Giovedì 19 dicembre 2024

Termini di decadenza dell’accertamento fiscale

a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
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Termini di decadenza dell’accertamento fiscale

Il termine di decadenza ordinario per l’accertamento delle imposte sui redditi è individuato dall’art. 43, D.P.R. n. 600/73, al quale rimanda l’art. 25 del D.Lgs. n. 446/97 in tema di IRAP; per l’IVA, la norma di riferimento è l’art. 57 del D.P.R. n. 633/72.

Gli avvisi di accertamento relativi alle imposte sui redditi/IRAP e all’IVA, devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Quest’anno, a rendere un po’ più articolata la situazione dei termini di decadenza, interessati da continue proroghe, ma anche, in alcuni casi, da riduzioni collegate a regimi “premiali”, è intervenuto da ultimo l’art. 2-quater del D. L. n. 113/24, convertito in L. n. 143/24, che, nel disciplinare il “regime del ravvedimento”, ha introdotto un differimento dei termini di decadenza per l’accertamento degli anni di imposta oggetto della sanatoria.

Per i contribuenti si presentano 3 diverse possibilità:

  1. quella dei termini di decadenza ordinari, prorogati per effetto dell’adesione al CPB e/o al regime del ravvedimento;
  2. quella relativa al caso in cui per uno o più anni di imposta il contribuente abbia conseguito un punteggio almeno pari ad 8 ai fini Isa;
  3. quella relativa al caso in cui il contribuente, avvalendosi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 127/15, abbia comunicato all’Agenzia delle entrate, nel quadro RS della dichiarazione, di aver effettuato sia gli incassi sia i pagamenti di importi superiori a 500 euro esclusivamente con mezzi tracciati.

Al 31 dicembre 2024 quindi scadono i termini di accertamento per:

  • il periodo d’imposta 2018 secondo le regole ordinarie;
  • il periodo d’imposta 2019 per chi ha ottenuto un punteggio ISA maggiore o uguale a 8 e non ha aderito né al CPB né al regime del ravvedimento;
  • il periodo d’imposta 2020 per chi si è avvalso della facoltà ex art. 3 del D.Lgs. n. 127/15 e non ha aderito né al CPB né al regime del ravvedimento.

I termini indicati sono validi per dichiarazioni regolarmente presentate e sono validi alle seguenti quattro condizioni:

  • assenza di dichiarazione integrativa, perché la presentazione comporta un nuovo decorso dei termini, seppure «limitatamente ai soli elementi oggetto dell’integrazione» (siano essi a favore o a sfavore);
  • assenza dello schema di atto: se il termine assegnato dall’Ufficio per le controdeduzioni (normalmente, 60 giorni) scade oltre il termine di decadenza ordinario, o nei 120 giorni precedenti, il termine di decadenza è posticipato al 120° giorno successivo al termine per l’esercizio del contraddittorio, per effetto del comma 3 dell’art. 6-bis della L. 212/2000;
  • non applicazione della proroga di 85 giorni di cui all’art. 67, comma 1, D. L. n. 18/20; al momento nel panorama giurisprudenziale sembra prevalere la tesi più favorevole al contribuente, ma sul punto si pronuncerà a breve la Cassazione, in sede di rinvio pregiudiziale, sollecitata da un’ordinanza della CGT di I grado di Lecce del 19/11/2024. Diversamente, occorrerebbe aggiungere i detti 85 giorni al 31/12 (ma solo per i termini che ricadono nell’intervallo 8/03/2020 – 31/05/2020, e quindi, in pratica, solo in relazione all’anno d’imposta 2018);
  • inapplicabilità dell’art. 12 del D. L. n. 78/09, che prevede il raddoppio dei termini di accertamento qualora i contribuenti omettano di indicare nel quadro RW le attività detenute nei “paradisi fiscali” e gli Uffici si avvalgano della presunzione secondo cui tali attività sono costituite con redditi non dichiarati in Italia.
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    E’ già disponibile anche il software “Il tuo ISA 2025 CPB”, che consente di effettuare i calcoli e di trasmettere sia i modelli relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale sia l’eventuale adesione della proposta di concordato preventivo biennale.

    Abbiamo quindi pubblicato il nuovo foglio di calcolo Excel per valutare la convenienza a aderire al concordato preventivo biennale 2025-2026 da parte delle Persone Fisiche titolari di partita IVA individuale.

    Il foglio di calcolo consente di simulare, una volta ricevuta la proposta dall’Agenzia Entrate, la convenienza di adesione, in termini di risparmio di imposte e di contributi previdenziali, in ragione delle previsioni di reddito per il prossimo biennio (2025 e 2026), anche in base a diversi scenari, per i seguenti casi:

    • Ditta individuale
    • Lavoratore autonomo

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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