Mercoledì 12 febbraio 2025

L'importo della mediazione può non risultare dal rogito

a cura di: Notaio Gianfranco Benetti
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L'importo della mediazione può non risultare dal rogito

Da quasi vent’anni - la c.d. Legge Bersani risale al 4 agosto 2006 - l’atto notarile di acquisto immobiliare deve tra l’altro riportare, per dichiarazione giurata delle parti, l’eventuale assistenza del mediatore, con i relativi dati identificativi e l’ammontare della spesa sostenuta dalle parti per tale attività.

Evidentemente non era molto gradita l’emersione della frequente differenza tra quanto richiesto all’acquirente e al venditore. Quest’ultimo finisce infatti spesso per essere il “cliente privilegiato”, di cui occorre conquistarsi la fiducia per acquisire il mandato, anche se poi l’attività di mediazione è ovviamente svolta nell’interesse di entrambe le parti.

Per agevolare questa esigenza di “privacy” si consente ora (l’art. 22 L. 13 dicembre 2024 n. 203 che ha integrato l’art. 35, comma 22, D.L. 223/2006, è entrato in vigore il 12 gennaio) di indicare nel rogito, in alternativa alla spesa sostenuta, “il numero della fattura emessa dal mediatore e la corrispondenza tra l’imposto fatturato e la spesa effettivamente sostenuta, nonché, in ogni caso, le analitiche modalità di pagamento della stessa”: descrizione dell’assegno o del bonifico effettuato.

Non vi è dubbio che anche tali modalità consentono di conseguire la ratio della norma, volta a ridurre l’evasione fiscale, seppure con strumenti che eccedono il fine, coinvolgendo le parti in responsabilità, penali ove le dichiarazioni non risultassero veritiere, fiscali (disconoscendo ad esempio la tassazione sul valore catastale) ove risultassero anche solo erronee.

AUTORE:
Autore AteneoWeb: Notaio Gianfranco Benetti

Notaio Gianfranco Benetti

Notaio iscritto al collegio notarile di Milano.

Notaio iscritto al collegio notarile di Milano dal 1999, in precedenza avvocato civilista. 
Docente presso la scuola di notariato della Lombardia e presso la scuola di specializzazione per le...

professioni legali dell’università di Parma e al Master di I livello presso Ance Como e Politecnico di Milano. 
Autore di pubblicazioni in materia di diritto delle successioni e donazioni, di diritto societario e passaggio generazionale.
Appassionato di vela e istruttore al centro velico di Caprera.

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  • Atto costitutivo circoli

    Non è richiesta una forma determinata né per la costituzione dell’associazione non riconosciuta, né per i singoli contratti di adesione.
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  • Contratto preliminare di locazione commerciale

    Secondo l’art. 1571 c.c. la locazione è il contratto con il quale una parte (locatore) si obbliga a far godere all’altra (locatario o conduttore) una cosa mobile o immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo (canone).

    Se il contratto di locazione ha ad oggetto immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, viene comunemente definito “contratto di locazione commerciale” ed è disciplinato nel Capo II della L. n. 392/78, che ne regola, in particolare, la durata, la rinnovazione, il rilascio dell’immobile, l’aggiornamento del canone, l’indennità per perdita di avviamento, la sub locazione, la successione nel contratto, il diritto di prelazione e il diritto di riscatto. 
    Sono, inoltre, applicabili alla locazione commerciale gli artt. 7–11 della stessa L. n. 392/78 in tema di clausola di scioglimento in caso di alienazione, spese di registrazione, oneri accessori, assemblea dei condomini e deposito cauzionale.
    La legislazione in tema di locazione commerciale è molto scarna ed è stata integrata da copiosa giurisprudenza di cui, nei limiti della presente opera, si riportano le massime rilevanti.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis

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