Attuazione della direttiva 98/6/CE relativa alla
protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi offerti ai
medesimi
Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84
GU 85 del 11/04/2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
(Visti...)
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. - Definizioni
Ai fini del presente decreto legislativo si intende
per:
a) prezzo di vendita: il prezzo finale valido per una unità
di prodotto o per una determinata quantità del prodotto, comprensivo dell'IVA e
di ogni altra imposta;
b) prezzo per unità di misura: il prezzo finale,
comprensivo dell'IVA e di ogni altra imposta, valido per una quantità di un
chilogrammo, di un litro, di un metro, di un metro quadrato o di un metro cubo
del prodotto o per una singola unità di quantità diversa, se essa e' impiegata
generalmente e abitualmente per la commercializzazione di prodotti specifici;
c) prodotto commercializzato sfuso: un prodotto che non
costituisce oggetto di alcuna confezione preliminare ed e' misurato alla
presenza del consumatore;
d) prodotto venduto al pezzo: un prodotto che non può
essere frazionato senza subire una modifica della sua natura o delle sue
proprietà ;
e) prodotto venduto a collo: insieme di pezzi omogenei
contenuti in un imballaggio;
f) prodotto preconfezionato: l'unita' di vendita
destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle collettività ,
costituita da un prodotto e dall'imballaggio in cui e' stato immesso prima di
essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte in tale imballaggio ma
comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la
confezione sia aperta o alterata;
g) commerciante: qualsiasi persona fisica o giuridica
che vende o mette in commercio prodotti che rientrano nella sfera della sua
attività commerciale o professionale;
h) consumatore: qualsiasi persona fisica che acquista
un prodotto destinandolo a scopi che non rientrano nella sfera della sua
attività commerciale o professionale.
Art. 2. - Campo di applicazione
1. Al fine di migliorare l'informazione del
consumatore e di agevolare il affronto dei prezzi, i prodotti offerti dai
commercianti ai consumatori recano, oltre alla indicazione del prezzo di
vendita, secondo le disposizioni vigenti, l'indicazione del prezzo per unità di
misura, fatto salvo quanto previsto all'articolo 4.
2. Il prezzo per unità di misura non deve essere
indicato quando e' identico al prezzo di vendita.
3. Per i prodotti commercializzati sfusi e' indicato
soltanto il prezzo per unità di misura.
4. La pubblicità in tutte le sue forme ed i cataloghi
recano l'indicazione del prezzo per unità di misura quando e' indicato il
prezzo di vendita, fatti salvi i casi di esenzione di cui all'articolo 4.
5. Il presente decreto non si applica:
a) ai prodotti forniti in occasione di una prestazione
di servizi, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande;
b) ai prodotti offerti nelle vendite all'asta;
c) agli oggetti d'arte e d'antiquariato.
Art. 3. - Modalità di indicazione del prezzo
per unità di misura
1. Il prezzo per unità di misura si riferisce ad
una quantità dichiarata conformemente alle disposizioni in vigore.
2. Per le modalità di indicazione del prezzo per unità
di misura si applica quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del
commercio.
3. Per i prodotti alimentari preconfezionati immersi in un
liquido di governo, anche congelati o surgelati, il prezzo per unità di misura
si riferisce al peso netto del prodotto sgocciolato.
4. E' ammessa l'indicazione del prezzo per unità di
misura di multipli o sottomultipli, decimali delle unità di misura, nei casi in
cui dette quantità sono generalmente ed abitualmente commercializzati taluni
prodotti.
Art. 4. - .Esenzioni
1. Sono esentati dall'obbligo dell'indicazione del
prezzo per unità di misura i prodotti per i quali tale indicazione non risulti
utile a motivo della loro natura o della loro destinazione, o sia di natura tale
da dare luogo a confusione. Sono da considerarsi tali i seguenti prodotti:
a) prodotti commercializzati sfusi che, in conformità
alle disposizioni di esecuzione della legge 5 agosto 1981, n. 441 e successive
modificazioni sulla vendita a peso netto delle merci, possono essere venduti a
pezzo o a collo;
b) prodotti di diversa natura posti in una stessa
confezione;
c) prodotti commercializzati nei distributori
automatici;
d) prodotti destinati ad essere mescolati per una
preparazione e contenuti in un unico imballaggio;
e) prodotti preconfezionati che siano esentati
dall'obbligo di indicazione della quantità netta secondo quanto previsto
dall'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive
modificazioni e integrazioni concernenti l'attuazione delle direttive
comunitarie in materia di etichettatura dei prodotti alimentari;
f) alimenti precucinati o preparati o da preparare,
costituiti da due o pi๠elementi separati, contenuti in un unico imballaggio,
che necessitano di lavorazione da parte del consumatore per ottenere l'alimento
finito;
g) prodotti di fantasia;
h) gelati monodose;
i) prodotti non alimentari che possono essere venduti
unicamente al pezzo o a collo.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, con propri decreti, può aggiornare l'elenco delle esenzioni
di cui al comma 1, nonché indicare espressamente prodotti o categorie di
prodotti non alimentari ai quali non si applicano le predette esenzioni.
Art. 5.. .Sanzioni
1. Chiunque omette di indicare il prezzo per unità
di misura o non lo indica secondo quanto previsto dal presente decreto e'
soggetto alla sanzione di cui all'articolo 22, terzo comma, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogarsi con le modalità ivi previste.
Art. 6..-.Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo sono abrogati:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1982, n. 903, recante attuazione della direttiva n. 79/581/CEE relativa alla
indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei
consumatori;
b) il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 76,
recante attuazione della direttiva n. 88/315/CEE concernente l'indicazione dei
prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori;
c) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 78,
recante attuazione della direttiva n. 88/314/CEE concernente l'indicazione dei
prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori.
Art. 7. - Disposizioni transitorie e finali
1. Fino al 1o marzo 2002 l'obbligo di indicare il
prezzo per unità di misura per i prodotti diversi dai prodotti commercializzati
sfusi non si applica:
a) alle attività di vendita sulle aree pubbliche;
b) agli esercizi di vicinato, così come definiti da
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che non effettuino la vendita dei
prodotti con modalità di libero servizio, nei quali il commerciante, o altro
personale alle sue dipendenze, assiste il consumatore nella scelta del prodotto;
c) all'attività di vendita per asporto effettuata da
esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
2. Per novanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto e' consentita, limitatamente ai prodotti già in circolazione,
l'indicazione del prezzo per unità di misura su etichette, imballaggi e
cataloghi predisposti in conformità al decreto del Presidente della Repubblica
23 agosto 1982, n. 903 e al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 78.
Art. 8. - Disposizione finale
1. Il presente decreto entra in vigore trenta giorni
dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Gregorio X, 46 - 29121 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi