili distribuiti nell'anno 1974, entro il 15 aprile 1975.
Art. 72 - Ritenuta sugli interessi delle
obbligazioni
Per le
obbligazioni e titoli similari sottoscritti anteriormente alla data di entrata
in vigore del presente decreto, la ritenuta prevista nel primo comma dell'art.
26 si applica in misura pari al minore tra l'ammontare determinato a norma del
detto articolo e l'ammontare complessivo dell'imposta di ricchezza mobile e
dell'imposta sulle obbligazioni, e delle relative addizionali, che avrebbero
dovuto essere applicate secondo le disposizioni in vigore prima della data
stessa. La rivalsa sarà esercitata soltanto se, in precedenza, veniva
effettivamente esercitata per le suddette imposte.
La ritenuta non si applica sugli interessi e altri
frutti delle obbligazioni e titoli similari sottoscritti e dei mutui contratti
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto che fruiscono
delle esenzioni previste dall'art. 37 e dal terzo comma dell'art. 40 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
Art. 73 - Ritenuta sui dividendi
Le
disposizioni dell'art. 27, concernenti la ritenuta alla fonte sugli utili
distribuiti dalle società ivi indicate, si applicano per gli utili la cui
distribuzione sia deliberata, anche a titolo di acconto, a partire dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
In quanto non diversamente stabilito dal presente
decreto e da altre norme emanate nell'esercizio della delega legislativa di cui
alla legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni, continuano ad
applicarsi le disposizioni della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive
modificazioni, comprese quelle degli artt. 10-bis e 10-ter.
In caso di ritardo nelle comunicazioni previste dagli
artt. 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, si applica il terzo
comma dell'art. 54 del presente decreto.
Art. 74 - Nominatività obbligatoria dei
titoli azionari
Le azioni
di tutte le società aventi sede nel territorio dello Stato devono essere
nominative.
Le azioni al portatore emesse anteriormente all'entrata
in vigore del presente decreto devono essere presentate alla conversione in
nominative entro il 31 dicembre 1974. Gli utili degli esercizi chiusi dopo
l'entrata in vigore del presente decreto non possono essere pagati ai possessori
di azioni al portatore che non risultino presentate per la conversione in
nominative e sono soggetti alla ritenuta alla fonte a norma dell'art. 27 del
presente decreto. Gli utili degli esercizi chiusi prima sono soggetti alla
ritenuta nella misura del trenta per cento a titolo d'imposta.
Si applicano in quanto compatibili, salvo il disposto
del precedente comma, le disposizioni degli artt. 6, 7, 8 e 13, primo comma, del
regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio
1942, n. 96, e quelle del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, e successive
modificazioni, intendendo sostituite le date del 30 giugno e del 1° luglio
1942, stabilite in tali disposizioni, con quelle del 31 dicembre 1974 e del 1°
gennaio 1975.
Art. 75 Accordi internazionali
Nell'applicazione delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi sono
fatti salvi accordi internazionali resi esecutivi in Italia.
Art. 76 - Abrogazione
Con
effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate, in
quanto non sia diversamente stabilito con norma espressa, le disposizioni del
Testo Unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni,
e le disposizioni di altre leggi non compatibili con quelle del presente
decreto.
Per i rapporti in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto, relativi a tributi vigenti anteriormente alla data stessa
continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di accertamento e di
sanzioni di cui al predetto Testo Unico.
Art. 77 - Entrata in vigore
Il
presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1974.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. ào/oo fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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