Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n.
662.
Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
GU 5 del 08/01/1998 - SO n. 4/L
TITOLO I
SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE E DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
CAPO I
SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE
Art. 1 - Violazioni relative alla
dichiarazione delle imposte dirette
1. Nei casi di omessa presentazione della
dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi
al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo
di lire cinquecentomila. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da
lire cinquecentomila a lire due milioni. Essa può essere aumentata fino al
doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.
2. Se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle
singole imposte, un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o,
comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello
spettante, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento
della maggior imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si
applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero
indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede
di ritenuta alla fonte.
2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 è elevata del 10 per cento nelle ipotesi
di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di
settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di
inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente
disposizione non si applica se il maggior reddito d'impresa ovvero di arte o
professione, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di
settore, non è superiore al 10 per cento del reddito d'impresa o di lavoro
autonomo dichiarato.
2-bis.1: La
misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 è elevata del 50 per
cento nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei
dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale
adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla
presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte
dell'Agenzia delle Entrate. Si applica la disposizione di cui al secondo periodo
del comma 2- bis.
2-ter. In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di
trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 2
non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica
o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni
all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in
apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate
idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale
dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la
documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo precedente, deve darne apposita comunicazione all'Amministrazione
finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati. In assenza
di detta comunicazione si rende applicabile il comma 2.
3. Se le violazioni previste nei commi 1 e 2 riguardano
redditi prodotti all'estero, le sanzioni sono aumentate di un terzo con
riferimento alle imposte o alle maggiori imposte relative a tali redditi.
4. Per maggiore imposta si intende la differenza tra
l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello liquidabile
in base alle dichiarazioni, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
Art. 2 - Violazioni relative alla
dichiarazione dei sostituti d'imposta
1. Nel caso di omessa presentazione della
dichiarazione del sostituto d'imposta, si applica la sanzione amministrativa dal
centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle ritenute non
versate, con un minimo di lire cinquecentomila.
2. Se l'ammontare dei compensi, interessi e altre somme
dichiarati è inferiore a quello accertato, si applica la sanzione
amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo delle ritenute non
versate riferibili alla differenza, con un minimo di lire cinquecentomila.
3. Se le ritenute relative ai compensi, interessi ed
altre somme, benché non dichiarate, sono state versate interamente, si applica
la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.
4. In aggiunta alle sanzioni previste nei commi 1, 2 e
3 si applica la sanzione amministrativa di lire centomila per ogni percipiente
non indicato nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere
presentata.
Art. 3 - Omessa denuncia delle variazioni dei
redditi fondiari
1. In caso di omessa denuncia, nel termine previsto
per legge, delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito
dominicale e del reddito agrario dei terreni, si applica la sanzione
amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.
Art. 4 - Disposizione transitoria
1. Le dichiarazioni incomplete, previste
dall'articolo 46, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi, si considerano comprese tra le
dichiarazioni infedeli previste dall'articolo 1, comma 2, del presente decreto.
CAPO II
SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
Art. 5 - Violazioni relative alla
dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi
1. Nel caso di omessa presentazione della
dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto si applica la sanzione
amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare del
tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto
formare oggetto di dichiarazione. Per determinare l'imposta dovuta sono
computati in detrazione tutti i versamenti effettuati relativi al periodo, il
credito dell'anno precedente del quale non è stato chiesto il rimborso, nonché
le imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni regolarmente eseguite. La
sanzione non può essere comunque inferiore a lire cinquecentomila.
2. Se l'omissione riguarda la dichiarazione mensile
relativa agli acquisti intracomunitari, prescritta dall'articolo 49, comma 1,
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, la sanzione è riferita all'ammontare
dell'imposta dovuta per le operazioni che ne avrebbero dovuto formare oggetto.
In caso di presentazione della dichiarazione con indicazione dell'ammontare
delle operazioni in misura inferiore al vero, la sanzione è commisurata
all'ammontare della maggior imposta dovuta.
