CIRCOLARE N. 26/E  
  				
 
  			
 
  			 
  					Roma, 13 luglio 2022 
  					
 
  				
 
  				
OGGETTO: chiarimenti in tema di esterometro  
  					
 
  				
 
  			
 
  			
 
  			
 
  			
 
  			
 
  			
 
  			
 
  			
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INDICE 
  				
 
  			
PREMESSA .......................................................................................................................................... 3 
  			
1. AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ESTEROMETRO ......................................................... 4 
  			
2. REGOLE DI COMPILAZIONE DEI FILE XML PER LA TRASMISSIONE DEI DATI 
  				DELLE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE ...................................................................... 8 
  			
3. CONSERVAZIONE ................................................................................................................... 18 
  			
 
  			
 
  			
 3 
  			
Premessa 
  				
Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito alle nuove 
  			
regole di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. 
  			
"esterometro"), introdotte dalla legge di bilancio 2021 a decorrere dal 1° luglio 
  			
20221. 
  			
In particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 
  			
5 agosto 2015, n. 127, come sostituito dall'articolo 12 del decreto-legge 21 giugno 
  			
2022, n. 73, in corso di conversione, «I soggetti passivi di cui al comma 3 
  				
trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle 
  				
operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso 
  				
e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata 
  				
emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute 
  				
fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3, nonché quelle, 
  				
purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, 
  				
relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in 
  				
Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del Presidente della 
  				
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La trasmissione telematica è effettuata 
  				
trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Con 
  				
riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui al 
  				
primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di 
  				
interscambio secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle medesime 
  				
operazioni:  
  				
a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei 
  				
confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i 
  				
termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;  
  				
                                                 
  			1 Si rammenta che il termine inizialmente previsto dall'articolo 1, comma 1103, della legge 30 dicembre 
  			2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) per la decorrenza delle modifiche in tema di esterometro (1° gennaio 
  			2022) è stato sostituito dall'articolo 5, comma 14-ter, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, 
  			con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, risultando fissato al 1° luglio 2022. Termine in 
  			ultimo confermato dall'articolo 12 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, in corso di conversione. 
 4 
  			
b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da 
  				
soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo 
  				
giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante 
  				
l'operazione o di effettuazione dell'operazione». 
  			
Al riguardo, di seguito si fornisce risposta ai quesiti posti dalle associazioni 
  			
di categoria concernenti taluni aspetti interpretativi della norma appena citata. 
  			
 
  			
1. Ambito di applicazione dell'esterometro 
  				
 
  			1.1) D: Si chiede se la trasmissione dei dati riguardi solo le operazioni tra 
  				
operatori economici oppure anche le operazioni con i privati consumatori.  
  				
R: Fermo restando che l'articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015 
  			
non contiene una espressa indicazione al riguardo, si ritiene che la trasmissione 
  			
debba avere ad oggetto tutte le operazioni con soggetti esteri, ivi compresi i 
  			
consumatori [in quest'ultimo caso, peraltro, stante la lettera a) del medesimo 
  			
comma, solo ove il corrispettivo dell'operazione sia comunque certificato, tramite 
  			
fattura o altro documento]. 
  			
L'evoluzione normativa del c.d. "esterometro", a partire dall'articolo 21 del 
  			
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 
  			
luglio 2010, n. 122 - articolo abrogato dalle medesime previsioni che hanno 
  			
introdotto la trasmissione telematica dei dati di cui al d.lgs. n. 127 (cfr. l'articolo 
  			
1, comma 916, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) - dimostra  come la ratio 
  			
dell'adempimento non sia più da identificare nel mero controllo delle operazioni 
  			
rilevanti ai fini IVA effettuate tra soggetti passivi, ma nel monitoraggio di tutte 
  			
quelle in cui una delle parti è "estera". 
  			
Né potrebbe valere, in senso contrario, la diversa locuzione utilizzata 
  			
nell'articolo 3, comma 1, del d.lgs. n. 127 - dove si parla di «soggetti residenti o
 5 
  			
stabiliti nel territorio dello Stato» - rispetto al comma 3-bis, che si riferisce ai soli 
  			
"non stabiliti". 
  			
La prima, infatti, individua gli operatori economici che sono tenuti alla 
  			
fatturazione elettronica tramite sistema di interscambio (SdI), ma non fornisce 
  			
indicazioni sulla qualificazione soggettiva delle controparti per l'esterometro (in 
  			
riferimento a quest'ultimo non si parla, ad esempio, di "soggetti passivi" non 
  			
stabiliti). 
  			
