Martedì 4 luglio 2023

Indicazioni dell’Agenzia Entrate in caso di distruzione involontaria di documenti e/o merci a seguito di calamità naturali

a cura di: Meli e Associati
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Indicazioni dell’Agenzia Entrate in caso di distruzione involontaria di documenti e/o merci a seguito di calamità naturali

A seguito degli eventi alluvionali del maggio 2023, la Direzione Regionale dell’Emilia Romagna dell’Agenzia Entrate ha diffuso una nota (Documento_AGE.AGEDREMR.REGISTRO UFFICIALE.0044311.27-06-2023-U), per fornire le indicazioni in relazione ai possibili comportamenti da adottare nelle fattispecie di perdita della contabilità e/o delle merci nel caso specifico o, in generale, per causa di forza maggiore; la nota fornisce, in particolare, le indicazioni che i contribuenti debbono adottare, in tali circostanze, per certificare, ai fini fiscali, la distruzione di beni e di documenti contabili.

In particolare, segnaliamo che la nota dispone che:

  • la perdita involontaria di beni può essere provata attraverso la documentazione fornita da un organo della Pubblica Amministrazione (ad es. il verbale di accertamento della distruzione dei beni redatto da parte dei Vigili del fuoco) o, in mancanza, da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da rendersi entro i trenta giorni dal verificarsi dell’evento o dalla data in cui se ne ha conoscenza, dalla quale risulti il valore complessivo dei beni mancanti.
  • per la perdita involontaria dei documenti contabili, il contribuente dovrà invece presentare denuncia alle competenti autorità di pubblica sicurezza, trasmettendone una copia alla Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente territorialmente sulla base del domicilio fiscale del soggetto.

L’Agenzia precisa che comunque la perdita, per eventi fortuiti o accidentali, di documenti probatori a favore del contribuente non esonera quest’ultimo dall’onere della prova, ma gli consente di superare le ordinarie limitazioni per ricostruire le scritture contabili andate distrutte (detenzione delle fatture, annotazione nei registri, dichiarazione annuale).

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    In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2022/2023/2024) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
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