3. Se il soggetto effettua esclusivamente operazioni
per le quali non è dovuta l'imposta, l'omessa presentazione della dichiarazione
è punita con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro
milioni. La stessa sanzione si applica anche se è omessa la dichiarazione
periodica o quella prescritta dall'articolo 50, comma 4, del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, nel caso di effettuazione di acquisti intracomunitari soggetti ad
imposta ed in ogni altro caso nel quale non vi è debito d'imposta.
4. Se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta
inferiore a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile o rimborsabile
superiore a quella spettante, si applica la sanzione amministrativa dal cento al
duecento per cento della differenza. Se la violazione riguarda la dichiarazione
periodica si applica la sanzione prevista dal comma 3.
4-bis. La misura della sanzione
minima e massima di cui al comma 4 è elevata del 10 per cento nelle ipotesi
di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di
settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di
inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente
disposizione non si applica se la maggiore imposta accertata o la minore
imposta detraibile o rimborsabile, a seguito della corretta applicazione
degli studi di settore, non è superiore al 10 per cento di quella dichiarata.
4-ter: La
misura della sanzione minima e massima di cui al comma 4 è elevata del 50 per
cento nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei
dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale
adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla
presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte
dell'Agenzia delle Entrate. Si applica la disposizione di cui al secondo periodo
del comma 4-bis.
5. Chi, in difformità della dichiarazione, chiede un
rimborso non dovuto o in misura eccedente il dovuto, è punito con sanzione
amministrativa dal cento al duecento per cento della somma non spettante.
6. Chiunque, essendovi obbligato, non presenta una
delle dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione di attività , previste
nel primo e terzo comma dell'articolo 35 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o la presenta con indicazioni incomplete o
inesatte tali da non consentire l'individuazione del contribuente o dei luoghi
ove è esercitata l'attività o in cui sono conservati libri, registri,
scritture e documenti è punito con sanzione da lire un milione a lire quattro
milioni. La sanzione è ridotta ad un quinto del minimo se l'obbligato provvede
alla regolarizzazione della dichiarazione presentata nel termine di trenta
giorni dall'invito dell'ufficio.
Art. 6 - Violazione degli obblighi relativi
alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette
all'imposta sul valore aggiunto
1. Chi viola gli obblighi inerenti alla
documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto ovvero all'individuazione di prodotti
determinati è punito con la sanzione amministrativa compresa fra il cento e il
duecento per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente
documentato o registrato nel corso dell'esercizio. Alla stessa sanzione,
commisurata all'imposta, è soggetto chi indica, nella documentazione o nei
registri, una imposta inferiore a quella dovuta.
2. Chi viola obblighi inerenti alla documentazione e
alla registrazione di operazioni non imponibili o esenti è punito con sanzione
amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi
non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva
neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione
amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.
3. Se le violazioni consistono nella mancata emissione
di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero
nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la
sanzione è in ogni caso pari al centocinquanta per cento dell'imposta corrispondente
all'importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse
annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna
operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi
misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva
richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione
amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.
3-bis. Il cedente che non integra il
documento attestante la vendita dei mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, con la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha
assolto l'imposta è punito con la sanzione amministrativa pari al 20 per
cento del corrispettivo della cessione non documentato regolarmente. Il soggetto
che realizza o commercializza i mezzi tecnici e che, nel predisporre,
direttamente o tramite terzi, i supporti fisici atti a veicolare i mezzi stessi,
non indica, ai sensi dell'articolo 74,
primo comma, lettera d), quarto periodo, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972, la denominazione e la partita IVA del soggetto che
ha assolto l'imposta è punito con la sanzione amministrativa pari al 20 per
cento del valore riportato sul supporto fisico non prodotto regolarmente.