Ciò indipendentemente dal fatto che l'aggettivo richiamato ("stabiliti") è 
  			
comunque utilizzato dal legislatore italiano e comunitario anche in riferimento alle 
  			
persone fisiche (si veda, ad esempio, il decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, 
  			
attuativo della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio), 
  			
costituendo dunque una locuzione ampia, comprensiva, nel caso di specie, di tutti 
  			
i soggetti (professionali e non, persone fisiche o meno).  
  			
Va, altresì, aggiunto che una diversa interpretazione comporterebbe una 
  			
disparità di trattamento rispetto a quelle situazioni in cui l'adempimento è 
  			
comunque assolto, seppure per equivalente, come avviene nelle ipotesi di acquisti 
  			
effettuati dai viaggiatori extra UE ai sensi dell'articolo 38-quater del decreto del 
  			
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA) (si veda, sul 
  			
punto, la risposta ad istanza di consulenza giuridica n. 8, pubblicata il 7 febbraio 
  			
2019). 
  			
 
  			
1.2) D: Si chiede se la trasmissione dei dati riguardi solo le operazioni 
  				rilevanti ai fini IVA oppure qualsiasi operazione intercorsa con soggetti esteri.  
  				
R: Si è già osservato con riferimento al quesito che precede, come 
  			
l'adempimento in esame non sia più legato alla rilevanza IVA delle operazioni 
  			
poste in essere.
 6 
  			
Sul punto, peraltro, la scrivente si è già espressa in precedenti documenti di 
  			
prassi e risposte rese a specifiche istanze dei contribuenti, ove è stato sostenuto che 
  			
«A differenza dell'obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT di cui 
  				
all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, 
  				
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 - previsto, tra l'altro, per i 
  				
soggetti passivi IVA italiani che effettuano scambi di beni comunitari e/o di servizi 
  				
"generici" con altri soggetti passivi IVA di altri Stati membri - l'invio in esame 
  				
("esterometro") riguarda tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso 
  				
e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, senza ulteriori limitazioni. Ai 
  				
fini, infatti, dell'adempimento di detto obbligo comunicativo: 
  			
? è rilevante solo la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia, 
  				
indipendentemente dalla natura dello stesso; 
  				
? non è significativo il fatto che l'operazione sia o meno rilevante, ai fini IVA, 
  					
nel territorio nazionale. (enfasi aggiunta, ndr.)» (così, testualmente, la risposta n. 
  			
85 del 27 marzo 2019. Nello stesso senso, cfr., già la circolare 17 giugno 2019, n. 
  			
14/E, paragrafo 4.2 e la successiva risposta n. 91, pubblicata l'11 marzo 2020). 
  			
Tale interpretazione va confermata anche in questa sede, fermo restando, 
  			
alla luce delle modifiche in ultimo recate dall'articolo 12 del d.l. n. 73 del 2022, 
  			
che gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia 
  			
(ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto IVA) costituiscono oggetto di 
  			
comunicazione solo quando di importo superiore ad euro 5.000 (ammontare che, 
  			
in assenza di specificazioni da parte del legislatore, si ritiene comprensivo 
  			
dell'eventuale imposta). 
  			
Si rinvia alle Specifiche Tecniche allegate al provvedimento del Direttore 
  			
dell'Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018 ed ai relativi 
  			
aggiornamenti, nonché alla "GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLE 
  			
FATTURE ELETTRONICHE E DELL'ESTEROMETRO" disponibile 
  			
nell'apposita sezione del sito istituzionale della scrivente 
  			
("www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/aree-tematiche/fatturazione-
 7 
  			
elettronica") per tutti i dettagli e gli accorgimenti atti alla corretta compilazione 
  			
dei file contenenti i dati da trasmettere. 
  			
 
  			
1.3) D: Si chiede se tra i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati 
  				rientrino anche gli enti non commerciali compresi gli enti del terzo settore, 
  				soggetti passivi IVA, per gli acquisti inerenti le attività istituzionali, e coloro 
  				che si avvalgono del regime di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 
  				23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. "forfetari"). 
  				
R: Va preliminarmente ricordato che in ragione delle recenti modifiche 
  			
introdotte dall'articolo 18 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con 
  			
modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, dal 1° luglio 2022 la regola 
  			
generale in materia di documentazione delle operazioni, ossia la fatturazione 
  			
elettronica via SdI, non prevede più deroghe di ordine soggettivo, applicandosi a 
  			
tutti coloro che svolgono attività d'impresa, arte o professione. 
  			
