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Venerdì 16 maggio 2025

Attenzione agli atti di vendita dell’usufrutto

a cura di: Studio Valter Franco
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Attenzione agli atti di vendita dell’usufrutto

In un nostro precedente articolo indicavamo l’introduzione della tassazione dei diritti reali di godimento relativi agli immobili, cioè il diritto di usufrutto, il diritto di uso, il diritto di abitazione, il diritto di enfiteusi, il diritto di servitù e il diritto di superficie.

In sintesi fornivamo la seguente tabella: 

 

  1. Cessione di terreno agricolo 

Genera plusvalenza tassabile unicamente se acquistato da meno di 5 anni (sono comunque esclusi quelli acquisiti per successione) _*

  1.  Cessione di terreno edificabile

 

Genera sempre plusvalenza tassabile_*

 

  1. Cessione di fabbricato 

Genera plusvalenza tassabile se

acquistato da meno di 5 anni (a meno che non sia pervenuto da successione – oppure che per la maggior parte del periodo tra l’acquisto e la cessione sia stato adibito ad abitazione principale) – in caso di donazione viene considerato il periodo di 5 anni dalla data di acquisto del donante

 

  1. Cessione di diritti reali (usufrutto etc. come sopra indicati a seguito delle modifiche apportate alla Legge di Bilancio 2024  

 

Generano plusvalenze imponibili a prescindere dal periodo temporale intercorso tra l’acquisto e la cessione o al titolo di provenienza (tassazione lett. h art. 67)

-* Rivalutazione 

Si rammenta che entro il 30 giugno 2024 è possibile procedere alla rivalutazione dei terreni.

 

Ora l’Agenzia delle Entrate con risposta 133/2025 ad interpello, alla domanda di  due coniugi, proprietari ciascuno di un mezzo dell’intera proprietà e che intendono vendere ad un soggetto la nuda proprietà e ad un altro soggetto l’usufrutto, risponde che: 

  • L’articolo 67 c. 1 lettera b prevede che costituisce plusvalenza la vendita della nuda proprietà se effettuata entro i 5 anni  (vedi n. 3 della tabella che precede) 
  • L’articolo 67 c. 1 lettera h prevede la tassazione della plusvalenza, nel caso di cessione del diritto di usufrutto quale reddito diverso (vedi n. 4 della tabella che precede)

Qualora i due coniugi cedessero unicamente l’intera proprietà (senza cessione quindi di usufrutto) ricadrebbero nel caso di cui al numero 3 della tabella e, quindi, presumibilmente non conseguirebbero alcun reddito tassabile.

 

AUTORE:
Autore AteneoWeb: Rag. Valter Franco

Rag. Valter Franco

Ragioniere commercialista, revisore contabile
Studio Valter Franco
Collabora con Ateneoweb dal 2003. Dal 1978 lo studio assiste i propri clienti in tutti gli adempimenti societari, contrattuali, fiscali, contabili, durante le fasi di accertamento e quelle del contenzioso...
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  • Contratto d'affitto di azienda

    L'affitto di azienda è un contratto con il quale un soggetto (locatore o concedente) consente a un terzo (affittuario) il diritto di utilizzare la propria azienda dietro il corrispettivo di un canone. 
    L'istituto è previsto dal codice civile all'art. 2562 che rinvia al precedente art. 2561 che disciplina l'usufrutto dell'azienda. 
    Pertanto sia all'affittuario che all'usufruttuario si applica la medesima disciplina. ?Il contratto di affitto può riguardare l'intera azienda, più aziende possedute dallo stesso imprenditore o un solo ramo dell'attività. Il codice prevede una serie di poteri-doveri in capo all'affittuario in maniera che questi abbia la libertà operativa per gestire l'impresa, ma nello stesso tempo tutela l'interesse del locatore affinché non sia menomata l'efficienza dell'azienda che dovrà ritornare a sua disposizione alla scadenza del contratto. 

    Pertanto l'affittuario:

    • deve operare sotto la ditta che contraddistingue l'azienda;
    • deve gestire l'azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti, oltre alle normali dotazioni di scorte.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Contratto preliminare di locazione commerciale

    Secondo l’art. 1571 c.c. la locazione è il contratto con il quale una parte (locatore) si obbliga a far godere all’altra (locatario o conduttore) una cosa mobile o immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo (canone).

    Se il contratto di locazione ha ad oggetto immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, viene comunemente definito “contratto di locazione commerciale” ed è disciplinato nel Capo II della L. n. 392/78, che ne regola, in particolare, la durata, la rinnovazione, il rilascio dell’immobile, l’aggiornamento del canone, l’indennità per perdita di avviamento, la sub locazione, la successione nel contratto, il diritto di prelazione e il diritto di riscatto. 
    Sono, inoltre, applicabili alla locazione commerciale gli artt. 7–11 della stessa L. n. 392/78 in tema di clausola di scioglimento in caso di alienazione, spese di registrazione, oneri accessori, assemblea dei condomini e deposito cauzionale.
    La legislazione in tema di locazione commerciale è molto scarna ed è stata integrata da copiosa giurisprudenza di cui, nei limiti della presente opera, si riportano le massime rilevanti.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025

    Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025

    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali

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