Qualora le indicazioni di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), terzo e
quarto periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972 siano non veritiere, le sanzioni di cui ai periodi precedenti del presente
comma sono aumentate al 40 per cento.
4. Nei casi previsti dai commi 1, 2, 3, primo e secondo periodo, e 3-
bis, la sanzione non può essere inferiore a lire un milione.
5. Nel caso di violazione di pi๠obblighi inerenti
alla documentazione e alla registrazione di una medesima operazione, la sanzione
è applicata una sola volta.
6. Chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta
assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, è punito con la sanzione
amministrativa uguale all'ammontare della detrazione compiuta.
7. In caso di acquisto intracomunitario, la sanzione si
applica anche se, in mancanza della comunicazione di cui all'articolo 50, comma
3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, l'operazione è stata assoggettata ad
imposta in altro Stato membro.
8. Il cessionario o il committente che, nell'esercizio
di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia
stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare
da parte dell'altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente
o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al cento per cento
dell'imposta, con un minimo di lire cinquecentomila, sempreché non provveda a
regolarizzare l'operazione con le seguenti modalità :
a) se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi
dalla data di effettuazione dell'operazione, presentando all'ufficio competente
nei suoi confronti, previo pagamento dell'imposta, entro il trentesimo giorno
successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni
prescritte dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, relativo alla fatturazione delle operazioni;
b) se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando
all'ufficio indicato nella lettera a), entro il trentesimo giorno successivo a
quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare
recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta
eventualmente dovuta.
9. Se la regolarizzazione è eseguita, un esemplare del
documento, con l'attestazione della regolarizzazione e del pagamento, è
restituito dall'ufficio al contribuente che deve registrarlo ai sensi
dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633.
9-bis. à^ punito con la sanzione amministrativa compresa fra il
100 e il 200 per cento dell'imposta, con un minimo di 258 euro, il cessionario
o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, non
assolve l'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi mediante il
meccanismo dell'inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni. La medesima sanzione si applica al cedente o prestatore che ha
irregolarmente addebitato l'imposta in fattura omettendone il versamento.
Qualora l'imposta sia stata assolta, ancorché irregolarmente, dal cessionario
o committente ovvero dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto alla
detrazione ai sensi dell'articolo 19
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, la sanzione amministrativa è pari al 3 per cento dell'imposta
irregolarmente assolta, con un minimo di 258 euro, e comunque non oltre 10.000
euro per le irregolarità commesse nei primi tre anni di applicazione delle
disposizioni del presente periodo. Al pagamento delle sanzioni previste nel
secondo e terzo periodo, nonché al pagamento dell'imposta, sono tenuti
solidalmente entrambi i soggetti obbligati all'applicazione del meccanismo
dell'inversione contabile. à^ punito con la sanzione di cui al comma 2 il
cedente o prestatore che non emette fattura, fermo restando l'obbligo per il
cessionario o committente di regolarizzare l'omissione ai sensi del comma 8,
applicando, comunque, il meccanismo dell'inversione contabile.
9-ter. Il cessionario che, nell'esercizio
di imprese, arti o professioni, abbia acquistato mezzi tecnici di cui all'articolo
74, primo comma, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i quali gli
sia stato rilasciato un documento privo dell'indicazione della denominazione e
del soggetto passivo che ha assolto l'imposta o con indicazioni manifestamente
non veritiere, è punito, salva la responsabilità del cedente, con la sanzione
amministrativa pari al 20 per cento del corrispettivo dell'acquisto non
documentato regolarmente semprechè non provveda, entro il quindicesimo giorno
successivo all'acquisto dei mezzi tecnici, a presentare all'ufficio
competente nei suoi confronti un documento contenente i dati relativi all'operazione
irregolare. Nelle eventuali successive transazioni, ciascun cedente deve
indicare nel documento attestante la vendita gli estremi dell'avvenuta
regolarizzazione come risultanti dal documento rilasciato dall'ufficio
competente.
