Martedì 25 febbraio 2025

PEC anche per gli amministratori di società o forse no

a cura di: Notaio Gianfranco Benetti
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PEC anche per gli amministratori di società o forse no

Da quest'anno agli amministratori di società, di qualsiasi tipo, viene esteso l’obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata.
Lo si desume “agevolmente” dalla legge di bilancio 2025, che attiva il consueto slalom nel labirinto di rinvii normativi: l’art. 1, comma 860 L. 207/2024 modifica l’art. 5, comma 1 D.L. n. 179/2012, conv. da L. 221/2012, per cui l’obbligo di cui all’art. 16, comma 6, DL 29 novembre 2008, n. 185, conv. da  L. 2/2009, mod. dall’art. 37 DL 5/2012, conv. da L. 4 aprile 2012, n. 35, è esteso [… ] agli amministratori di imprese costituite in forma societaria.
Non è una novità assoluta, già dal 1 ottobre 2020 tutte le imprese avevano l’obbligo della PEC, lo prevedeva il decreto “semplificazioni” (al legislatore non manca l’ironia): art. 37 D.L n. 76/2020 conv. con L. n. 120/2020.

La norma mira a garantire un canale sicuro e tracciabile tra imprese e pubblica amministrazione. Non si vede però che cosa aggiungerebbe a tale esigenza l’indirizzo dell’amministratore, dato che la società ne è già in possesso: lo si costringerebbe invece a duplicare il monitoraggio, e se straniero, anche a comprenderne l’utilizzo, non migliorandosi così l’appeal del nostro ordinamento per gli investitori esteri, né la posizione italiana nella classifica Business Ready (B- Ready), (già Doing Business), i cui indici sono in verità piuttosto discutibili.

In attesa di chiarimenti ministeriali le camere di commercio si sono mosse in ordine sparso: quella di Bergamo ad esempio ha anticipato pilatescamente che “non effettuerà controlli in merito alle pratiche che comportino la sospensione” in sostanza lasciando passare le pratiche per ora anche senza la pec, quella di Milano, dopo una prima netta chiusura con comunicazione del 15 gennaio 2025, dopo aver precisato il campo della modulistica ove riportare il domicilio digitale degli amministratori (mod. Int. P, riquadro 2/Domicilio della persona), si è invece sbilanciata, ritenendo “plausibile, così come già avviene per l’elezione del domicilio fisico, la possibilità per gli amministratori di indicare quale indirizzo digitale quello della società in cui si riveste la carica”. Così gli amministratori che hanno già una pec o vogliono aprirla indicheranno quella, gli altri potranno fare riferimento a quella già aperta dalla società presso cui quindi si “domicilieranno digitalmente”.

Speriamo che la strada tracciata dal Conservatore del registro imprese di Milano, e di quelli che si sono nel frattempo mossi in tal senso, sia seguita a livello “centrale”. Dovrebbe essere il contrario, ma non di formalizziamo...

AUTORE:
Autore AteneoWeb: Notaio Gianfranco Benetti

Notaio Gianfranco Benetti

Notaio iscritto al collegio notarile di Milano.

Notaio iscritto al collegio notarile di Milano dal 1999, in precedenza avvocato civilista. 
Docente presso la scuola di notariato della Lombardia e presso la scuola di specializzazione per le...

professioni legali dell’università di Parma e al Master di I livello presso Ance Como e Politecnico di Milano. 
Autore di pubblicazioni in materia di diritto delle successioni e donazioni, di diritto societario e passaggio generazionale.
Appassionato di vela e istruttore al centro velico di Caprera.

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  • Il Trattamento di Fine Mandato

    Il Trattamento di Fine Mandato

    L’attribuzione del Trattamento di Fine Mandato (T.F.M.) quale compenso aggiuntivo da riconoscere agli amministratori di una società, presenta vantaggi importanti che si manifestano su due piani:

    - fiscale
    - gestionale/strategico.

    1. Vantaggi fiscali
    Il T.F.M. rappresenta un'importante leva di pianificazione fiscale per le società e un significativo beneficio per i suoi amministratori.
    Questo compenso, erogato al termine del rapporto di amministrazione, se correttamente strutturato, offre un duplice vantaggio fiscale: per l'azienda che lo accantona e per l'amministratore che lo percepisce.
    I benefici fiscali del T.F.M. si articolano principalmente in due ambiti:

    - la deducibilità del costo per competenza per la società, con conseguente riduzione dell'imponibile IRES ogni anno e
    - la tassazione separata per il percipiente.


    2. Vantaggi gestionali e strategici
    Tralasciando il caso – peraltro molto frequente nelle società di piccole dimensioni (cosiddette “familiari”) di attribuzione del TFM per aspetti principalmente fiscali, è utile considerare il TFM un potente strumento di gestione aziendale perché favorisce questi importanti fattori:

      • fidelizzazione e incentivazione: il TFM agisce come un incentivo a lungo termine. Sapendo di avere una somma importante che matura nel tempo, l'amministratore è più propenso a rimanere legato alla società e a lavorare per il suo successo duraturo. È un modo per premiare la lealtà e la permanenza.
      • attrazione di talenti: in fase di assunzione di un manager di alto profilo, offrire un pacchetto retributivo che include anche il TFM rende la posizione più attraente e competitiva rispetto a società che offrono solo un compenso fisso.
      • pianificazione finanziaria: accantonare il costo anno per anno permette una gestione finanziaria più ordinata e prudente. La società non si troverà a dover affrontare un esborso improvviso e imprevisto alla fine del mandato, poiché il costo è stato spalmato contabilmente su più esercizi, dando una rappresentazione più fedele della situazione patrimoniale.

    In conclusione, per la società il TFM non è semplicemente un costo aggiuntivo, ma un investimento strategico che, se correttamente pianificato, genera un importante risparmio fiscale immediato e contribuisce a creare un rapporto più solido e duraturo con il proprio management.

    Questo lavoro affronta i principali aspetti civilistici e fiscali e indica il modo corretto di operare, per permettere l’imputazione della quota annua di costo societario per competenza ed evitare che lo strumento utilizzato porti a contestazioni o riprese fiscali da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

    Fa parte di questo strumento pratico operativo (tool) il verbale di assemblea dei soci.

    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
  • Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025

    Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025

    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
  • Check-list modello redditi società di capitali 2025

    Check-list modello redditi società di capitali 2025

    Per agevolare il lavoro del professionista abbiamo predisposto una check list/nota di consegna per la richiesta dei dati per la predisposizione delle dichiarazioni annuali modello REDDITI Società di capitali 2025.

    a cura di: Dott. Paolo Lacchini

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