Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici
Legge 3 dicembre 1999, n. 493
GU n. 303 del 28/12/1999
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Finalità
1. La presente legge promuove iniziative dirette a
tutelare la sicurezza e la salute attraverso la prevenzione delle cause di
nocività e degli infortuni negli ambienti di civile abitazione e l'istituzione
di una forma assicurativa contro il rischio infortunistico derivante dal lavoro
svolto in ambito domestico.
Art. 2. Riordino della disciplina in materia
di sicurezza e prevenzione negli ambienti di civile abitazione
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
della sanità , di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
dell'ambiente, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni
negli ambienti di civile abitazione, apportando le modificazioni necessarie per
il coordinamento delle disposizioni stesse ed indicando espressamente tutte le
disposizioni abrogate.
2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1
è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché le
competenti Commissioni parlamentari esprimano il proprio parere entro trenta
giorni dalla data di trasmissione.
CAPO II
PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI NEGLI AMBIENTI DI CIVILE ABITAZIONE
Art. 3. Funzioni del Servizio sanitario
nazionale
1. à^ compito del Servizio sanitario nazionale
promuovere a livello territoriale la sicurezza e la salute negli ambienti di
civile abitazione e, sulla base delle linee guida di cui all'articolo 5, comma
1, sviluppare una adeguata azione di informazione ed educazione per la
prevenzione delle cause di nocività e degli infortuni negli ambienti di civile
abitazione.
2. Ai fini di cui alla presente legge, è compito del
dipartimento per la prevenzione di ogni unità sanitaria locale, di cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
successive modificazioni, in collaborazione con i servizi territoriali,
materno-infantile e di medicina di base, l'esercizio delle funzioni per:
a) l'assistenza per la prevenzione delle cause di
nocività e degli infortuni negli ambienti di civile abitazione;
b) l'individuazione e la valutazione dei rischi
presenti o che si possono determinare nei predetti ambienti;
c) la promozione e l'organizzazione di iniziative di
educazione sanitaria nei confronti della popolazione;
d) il coordinamento territoriale dei programmi di
intervento dei servizi, dei presìdi e delle unità operative tesi ad assicurare
le necessarie integrazioni ai fini della sicurezza.
3. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 si
realizza nei limiti delle risorse già destinate allo scopo nell'ambito del
Fondo sanitario nazionale.
4. Il dipartimento per la prevenzione delle unità
sanitarie locali si avvale dei presìdi multizonali di prevenzione o
dell'agenzia regionale o provinciale per la protezione dell'ambiente, ove
istituita, con riferimento ai bacini di utenza pi๠ampi di una singola unità
sanitaria locale.
5. Sulla base dei programmi determinati dalle regioni,
nell'esercizio delle loro funzioni di indirizzo e di coordinamento, il
dipartimento per la prevenzione operante presso ciascuna unità sanitaria locale
è preposto alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Governo, d'intesa con le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, promuove una conferenza nazionale al fine di verificare i
risultati raggiunti, di programmare gli interventi di cui al presente articolo e
di determinare l'entità delle risorse ad essi destinate.
Art. 4. Sistema informativo
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, presso l'Istituto superiore di sanità è attivato un
sistema informativo per la raccolta, nel rispetto delle disposizioni della legge
31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, dei dati sugli infortuni
negli ambienti di civile abitazione rilevati dagli osservatori epidemiologici
regionali, in collaborazione con le unità sanitarie locali, per i seguenti
obiettivi:
a) la valutazione e l'elaborazione dei predetti dati;
b) la valutazione dell'efficacia delle misure di
prevenzione e di educazione sanitaria messe in atto;
c) la redazione di piani mirati ai rischi pi๠gravi e
diffusi per prevenire i fenomeni e rimuovere le cause di nocività ;
d) la stesura di una relazione annuale sul numero degli
infortuni e sulle loro cause.
2. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) trasmette al sistema informativo i dati raccolti
nella gestione dell'assicurazione di cui all'articolo 7. Il comitato
amministratore di cui all'articolo 10, comma 2, trasmette annualmente al
Ministro della sanità proposte in tema di informazione, formazione e assistenza
ai fini della prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione.
3. Per la fase di prima attuazione delle disposizioni
del presente articolo è stanziata la somma di lire 4 miliardi per il 1999. Il
Ministro della sanità ripartisce annualmente, con proprio decreto emanato di
concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le predette
risorse fra le amministrazioni centrali e le regioni.
Art. 5. Attività di informazione e di
educazione
1. Il Ministro della sanità , sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, definisce con uno o pi๠decreti, di concerto con i
Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e per
le pari opportunità , le linee guida per l'informazione e l'educazione alla
sicurezza e per la predisposizione di campagne informative a livello nazionale
finalizzate alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione
ai sensi della presente legge.
2. Le regioni e le province autonome possono, sulla
base delle linee guida definite ai sensi del comma 1, elaborare programmi
informativi e formativi in relazione agli infortuni negli ambienti di civile
abitazione. I predetti programmi sono rivolti prevalentemente ai giovani ed alle
categorie a maggiore rischio, promuovono la conoscenza delle normative tecniche
di sicurezza e delle soluzioni preventive e assicurano la partecipazione dei
cittadini e delle loro associazioni, con particolare riferimento alle
organizzazioni dei consumatori e alle associazioni ambientaliste, femminili e
familiari pi๠rappresentative.
3. Il Ministro della sanità riferisce al Parlamento
sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente capo nell'ambito della
relazione sullo stato sanitario del Paese, fornendo altresì elementi di
valutazione dell'efficacia delle attività di formazione e di informazione ed
allegando le proposte formulate ai sensi dell'articolo 4, comma 2.
CAPO III
ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI IN AMBITO DOMESTICO
Art. 6. Finalità e definizioni
1. Lo Stato riconosce e tutela il lavoro svolto in
ambito domestico, affermandone il valore sociale ed economico connesso agli
indiscutibili vantaggi che da tale attività trae l'intera collettività . A tale
fine, il presente capo introduce misure finalizzate alla tutela dal rischio
infortunistico per invalidità permanente derivante dal lavoro svolto in ambito
domestico.
2. Ai fini delle disposizioni del presente capo:
a) per "lavoro svolto in ambito domestico" si
intende l'insieme delle attività prestate nell'ambito domestico, senza vincolo
di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e
dell'ambiente domestico;
b) per "ambito domestico" si intende
l'insieme degli immobili di civile abitazione e delle relative pertinenze ove
dimora il nucleo familiare dell'assicurato; qualora l'immobile faccia parte di
un condominio, l'ambito domestico comprende anche le parti comuni condominiali;
c) il lavoro in ambito domestico si considera svolto in
via esclusiva allorché l'assicurato non svolga altra attività che comporti
l'iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale.
Art. 7. Assicurazione obbligatoria
1. à^ istituita l'assicurazione obbligatoria per la
tutela dal rischio infortunistico per invalidità permanente derivante dal
lavoro svolto in ambito domestico, di seguito denominata
"assicurazione".
2. L'assicurazione è gestita dall'INAIL.
3. Sono soggette all'obbligo di iscrizione
all'assicurazione le persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni che svolgono
in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico.
4. L'assicurazione comprende i casi di infortunio
avvenuti nell'ambito domestico in occasione ed a causa dello svolgimento delle
attività di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), e dai quali sia derivata
una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 27 per cento. Sono esclusi
dall'assicurazione gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio
nazionale.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il
parere del comitato amministratore del Fondo di cui all'articolo 10 e con le
altre modalità di cui all'articolo 11, comma 3, accerta se l'equilibrio
finanziario ed economico del Fondo consente l'inclusione nell'assicurazione dei
casi di infortunio mortale e, in caso affermativo, adotta con proprio decreto i
provvedimenti necessari.
Art. 8. Premi assicurativi
1. Il premio assicurativo unitario a carico dei
soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, è fissato in lire 25.000 annue, esenti
da oneri fiscali.
2. Il premio di cui al comma 1 è a carico dello Stato
per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, i quali siano in possesso di
entrambi i requisiti sottoindicati:
a) titolarità di redditi lordi propri non superiori a
lire 9 milioni annue;
b) appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito
complessivo lordo non sia superiore a lire 18 milioni annue. .br: 3. Nel caso di
mancato pagamento del premio di cui al comma 1 alla scadenza fissata dall'INAIL,
è dovuta una somma aggiuntiva di importo non superiore all'ammontare del premio
stesso.
4. Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge non si applica la disposizione di cui
al comma 3.
5. I premi e le somme aggiuntive di cui ai commi 1 e 3
possono essere riscossi mediante ruolo o mediante i sistemi previsti per la
riscossione degli altri premi dovuti all'istituto assicuratore.
Art. 9. Prestazioni
1. La prestazione consiste in una rendita per
inabilità permanente, esente da oneri fiscali, quando l'infortunio ha provocato
una riduzione della capacità lavorativa nella misura di cui all'articolo 7,
comma 4, accertata ai sensi dell'articolo 102 del testo unico delle disposizioni
per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, e successive modificazioni, ed è calcolata su una retribuzione
convenzionale pari alla retribuzione annua minima fissata per il calcolo delle
rendite del settore industriale, rivalutabile ai sensi dell'articolo 116 del
medesimo testo unico, e successive modificazioni.
2. La rendita di inabilità permanente è corrisposta
con effetto dal primo giorno successivo a quello della cessazione del periodo di
inabilità temporanea assoluta, in misura proporzionale rispetto all'effettiva
entità dell'invalidità medesima, secondo i criteri di cui alle tabelle n. 1 e
n. 7 allegate al citato testo unico emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni; per i casi non
espressamente previsti, si provvede mediante valutazione medico-legale, secondo
i criteri dell'articolo 78 del medesimo testo unico.
3. All'assicurazione non si applica il principio
dell'automaticità delle prestazioni.
4. In considerazione delle particolari finalità
dell'assicurazione e delle specificità del lavoro svolto in ambito domestico,
l'INAIL non esercita il diritto di regresso nei confronti dell'assicurato e dei
componenti il suo nucleo familiare.
Art. 10. Fondo autonomo speciale
1. Per la finalità di cui all'articolo 7, comma 2,
è istituito presso l'INAIL un Fondo autonomo speciale con contabilità
separata, di seguito denominato "Fondo".
2. Al Fondo sovrintende un comitato amministratore, che
dura in carica tre anni, composto dal presidente e dal direttore generale
dell'INAIL, da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, da un rappresentante del Ministero della sanità e da
sei rappresentanti designati dalle organizzazioni di categoria comparativamente
pi๠rappresentative su base nazionale, nominati con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale. Il presidente è eletto tra i membri
designati dalle organizzazioni di categoria per un massimo di due mandati
consecutivi.
3. Il comitato amministratore del Fondo ha i seguenti
compiti:
a) avanza proposte in merito all'estensione ed al
miglioramento delle prestazioni di cui all'articolo 9;
b) vigila sull'afflusso dei contributi, sull'erogazione
delle prestazioni, nonché sull'andamento del Fondo;
c) decide in unica istanza sui ricorsi in materia di
contributi e di prestazioni del Fondo. Il termine per ricorrere al comitato è
di novanta giorni dalla data del provvedimento impugnato. Decorsi inutilmente
centoventi giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli interessati hanno
facoltà di adire l'autorità giudiziaria. La proposizione dei gravami non
sospende il provvedimento;
d) assolve ad ogni altro compito che sia ad esso
demandato da leggi o regolamenti.
4. Le eventuali eccedenze di gestione del Fondo, al
netto degli accantonamenti al fondo di riserva, possono essere destinate al
perseguimento delle finalità di cui al comma 5 dell'articolo 7 ovvero al
miglioramento delle prestazioni di cui all'articolo 9.
Eventuali ulteriori eccedenze possono essere trasferite
al bilancio dello Stato, per essere assegnate agli stati di previsione dei
Ministeri competenti a perseguire le finalità di cui all'articolo 5, comma 1,
relativamente alla realizzazione di campagne informative a livello nazionale
finalizzate alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile
abitazione.
Art. 11. Disposizioni finali
1. Le modalità di attuazione delle disposizioni
degli articoli da 6 a 10 sono definite con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sentito il consiglio di amministrazione
dell'INAIL, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. I servizi comunali di anagrafe dello stato civile e
l'Amministrazione finanziaria dello Stato collaborano con l'INAIL, secondo
modalità stabilite con uno o pi๠decreti del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze, per
l'individuazione delle persone soggette all'obbligo di assicurazione di cui
all'articolo 7, comma 3, e per l'accertamento dei requisiti di cui all'articolo
8, comma 2. Il decreto o i decreti predetti sono emanati entro lo stesso termine
di cui al comma 1.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentito il parere del comitato amministratore del Fondo, modifica
l'entità del premio assicurativo e i limiti reddituali, rispettivamente
previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 8, allo scopo di assicurare l'equilibrio
finanziario ed economico del Fondo medesimo.
4. Il comitato amministratore del Fondo è istituito
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. L'obbligo contributivo di cui all'articolo 8 e il
diritto alle prestazioni di cui all'articolo 9 insorgono dal sesto mese
successivo alla data di emanazione dei decreti di cui ai commi 1 e 2 del
presente articolo.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 12. Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione della
presente legge, determinato in lire 46.000 milioni per l'anno 1999 e in lire
42.000 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede:
a) quanto a lire 24.500 milioni per l'anno 1999 e a
lire 20.800 milioni a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
ministri;
b) quanto a lire 21.500 milioni per l'anno 1999 e a
lire 21.200 milioni a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-quater del
decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1997, n. 30.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
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