Art. 7 - Violazioni relative alle esportazioni
1. Chi effettua cessioni di beni senza addebito
d'imposta, ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alle cessioni
all'esportazione, è punito con la sanzione amministrativa dal cinquanta al
cento per cento del tributo, qualora il trasporto o la spedizione fuori del
territorio dell'Unione europea non avvenga nel termine ivi prescritto. La
sanzione non si applica se, nei trenta giorni successivi, viene eseguito, previa
regolarizzazione della fattura, il versamento dell'imposta.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica a chi
effettua cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Unione europea
senza addebito d'imposta, ai sensi dell'articolo 38-quater, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se non provvede alla
regolarizzazione dell'operazione nel termine ivi previsto.
3. Chi effettua operazioni senza addebito d'imposta, in
mancanza della dichiarazione d'intento di cui all'articolo 1, primo comma,
lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, è punito con la sanzione
amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta, fermo l'obbligo del
pagamento del tributo. Qualora la dichiarazione sia stata rilasciata in mancanza
dei presupposti richiesti dalla legge, dell'omesso pagamento del tributo
rispondono esclusivamente i cessionari, i committenti e gli importatori che
hanno rilasciato la dichiarazione stessa.
4. E' punito con la sanzione prevista nel comma 3 chi,
in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara all'altro contraente
o in dogana di volersi avvalere della facoltà di acquistare o di importare
merci e servizi senza pagamento dell'imposta, ai sensi dell'articolo 2, comma 2,
della legge 18 febbraio 1997, n. 28, ovvero ne beneficia oltre il limite
consentito. Se il superamento del limite consegue a mancata esportazione, nei
casi previsti dalla legge, da parte del cessionario o del commissionario, la
sanzione è ridotta alla metà e non si applica se l'imposta viene versata
all'ufficio competente entro trenta giorni dalla scadenza del termine per
l'esportazione, previa regolarizzazione della fattura.
4-bis. à^ punito con la sanzione prevista nel comma 3 il cedente o il
prestatore che omette di inviare, nei termini previsti, la comunicazione di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 29
dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1984, n. 17, o la invia con dati incompleti o inesatti
5. Chi, nelle fatture o nelle dichiarazioni in dogana
relative a cessioni all'esportazione, indica quantità , qualità o corrispettivi
diversi da quelli reali, è punito con la sanzione amministrativa dal cento al
duecento per cento dell'imposta che sarebbe dovuta se i beni presentati in
dogana fossero stati ceduti nel territorio dello Stato, calcolata sulle
differenze dei corrispettivi o dei valori normali dei beni. La sanzione non si
applica per le differenze quantitative non superiori al cinque per cento.
CAPO III
DISPOSIZIONI COMUNI ALLE IMPOSTE DIRETTE E ALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
Art. 8 - Violazioni relative al contenuto e
alla documentazione delle dichiarazioni
1. Fuori dei casi previsti negli articoli 1, 2 e 5,
se la dichiarazione ai fini delle imposte dirette o dell'imposta sul valore
aggiunto, compresa quella periodica, non è redatta in conformità al modello
approvato dal Ministro delle finanze ovvero in essa sono omessi o non sono
indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del
contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, nonché
per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e
completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli, si
applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro
milioni. Si applica la
sanzione in misura massima nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per
la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di
settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia
provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da
parte dell'Agenzia delle Entrate.
2. La sanzione prevista dal comma 1 si applica nei casi
di mancanza o incompletezza degli atti e dei documenti dei quali è prescritta
l'allegazione alla dichiarazione, la conservazione ovvero l'esibizione
all'ufficio.
3. Si applica la sanzione amministrativa da lire un
milione a lire otto milioni quando l'omissione o l'incompletezza riguardano gli
elementi previsti nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, relativo alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
3-bis. Quando l'omissione o incompletezza riguarda l'indicazione delle spese e
degli altri componenti negativi di cui all'articolo 110, comma 11, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica una sanzione amministrativa pari
al 10 per cento dell'importo complessivo delle spese e dei componenti negativi
non indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di euro 500 ed un
massimo di euro 50.000.