In particolare, l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 
  			
127 del 2015 prevede che «3. Al fine di razionalizzare il procedimento di 
  				
fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi 
  				
effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative 
  				
variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema 
  				
di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. [...]». 
  			
L'estensione in corso d'anno a soggetti prima esclusi - tipicamente chi si 
  			
avvale del regime di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 
  			
2014, n. 190 (c.d. "forfetari") e coloro «che hanno esercitato l'opzione di cui agli 
  				
articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398» (secondo la formulazione 
  			
prima vigente) - ha spinto il legislatore ad una certa gradualità, stabilendo 
  			
comunque che per costoro l'obbligo valga «[...] a partire dal 1° luglio 2022 per i 
  				
soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito
 8 
  			
compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° 
  				
gennaio 2024 per i restanti soggetti» (cfr. l'articolo 18, comma 3, del d.l. n. 36). 
  			
Quindi, dal 1° gennaio 2024 l'obbligo non sconterà più alcuna deroga di 
  			
ordine soggettivo. 
  			
Alla luce di quanto sopra e nei limiti accennati, forfetari ed enti non 
  			
commerciali, compresi quelli del terzo settore, dal 1° luglio 2022, rientrando tra i 
  			
soggetti passivi di cui all'articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 127, sono tenuti anche 
  			
alla trasmissione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni 
  			
di servizi effettuate/ricevute verso/da soggetti esteri. Va osservato, peraltro, in 
  			
riferimento agli enti non commerciali, che come in passato l'obbligo riguarderà le 
  			
sole operazioni realizzate nella sfera commerciale dell'ente. 
  			
  
  			
2. Regole di compilazione dei file xml per la trasmissione dei dati delle 
  				operazioni transfrontaliere 
  				
 
  			
2.1) D: Deve esserci coincidenza tra i dati indicati nelle fatture con l'estero 
  				e quelli trasmessi a SdI? Si chiede inoltre di conoscere quali siano i dati della 
  				fattura che devono essere inviati a SdI e di precisare se tra i dati da 
  				trasmettere ricada anche la descrizione dell'operazione. 
  				
R: Dal 1° luglio 2022 la nuova modalità di trasmissione dei dati delle 
  			
operazioni transfrontaliere prevede che, per ogni operazione, venga trasmesso al 
  			
Sistema di Interscambio il file xml conforme alle Specifiche Tecniche versione 1.7 
  			
pubblicate con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 
  			
374343 del 23 dicembre 2021 e, di conseguenza, su tale file lo SdI effettuerà gli 
  			
usuali controlli formali previsti nelle medesime specifiche, tra cui la verifica della 
  			
compilazione di tutti i campi obbligatori della fattura (ex articolo 21 del decreto 
  			
IVA).
 9 
  			
Conseguentemente, in riferimento a tutte le operazioni attive (cessioni di 
  			
beni e prestazioni di servizi) poste in essere dagli operatori nazionali verso soggetti 
  			
esteri, accompagnate dall'emissione di una fattura o altra documentazione che 
  			
certifichi il relativo corrispettivo - nonché per le operazioni passive (acquisti) nelle 
  			
quali va emesso un documento sostanzialmente coincidente con le citate fatture 
  			
(cfr. le varie ipotesi di autofatturazione) - per i campi obbligatori [si pensi alla 
  			
«natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione» 
  			
di cui all'articolo 21, comma 2, lettera g), del decreto IVA] occorrerà mantenere 
  			
coerenza tra i dati presenti nel documento (emesso extra SdI) e quelli riportati nel 
  			
file xml da trasmettere a SdI.  
  			
Qualora, per generare il file XML da trasmettere a SdI per l'esterometro 
  			
non si utilizzi il medesimo software che si usa per generare le fatture elettroniche 
  			
da emettere verso cessionari/committenti residenti o stabiliti in Italia, il campo 
  			
2.2.1.4   
  			
la parola "BENI" ovvero la parola "SERVIZI" o, se nella fattura sono riportati sia 
  			
beni che servizi, le parole "BENI E SERVIZI", rinviando, altresì, alla descrizione 
  			
contenuta nella fattura emessa. Tale impostazione è, peraltro, coerente con quanto 
  			
accade, in genere, per le operazioni attive tracciate con documento di trasporto, per 
  			
le quali la «fattura differita può contenere, in luogo del dettaglio delle operazioni, 
  				
anche solo l'indicazione della data e del numero del documento di trasporto o del 
  				
documento idoneo avente le caratteristiche determinate con D.P.R. 14 agosto 
  				
1996, n. 472» (cfr la circolare n. 18/E del 24 giugno 2014, quesito 1.1). 
  			
