Con Provvedimento del 16 dicembre 2022 l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per la richiesta di registrazione in modalità telematica degli atti privati (modello RAP) da compilare e inviare esclusivamente in via telematica.
Ricordiamo che dal 20 dicembre scorso è attivo un nuovo servizio che permette di inviare la richiesta direttamente dal proprio pc insieme agli allegati (contratto, eventuali planimetrie, ecc) senza più dover recarsi presso un ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate.
Il servizio sarà progressivamente esteso anche alle altre tipologie di atti.
COME UTILIZZARE IL SERVIZIO
Gli utenti e gli intermediari potranno inviare la richiesta di registrazione in via telematica attraverso il suddetto servizio, disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.
Il modello "RAP" deve essere compilato con tutti i dati utili: tipologia di contratto (se gratuito), dati del comodante, del comodatario e degli eventuali immobili oggetto del contratto, e devono essere allegati in un unico file, in formato TIF e/o TIFF e PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b), la copia dell'atto da registrare, firmata dalle parti, ed eventuali altri documenti (come, per esempio, planimetrie e inventari).
Il sistema calcola quindi in automatico le imposte (registro e/o bollo) e consente di versarle contestualmente tramite addebito su conto corrente.
Con successivo provvedimento dell'Ag. Entrate saranno approvate le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati contenuti nel modello e sarà reso disponibile il prodotto di controllo.
Prestito tra Familiari nel 2025: Perché un accordo scritto è indispensabile?
Nel tessuto delle relazioni familiari, il prestito di denaro per necessità importanti – come l'acquisto di un'auto, un anticipo per la casa o per sostenere un'attività – è una prassi comune e preziosa. Spesso, dato il forte legame di fiducia, questi accordi si basano su un semplice "impegno morale", senza alcuna formalità.
Tuttavia, questo approccio informale, un tempo la norma, oggi espone a rischi fiscali significativi che non possono essere ignorati.
Procuratore generale dell’impresa
A differenza dell’institore, i semplici procuratori hanno il potere di compiere gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, ma non sono preposti ad essa. Quindi non hanno autonomia né potere direttivo, ma mansioni esclusivamente esecutive. La gestione dell’impresa è tenuta dal titolare stesso o dall’institore, i quali si servono per porre in essere gli atti già da loro deliberati dell’opera dei procuratori, sia nell’ambito dell’intera impresa, sia in un ambito circoscritto (settore di affari).
La legge estende ai procuratori unicamente le norme già esaminate sulla pubblicità della procura, delle sue limitazioni e della revoca (art. 2209 c.c.).
Contratto preliminare di locazione commerciale
Secondo l’art. 1571 c.c. la locazione è il contratto con il quale una parte (locatore) si obbliga a far godere all’altra (locatario o conduttore) una cosa mobile o immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo (canone).
Se il contratto di locazione ha ad oggetto immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, viene comunemente definito “contratto di locazione commerciale” ed è disciplinato nel Capo II della L. n. 392/78, che ne regola, in particolare, la durata, la rinnovazione, il rilascio dell’immobile, l’aggiornamento del canone, l’indennità per perdita di avviamento, la sub locazione, la successione nel contratto, il diritto di prelazione e il diritto di riscatto.
Sono, inoltre, applicabili alla locazione commerciale gli artt. 7–11 della stessa L. n. 392/78 in tema di clausola di scioglimento in caso di alienazione, spese di registrazione, oneri accessori, assemblea dei condomini e deposito cauzionale.
La legislazione in tema di locazione commerciale è molto scarna ed è stata integrata da copiosa giurisprudenza di cui, nei limiti della presente opera, si riportano le massime rilevanti.
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