Art. 9 - Violazioni degli obblighi relativi
alla contabilità
1. Chi non tiene o non conserva secondo le
prescrizioni le scritture contabili, i documenti e i registri previsti dalle
leggi in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto ovvero i
libri, i documenti e i registri, la tenuta e la conservazione dei quali è
imposta da altre disposizioni della legge tributaria, è punito con la sanzione
amministrativa da lire due milioni a lire quindici milioni.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica a chi,
nel corso degli accessi eseguiti ai fini dell'accertamento in materia di imposte
dirette e di imposta sul valore aggiunto, rifiuta di esibire o dichiara di non
possedere o comunque sottrae all'ispezione e alla verifica i documenti, i
registri e le scritture indicati nel medesimo comma ovvero altri registri,
documenti e scritture, ancorché non obbligatori, dei quali risulti con certezza
l'esistenza.
3. La sanzione può essere ridotta fino alla metà del
minimo qualora le irregolarità rilevate nei libri e nei registri o i documenti
mancanti siano di scarsa rilevanza, sempreché non ne sia derivato ostacolo
all'accertamento delle imposte dovute. Essa è irrogata in misura doppia se
vengono accertate evasioni dei tributi diretti e dell'imposta sul valore
aggiunto complessivamente superiori, nell'esercizio, a lire cento milioni.
4. Quando, in esito ad accertamento, gli obblighi in
materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette risultano non
rispettati in dipendenza del superamento, fino al cinquanta per cento, dei
limiti previsti per l'applicazione del regime semplificato per i contribuenti
minori di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, del regime speciale per l'agricoltura di cui
all'articolo 34 dello stesso decreto n. 633 del 1972, ovvero dei regimi
semplificati per l'adempimento degli obblighi documentali e contabili da parte
di esercenti imprese, arti e professioni di cui all'articolo 3, commi 165 e 171,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applica la sanzione amministrativa da
lire cinquecentomila a lire cinque milioni.
5. I soggetti tenuti alla sottoscrizione della dichiarazione dei
redditi e ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP),
che nella relazione di revisione omettono, ricorrendone i presupposti, di
esprimere i giudizi prescritti dall'articolo 2409-ter, terzo comma, del codice
civile, sono puniti, qualora da tali omissioni derivino infedeltà nella
dichiarazione dei redditi o ai fini dell'IRAP, con la sanzione amministrativa
fino al 30 per cento del compenso contrattuale relativo all'attività di
redazione della relazione di revisione e, comunque, non superiore all'imposta
effettivamente accertata a carico del contribuente. In caso di mancata
sottoscrizione della dichiarazione dei redditi o ai fini dell'IRAP si applica,
oltre alla disposizione del precedente periodo, la sanzione amministrativa da
euro 258 a euro 2.065.
Art. 10 - Violazione degli obblighi degli
operatori finanziari
1. Se viene omessa la trasmissione dei dati, delle notizie
e dei documenti
richiesti ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numero
7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo
51,
secondo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 nell'esercizio dei poteri inerenti all'accertamento delle
imposte dirette o dell'imposta sul valore aggiunto ovvero i documenti trasmessi
non rispondono al vero o sono incompleti, si applica la sanzione amministrativa
da lire quattro milioni a lire quaranta milioni. Si considera omessa la
trasmissione non eseguita nel termine prescritto. La sanzione è ridotta alla
metà se il ritardo non eccede i quindici giorni.
1-bis. La sanzione prevista
al comma 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi di comunicazione
previsti dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica nel caso
di violazione degli obblighi inerenti alle richieste rivolte alle società ed
enti di assicurazione e alle società ed enti che effettuano istituzionalmente
riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attività di gestione ed
intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, nonché all'Ente poste
italiane.