Quanto alle ulteriori operazioni passive, ossia quelle che danno luogo 
  			
all'integrazione di un documento ricevuto, anche ai fini della più ampia 
  			
semplificazione nei limiti consentiti dal legislatore, si ritiene che la coerenza non 
  			
debba consistere in una perfetta coincidenza delle informazioni, potendo i dati 
  			
essere riportati in maniera più sintetica qualora vi sia omogeneità tra i beni/servizi 
  			
acquistati. Pertanto, anche per generare il file XML in cui riportare i dati della 
  			
fattura ricevuta dal soggetto estero e da trasmettere a SdI per l'esterometro, il
 10 
  			
campo 2.2.1.4   
  			
riportando la parola "BENI" ovvero la parola "SERVIZI" o, se nella fattura sono 
  			
riportati sia beni che servizi, le parole "BENI E SERVIZI", rinviando, come per le 
  			
operazioni attive, alla descrizione contenuta nel documento di dettaglio ricevuto.  
  				
 
  				
2.2) D: Si chiede di chiarire il termine entro il quale devono essere 
  				trasmessi i dati delle operazioni attive verso l'estero. 
  				
R: Si è già ricordato in premessa che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, 
  			
del d.lgs. n 127, dal 1° luglio 2022: 
  			
«a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei 
  				
confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i 
  				
termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi; 
  				
b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da 
  				
soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo 
  				
giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante 
  				
l'operazione o di effettuazione dell'operazione». 
  			
Non vi è dunque un termine unico, fisso, ma "mobile", legato a quello di 
  			
emissione dei documenti che certificano i corrispettivi delle operazioni o, 
  			
comunque, per gli acquisti, laddove tali documenti manchino oppure non siano 
  			
tempestivi, a quello in cui le operazioni stesse si considerano effettuate. 
  			
Così, volendo esemplificare senza alcuna pretesa di esaustività, si ha che in 
  			
ipotesi di cessioni intracomunitarie - per le quali «è emessa fattura a norma 
  				
dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 
  				
633, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione 
  				
dell'operazione» (cfr. l'articolo 46 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, 
  			
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427) - la 
  			
trasmissione dei dati deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello 
  			
di effettuazione dell'operazione.
 11 
  			
Ciò, sembra opportuno precisare, anche qualora la fattura venga emessa in 
  			
un momento diverso, pur nei limiti normativamente previsti (si pensi ad una 
  			
cessione effettuata il 1° ottobre 2022, con fattura emessa il 31 dello stesso mese ed 
  			
invio dei dati operato il 10 di novembre 2022). 
  			
Lo stesso dicasi «per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti 
  				
nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea non soggette 
  				
all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter» [si veda l'articolo 21, comma 4, lettera c), 
  			
del decreto IVA]. 
  			
I dati delle cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano 
  			
effettuate fuori dell'Unione europea, quando non sono soggette all'imposta ai sensi 
  			
degli articoli da 7 a 7-septies del decreto IVA - normalmente fatturate ex articolo 
  			
21, comma 6-bis del medesimo decreto nei termini "ordinari" previsti da tale 
  			
norma (ossia «entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione») - sono 
  			
invece trasmessi secondo la documentazione di queste operazioni (e quindi, 
  			
ordinariamente, entro i citati dodici giorni). 
  			
Qualora, invece, si parli di acquisti - si pensi, ad esempio, ai servizi ricevuti 
  			
da un soggetto extra UE - in assenza di un documento comprovante l'operazione 
  			
o laddove questo non pervenga tempestivamente, la trasmissione dovrà comunque 
  			
avvenire entro il giorno quindici del mese successivo all'effettuazione 
  			
dell'operazione, da individuarsi ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto IVA 
  			
(e, quindi, per rimanere al caso ipotizzato, il «momento in cui sono ultimate ovvero, 
  				
se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. 
  				
Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo è pagato in 
  				
tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, 
  				
limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento.» [cfr. il comma 6]). 
  			
 
  			
2.3) D: Esportazioni/importazioni. Il provvedimento n. 293384 del 28 
  				ottobre scorso a pagina 2 conferma la facoltà di trasmissione dei dati delle 
 12 
  			
operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale. Le relative 
  				Specifiche Tecniche, a pagina 104 e 105 indicano che tali operazioni non 
  				debbano essere inviate. Si chiede se vi sia un divieto in tal senso. 
  				
R: Non esiste alcun divieto, ma vi è assenza dell'obbligo. 
  			
In questo senso vanno lette le indicazioni contenute nelle Specifiche 
  			
Tecniche, versione 1.7 in vigore dal 1° luglio 2022, ove è riportato che la 
  			
«comunicazione dei dati delle operazioni passive non deve essere effettuata se è 
  				
stata emessa una bolletta doganale o ricevuta una fattura elettronica transitata 
  				
per SDI.».  
  			
Come ricordato in premessa, infatti, in base all'articolo 1, comma 3-bis,del 
  			
d.lgs. n. 127 del 2015, «I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono 
  				
telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione 
  				
di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non 
  				
stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una 
  				
bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture 
  				
elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3, nonché quelle, purché di 
  				
importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad 
  				
acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi 
  				
degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 
  				
1972, n. 633. ». 
  			
Bolletta doganale e fattura elettronica via SdI escludono quindi che vi sia 
  			
un (ulteriore) obbligo di assolvere alla trasmissione dei dati. Ciò anche al fine di 
  			
evitare duplicazioni delle informazioni trasmesse e poi messe a disposizione dei 
  			
contribuenti (come previsto, ad esempio, dall'articolo 4 del d.lgs. n. 127 del 2015). 
  			
Rischio di duplicazione cui si sottopone chi invia nuovamente i dati, nonostante la 
  			
non obbligatorietà della trasmissione degli stessi.  
  			
 13 
  			
2.4) D: Emissione di fattura anticipata: La nuova disciplina dispone che 
  				la trasmissione dei dati relativi alle operazioni attive avvenga entro i termini 
  				di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi. La 
  				norma non contempla la fattispecie dell'emissione della fattura anticipata che 
  				determina l'effettuazione dell'operazione. In taluni casi in cui la fattura verrà 
  				creata contestualmente al file xml, quindi, vi sarà l'automatica trasmissione 
  				del dato ma nei casi in cui questo non avvenga si chiede se, in via 
  				interpretativa, si possa ritenere che la trasmissione dei dati delle fatture 
  				anticipate possa avvenire entro il termine disposto per l'annotazione 
  				dell'operazione nei registri IVA (15 del mese successivo a quello di 
  				effettuazione, articolo 47, comma 4, del D.L. n. 331/93).  
  				
R: Si è già detto che in base all'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 
  			
3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015, la trasmissione dei dati relativi alle operazioni 
  			
attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) svolte nei confronti di soggetti non 
  			
stabiliti nel territorio dello Stato «è effettuata entro i termini di emissione delle 
  				
fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi». 
  			
A fronte del dato letterale, che non collega la trasmissione all'annotazione 
  			
dei documenti - la quale potrebbe peraltro avvenire anche a distanza di tempo e 
  			
comporterebbe quasi certamente uno slittamento in avanti del relativo termine 
  			
senza alcuna indicazione del legislatore in tal senso - non si condivide 
  			
l'interpretazione prospettata. 
  			
 
  			
2.5) D: Qual è la valenza ai fini fiscali dei file xml con codice documento 
  				TD17, TD18 e TD19? 
  				
R: I file richiamati, unitamente alle ricevute generate da SdI al momento del 
  			
loro invio/ricezione, costituiscono prova dell'avvenuta trasmissione e di 
  			
adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 
  			
del 2015.
 14 
  			
Va notato, tuttavia, che tra i documenti richiamati sussiste una differenza a 
  			
seconda che siano utilizzati a fini integrativi oppure sostitutivi delle fatture. 
  			
In tali ultimi casi (fini sostitutivi) - tipicamente legati all'acquisto di servizi 
  			
o beni da un soggetto extra UE ex articolo 17, comma 2, primo periodo, del decreto 
  			
IVA, di cui rispettivamente ai tipi documento TD17 
  			
("INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO SERVIZI 
  			
DALL'ESTERO") e TD19 ("INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER 
  			
ACQUISTO DI BENI EX ART. 17 C.2 D.P.R. 633/72") - i file costituiscono ad 
  			
ogni effetto "autofatture", con tutto quanto ne consegue (a livello probatorio, di 
  			
oneri di conservazione, ecc.). 
  			
Nei casi ulteriori, per i quali esistono documenti originari (fatture o altri che 
  			
vadano considerati tali in base all'articolo 218 della direttiva n. 2006/112/CE), 
  			
fermo l'assolvimento dell'obbligo integrativo degli stessi e di quello comunicativo 
  			
voluto dall'articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127, i file trasmessi non 
  			
sostituiscono i citati documenti originari (si pensi, alle cessioni o alle prestazioni 
  			
di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro 
  			
dell'Unione europea di cui all'articolo 17, comma 2, secondo periodo, del decreto 
  			
IVA, da trasmettere rispettivamente con tipo documento TD19 e TD17, nonché 
  			
agli acquisti intracomunitari, da trasmettere con tipo documento TD18). 
  			
 
  				
2.6) D: La procedura di trasmissione dei dati delle operazioni passive consente 
  				di assolvere anche agli obblighi ex articolo 17, comma 2, del DPR n. 633/1972? 
  				
R: Sì, secondo quanto indicato in risposta al quesito precedente la 
  			
trasmissione dei dati con le relative tipologie di documento consente anche di 
  			
assolvere agli obblighi di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto IVA. 
  			
 15 
  			
2.7) D: È obbligatorio assolvere agli obblighi di 
  				integrazione/autofatturazione mediante la procedura di trasmissione dei dati 
  				tramite file xml con codice documento TD17, TD18 e TD19? 
  				
R: Si richiamano le risposte ai quesiti precedenti, ricordando che gli 
  			
obblighi di cui si parla (integrazione di un documento ricevuto e autofatturazione, 
  			
da un lato, esterometro dall'altro), sono tra loro autonomi, seppure un unico 
  			
adempimento possa, in taluni casi, soddisfare entrambi. 
  			
Non vi è, dunque, obbligo di assolvere ai doveri di 
  			
integrazione/autofatturazione mediante la procedura di trasmissione dei dati 
  			
tramite file xml utilizzando i tipo documento TD17, TD18 e TD19 (tale 
  			
integrazione/autofattura potrebbe, ad esempio, anche avvenire in forma analogica), 
  			
ma il mancato/tardivo invio dei dati con le modalità indicate nel più volte citato 
  			
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 
  			
2018 e nelle Specifiche Tecniche ad esso allegate costituisce violazione 
  			
dell'articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015. 
  			
Sembra peraltro opportuna una precisazione relativa ad un caso peculiare, 
  			
legato alle operazioni con San Marino. 
  			
Nello specifico, il decreto ministeriale 21 giugno 2021 ("Disciplina agli 
  			
effetti dell'imposta sul valore aggiunto dei rapporti di scambio tra la Repubblica 
  			
italiana e la Repubblica di San Marino."), all'articolo 8, comma 1, prevede che: 
  			
«1. Se la fattura elettronica emessa ai sensi dell'art. 6 [i.e. emessa «da operatori 
  				
economici muniti di numero di identificazione agli stessi attribuito dalla 
  				
Repubblica di San Marino, per le cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio 
  				
italiano accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a 
  				
identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione»] non indica 
  				
l'ammontare dell'IVA dovuta in correlazione al tipo di beni ceduti e al 
  				
corrispettivo delle operazioni poste in essere, l'operatore economico italiano al 
  				
quale la fattura è stata recapitata tramite SDI assolve l'imposta ai sensi dell'art.
 16 
  			
17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, 
  				
indicando l'ammontare dell'imposta dovuta con le modalità previste dall'Agenzia 
  				
delle entrate per l'integrazione delle fatture elettroniche.». 
  			
Al riguardo, si ritiene che in tale fattispecie il soggetto italiano che riceve 
  			
via SdI la fattura elettronica da quello sammarinese debba trasmettere a SdI un file 
  			
con tipo documento TD19 compilando l'aliquota e l'imposta da registrare in 
  			
contabilità. 
  			
 
  			
2.8) D: In caso di tardiva trasmissione dei dati delle operazioni passive 
  				si concretizza anche il tardivo assolvimento dell'imposta tramite 
  				integrazione/autofattura? 
  				
R: In linea generale, no. 
  			
Fermo restando che occorre tenere distinta l'integrazione della 
  			
fattura/documento ricevuto, dall'"autofatturazione" - la quale presuppone 
  			
l'assenza del documento originario (cfr. le risposte ai quesiti precedenti) - in 
  			
entrambi i casi il tardivo assolvimento dell'imposta costituisce violazione legata al 
  			
mancato tempestivo versamento dell'IVA eventualmente dovuta (cfr. gli articoli 6 
  			
e 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471), autonoma rispetto alla 
  			
tardiva (od omessa) trasmissione dei dati delle operazioni con l'estero (si veda 
  			
l'articolo 11, comma 2-quater, del medesimo d.lgs. n. 471 del 1997).  
  			
 
  			
2.9) D: A seguito della modifica della tempistica di trasmissione dei dati 
  				delle fatture passive si devono ritenere modificate anche le tempistiche degli 
  				altri adempimenti relativi all'emissione delle fatture, all'assolvimento 
  				dell'imposta e all'annotazione delle fatture nei registri IVA? 
  				
R: No. Le modifiche normative ricordate nelle risposte precedenti, in merito 
  			
alla trasmissione dei dati delle operazioni con soggetti esteri, non hanno modificato
 17 
  			
le ulteriori previsioni in tema di emissione e registrazione delle fatture o di 
  			
liquidazione dell'IVA. 
  			
 
  			
2.10) D: Il momento in cui si trasmettono i dati delle operazioni passive 
  				ha rilevanza fiscale? 
  				
R: Fermo quanto osservato in risposta ai quesiti precedenti [si vedano, ad 
  			
esempio, le domande 2.5) e 2.7)], in linea generale il momento in cui si trasmettono 
  			
i dati avrà rilevanza ai soli fini dell'assolvimento del relativo obbligo e delle 
  			
correlate sanzioni in caso di inadempimento (cfr. il già citato articolo 11, comma 
  			
2-quater, del d.lgs. n. 471 del 1997). Restano, dunque, autonomamente 
  			
sanzionabili le eventuali diverse violazioni degli obblighi di fatturazione, 
  			
registrazione, liquidazione dell'imposta. 
  			
 
  			
2.11) D: Il momento in cui si trasmettono i dati sulle operazioni passive 
  				incide sulla detrazione dell'IVA sugli acquisti? 
  				
R: Di per sé no. Restano ferme sul punto le previsioni normative in essere 
  			
ed i relativi chiarimenti resi (si vedano, in generale, gli articoli 19 e ss. del decreto 
  			
IVA, nonché la circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018).  
  			
Tuttavia, è evidente che la rilevanza ai fini dell'esercizio del diritto alla 
  			
detrazione dell'IVA potrà manifestarsi laddove la trasmissione dei dati avvenga 
  			
utilizzando tipologie di documenti che assolvono agli obblighi di autofatturazione 
  			
in sostituzione della stessa [cfr. la risposta al quesito 2.5)]. 
  			
In simili ipotesi, la tardiva autofatturazione e conseguente annotazione nei 
  			
registri IVA esplicherebbe i suoi effetti sulla detrazione dell'imposta, impedendola 
  			
sino al corretto adempimento. 
  			
 18 
  			
3. Conservazione  
  				
 
  			
3.1) D: Si chiede all'Agenzia di chiarire se la nuova disciplina di 
  				trasmissione dei dati incida sugli obblighi e sulle modalità di conservazione 
  				delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere. 
  				
R: L'articolo 39, comma 3, del decreto IVA, prevede, tra l'altro, che «I registri, 
  				
i bollettari, gli schedari e i tabulati, nonché le fatture, le bollette doganali e gli 
  				
altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma 
  				
dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 
  				
600. Le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità 
  				
alle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai 
  				
sensi dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 [i.e., 
  			
in particolare, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 
  			
2014, ndr.]. Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono 
  				
essere conservate elettronicamente. [...]». 
  			
A seguito delle modifiche recate all'esterometro, la norma non è stata oggetto 
  			
di intervento da parte del legislatore. 
  			
Volendo sintetizzare l'attuale quadro normativo, deve dunque dirsi che se il 
  			
soggetto residente o stabilito in Italia emette una fattura elettronica verso quello 
  			
estero attraverso SdI, utilizzando un codice destinatario comunicato dal cliente e 
  			
indicando nel codice paese del cessionario/committente un valore diverso da IT, 
  			
ciò assolve all'obbligo di cui all'articolo 1, comma 3-bis del d.lgs. n. 127 del 2015 
  			
e la fattura va conservata in modalità elettronica applicando le disposizioni di cui 
  			
all'articolo 39, comma 3, secondo periodo, del decreto IVA.  
  			
Se non è stata emessa una fattura elettronica tramite SdI o non è stata emessa 
  			
bolletta doganale - adempimento che, insieme alla fattura elettronica, esclude in 
  			
generale l'obbligo dell'esterometro (cfr. sempre l'articolo 1, comma 3-bis, del 
  			
d.lgs. n. 127 del 2015) - resta in vigore la regola già prevista dal Provvedimento 
  			
del Direttore dell'Agenzia del 30 aprile 2018 e successive modificazioni, ovvero
 19 
  			
l'utilizzo del codice convenzionale "XXXXXXX" e codice paese del 
  			
cessionario/committente diverso da IT. 
  			
In tal caso il file contenente i dati della fattura non viene recapitato da SdI al 
  			
cessionario/committente. Non trattandosi di una fattura elettronica, si applicano le 
  			
disposizioni di cui all'articolo 39, comma 3, terzo periodo, del decreto IVA e 
  			
dunque il documento, che va comunque conservato, potrà esserlo elettronicamente. 
  			
Analogamente, in riferimento agli acquisti, laddove l'autofatturazione avvenga 
  			
solo tramite SdI utilizzando i relativi codici (si richiama quanto detto sul punto 
  			
nelle risposte precedenti), vi è obbligo di conservazione elettronica, che degrada a 
  			
possibilità in presenza di un documento (analogico o meno) extra SdI. 
  			
L'integrazione via SdI delle fatture/documenti ricevuti da soggetti esteri per 
  			
mezzo di altro canale non esclude che anche questi vadano correttamente 
  			
conservati (in forma analogica od elettronica). 
  			
Giova peraltro evidenziare che in base all'articolo 1, comma 6-bis, del d.lgs. 
  			
n. 127 del 2015: «Gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 del decreto 
  				
del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella 
  				
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le 
  				
fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso 
  				
il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 24 
  				
dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall'Agenzia delle entrate. [...] I tempi e le 
  				
modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli 
  				
obblighi contenuti nell'articolo 5 del citato decreto ministeriale 17 giugno 2014, 
  				
sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. 
  			
[...].». 
  			
Ne deriva che, usufruendo del servizio gratuito di conservazione messo a 
  			
disposizione dall'Agenzia, per tutti i documenti informatici transitati via SdI i 
  			
relativi obblighi di conservazione "a norma" saranno automaticamente rispettati. 
  			
 
  			
3.2) D: Si chiede se i soggetti che vogliano conservare elettronicamente 
  				anche le fatture con l'estero possano conservare, in sostituzione della fattura 
 20 
  			
dematerializzata, il file xml trasmesso a SdI per adempiere all'obbligo di 
  				trasmissione dei dati. 
  				
R: No. Come chiarito in risposta ai quesiti che precedono, la fattura 
  			
originale ricevuta o emessa extra SdI va conservata.  
  			
 
  			
3.3) D: Laddove quanto indicato al punto precedente non fosse 
  				possibile, si chiede se qualora si allegasse al file xml il pdf della fattura inviata 
  				al cliente estero, si possa considerare assolto l'obbligo di conservazione 
  				sostitutiva (ovviamente nel caso di avvenuta adesione al servizio di 
  				conservazione con l'AE). Lo stesso vale per le operazioni passive, qualora al 
  				file TD17/TD18/TD19 fosse allegata la fattura del fornitore estero? 
  				
R: Secondo quanto ricordato in risposta al quesito 3.1), sì. 
  			
 
  				3.4) D: Si chiede se, oltre all'obbligo di conservazione della fattura 
  				
originale (cartacea, analogica o dematerializzata), vi sia anche l'obbligo di 
  				conservazione elettronica del file xml creato per adempiere alla trasmissione 
  				dei dati. 
  				
R: I file xml in esame costituiscono documenti fiscalmente rilevanti ai sensi 
  			
del d.m. 17 giugno 2014 e come tali vanno conservati con le relative cautele. 
  			
Si richiama, sul punto, quanto detto in risposta ai quesiti precedenti circa 
  			
l'adesione al servizio gratuito di conservazione offerto dall'Agenzia delle entrate.  
  			
 
  			
3.5) D: Si chiede se, a decorrere dal 1° luglio 2022, in considerazione 
  				delle modifiche della trasmissione delle operazioni transfrontaliere, sia 
  				possibile assolvere all'imposta di bollo ai sensi dall'art. 6, d.m. 17 giugno 2014. 
  				
R: Ove nei file xml trasmessi a SdI sia correttamente valorizzato con "SI" il 
  			
campo 2.1.1.6.1 
 21 
  			
nell'elenco A del servizio online messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate 
  			
nel portale Fatture e Corrispettivi per il calcolo e il pagamento con F24 
  			
dell'imposta di bollo.  
  			
 
  			
*** 
  			
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi 
  			
enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni 
  			
provinciali e dagli Uffici dipendenti.  
  			
 
  			
 
  			
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA 
  			Ernesto Maria Ruffini 
  			(firmato digitalmente)