3. Fino a prova contraria, si presume che autori della
violazione siano coloro che hanno sottoscritto le risposte e, in mancanza di
risposta, i legali rappresentanti della banca, società o ente.
4. All'irrogazione delle sanzioni provvede l'ufficio
nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente al quale
si riferisce la richiesta.
Art. 11 - Altre violazioni in materia di
imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto
1. Sono punite con la sanzione amministrativa da
lire cinquecentomila a lire quattro milioni le seguenti violazioni:
a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla
legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza
al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento
in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali
comunicazioni con dati incompleti o non veritieri;
b) mancata restituzione dei questionari inviati al
contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di cui alla precedente lettera
a) o loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere;
c) inottemperanza all'invito a comparire e a qualsiasi
altra richiesta fatta dagli uffici o dalla Guardia di finanza nell'esercizio dei
poteri loro conferiti.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo
che il fatto non costituisca infrazione pi๠gravemente punita, per il compenso
di partite effettuato in violazione alle previsioni del codice civile ovvero in
caso di mancata evidenziazione nell'apposito prospetto indicato negli articoli 3
e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
[3. abrogato]
4. L'omessa presentazione degli elenchi di cui
all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ovvero la loro
incompleta, inesatta o irregolare compilazione sono punite con la sanzione da
lire un milione a lire due milioni per ciascuno di essi, ridotta alla metà in
caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta inviata dagli
uffici abilitati a riceverla o incaricati del loro controllo. La sanzione non si
applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a
seguito di richiesta.
4-bis. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze e delle
differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro di cui all'articolo 5-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonché delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a
cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 24 settembre 2002 n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265,
è punita con la
sanzione amministrativa del 10 per cento delle minusvalenze la cui comunicazione
è omessa, incompleta o infedele, con un minimo di 500
euro ed un massimo di 50000 euro.
5. L'omessa installazione degli apparecchi per
l'emissione dello scontrino fiscale previsti dall'articolo 1 della legge 26
gennaio 1983, n. 18, è punita con la sanzione amministrativa da lire due
milioni a lire otto milioni.
[6. abrogato]
7. In caso di violazione delle prescrizioni di cui
all'articolo 53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si applica la sanzione
da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.
Art. 12 - Sanzioni accessorie in materia di
imposte dirette ed imposta sul valore aggiunto
1. Quando è irrogata una sanzione amministrativa
superiore a lire cento milioni e la sanzione edittale prevista per la pi๠grave
delle violazioni accertate non è inferiore nel minimo a ottanta milioni e nel
massimo a centosessanta milioni di lire, si applica, secondo i casi, una delle
sanzioni accessorie previste nel decreto legislativo recante i princìpi
generali per le sanzioni amministrative in materia tributaria, per un periodo da
uno a tre mesi. La durata delle sanzioni accessorie può essere elevata fino a
sei mesi, se la sanzione irrogata è superiore a lire duecento milioni e la
sanzione edittale prevista per la pi๠grave violazione non è inferiore nel
minimo a centosessanta milioni di lire.
2. Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un
quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la
ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, anche se non sono state
irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del
citato decreto legislativo n. 472 del 1997, è disposta la
sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un
periodo da tre giorni ad un mese. In deroga all'articolo 19, comma 7,
del medesimo decreto legislativo n. 472
del 1997, il provvedimento di
sospensione è immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo dei
corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000
la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi.
2-bis. La sospensione di cui al comma 2 è disposta dalla
direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per
territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Gli
atti di sospensione devono essere notificati, a pena di decadenza,
entro sei mesi da quando è stata contestata la quarta violazione.
2-ter. L'esecuzione e la verifica dell'effettivo adempimento delle
sospensioni di cui al comma 2 è effettuata dall'Agenzia delle
entrate, ovvero dalla Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 63
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2-quater. L'esecuzione della sospensione di cui al comma 2
è assicurata con il sigillo dell'organo procedente e con le
sottoscrizioni del personale incaricato.
2-quinquies. La sospensione di cui al comma 2 è
disposta anche nei confronti dei soggetti esercenti i posti e apparati pubblici
di telecomunicazione e nei confronti dei rivenditori agli utenti finali dei
mezzi tecnici di cui all'articolo 74,
primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, ai quali, nel corso di dodici mesi, siano state contestate tre
distinte violazioni dell'obbligo di regolarizzazione dell'operazione di
acquisto di mezzi tecnici ai sensi del comma 9-ter dell'articolo 6.
2-sexies . Qualora siano state contestate a carico di soggetti
iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, nel corso di un
quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il
documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, è disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione
dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni ad
un mese. In caso di recidiva, la sospensione è disposta per un
periodo da quindici giorni a sei mesi. In deroga all'articolo 19,
comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il
provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Gli atti di
sospensione sono comunicati all'ordine professionale ovvero al
soggetto competente alla tenuta dell'albo affinchè ne sia data
pubblicazione sul relativo sito internet. Si applicano le
disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter .
2-septies . Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 2-sexies
siano commesse nell'esercizio in forma associata di attività professionale, la sanzione accessoria di cui al medesimo comma è
disposta nei confronti di tutti gli associati.
3. Se è accertata l'omessa installazione degli
apparecchi misuratori previsti dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n.
18, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attività nei locali ad essa destinati per un periodo da quindici giorni a
due mesi. In caso di recidiva, la sospensione è disposta da due a sei mesi.
4. In caso di recidiva nelle violazioni previste
dall'articolo 10, l'autore delle medesime è interdetto dalle cariche di
amministratore della banca, società o ente per un periodo da tre a sei mesi.
TITOLO II
SANZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE
Art. 13 - Ritardati od omessi versamenti
diretti
1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle
prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il
versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione,
detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto,
ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta
per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione
di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della
dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza
detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a
quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto
dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un
quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Identica sanzione si applica nei
casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e
36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633.
2. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la
sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato
pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.
3. Le sanzioni previste nel presente articolo non si
applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o
concessionario diverso da quello competente.
Art. 14 - Violazioni dell'obbligo di
esecuzione di ritenute alla fonte
1. Chi non esegue, in tutto o in parte, le ritenute
alla fonte è soggetto alla sanzione amministrativa pari al venti per cento
dell'ammontare non trattenuto, salva l'applicazione delle disposizioni
dell'articolo 13 per il caso di omesso versamento.
Art. 15 - Incompletezza dei documenti di
versamento
1. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i
versamenti diretti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione
del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica
la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione.
2. Il concessionario per la riscossione è tenuto a
comunicare l'infrazione all'ufficio o all'ente impositore.
TITOLO III
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 16 - Abrogazione di norme
1. Sono abrogati:
a) gli articoli da 41 a 49, 58, 61, primo comma, primo
periodo, limitatamente alle parole "o del separato avviso di cui al terzo
comma dell'articolo 58", e secondo periodo, 73-bis, commi quarto e quinto,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) gli articoli da 46 a 55 e 57, ultimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
c) gli articoli da 92 a 96, 97, ad eccezione del sesto
comma, e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602;
d) l'articolo 8, commi dal quarto al nono, della legge
10 maggio 1976, n. 249, aggiunti dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n.
71;
e) l'articolo 2, ad eccezione dei commi settimo e
ottavo, della legge 26 gennaio 1983, n. 18;
f) l'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 27 aprile
1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165;
g) l'articolo 54, ad eccezione del comma 8, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1993, n. 427;
h) l'articolo 34, commi 2 e 3 del decreto-legge 23
febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85.
2. E' altresì abrogata ogni altra disposizione in
contrasto con il presente decreto.
Art. 17 - Entrata in vigore
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore
il 1° aprile 1998.
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Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi