Riforma della disciplina fiscale della previdenza
complementare, a norma dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133
Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47
GU 57 del 09/03/2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
(Visti...)
Emana
il seguente decreto legislativo:
Capo I
Disciplina del risparmio previdenziale
Art. 1. - Disciplina fiscale dei contributi e
dei premi versati per la previdenza sociale complementare e individuale
1. Al testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 10:
1) al comma 1, la lettera e-bis) è
sostituita dalla seguente:
"e-bis) i contributi versati alle
forme pensionistiche complementari e i contributi e premi versati alle forme
pensionistiche individuali, previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, per un importo complessivamente non superiore al 12 per cento del reddito
complessivo e comunque non superiore a lire 10 milioni. Se alla formazione del
reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a
tali redditi la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore
al doppio della quota di TFR destinata alle forme pensionistiche collettive
istituite ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e, comunque,
entro i predetti limiti del 12 per cento del reddito complessivo e di 10 milioni
di lire. La disposizione contenuta nel precedente periodo non si applica nel
caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra
lavoratori, nonché ai soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme
pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in
vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Ai fini del computo del predetto
limite di lire 10 milioni si tiene conto: delle quote accantonate dal datore di
lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 70, comma 1; dei contributi
versati ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, eccedenti il
massimale contributivo stabilito dal decreto legislativo 14 dicembre 1995, n.
579. Per le persone che sono fiscalmente a carico di altri soggetti non si tiene
conto del predetto limite percentuale, nonché, nei riguardi del soggetto di cui
sono a carico, della condizione di destinazione delle quote di TFR alle forme
pensionistiche complementari.";
[ 2) abrogato ]
2. Se l'ammontare dei contributi o dei premi versati
alle forme pensionistiche previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, non ha fruito, anche parzialmente, della deduzione ai sensi della lettera
e-bis) del comma 1 dell'articolo 10
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il contribuente comunica al fondo
pensione o all'impresa di assicurazione, entro il 30 settembre dell'anno
successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento ovvero, se
antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non
dedotto o che non sarà dedotto in sede di presentazione della dichiarazione dei
redditi.
Art. 2.- Disciplina delle forme pensionistiche
individuali
1. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, sono inseriti i seguenti:
"Art. 9-bis (Forme pensionistiche
individuali attuate mediante fondi pensione aperti). - 1. Le forme
pensionistiche individuali sono attuate mediante l'adesione ai fondi pensione di
cui all'articolo 9.
L'adesione avviene, su base individuale,
anche in assenza di specifiche previsioni delle fonti istitutive.
2. I regolamenti dei fondi stabiliscono le modalità di
partecipazione alle forme di cui al comma 1.
3. L'ammontare del contributo, definito anche in misura
fissa all'atto dell'adesione, può essere successivamente variato.
4. I regolamenti dei fondi definiscono i requisiti di
accesso alle prestazioni pensionistiche, prevedendo che le prestazioni di
vecchiaia siano consentite al compimento dell'età pensionabile stabilita nel
regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di cinque anni di
partecipazione alla forma e che quelle di anzianità siano consentite, in caso
di cessazione dell'attività lavorativa, nel concorso del requisito di
partecipazione di almeno quindici anni e di un'età di non pi๠di dieci anni
inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime
obbligatorio di appartenenza. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o
d'impresa si considera età pensionabile il compimento dell'età prevista
dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Non sono in ogni
caso consentite anticipazioni.
5. I regolamenti dei fondi possono disciplinare la
prosecuzione volontaria della partecipazione alla forma pensionistica non oltre
i cinque anni dal raggiungimento del limite dell'età pensionabile.
6. La liquidazione della prestazione pensionistica in
forma di capitale secondo il valore attuale può essere chiesta per un importo
non superiore al cinquanta per cento di quello maturato, salvo che l'importo
annuo della prestazione pensionistica in forma periodica risulti di ammontare
inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e
7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
"Art. 9-ter (Forme pensionistiche
individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita). - 1. Le
forme pensionistiche individuali sono attuate anche mediante contratti di
assicurazione sulla vita stipulati con imprese di assicurazioni autorizzate
dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), ad operare
nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento o di
prestazioni di servizi, che garantiscano le prestazioni di cui all'articolo
9-bis, comma 4, secondo le modalità ivi previste, e consentano le facoltà di
cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo. L'adesione avviene anche in assenza di
specifiche previsioni delle fonti istitutive.
2. L'ammontare dei premi, definito anche in
misura fissa all'atto della conclusione del contratto, può essere
successivamente variato.
3. Le condizioni di polizza dei contratti
di cui al comma 1 devono essere comunicate dalle imprese assicuratrici alla
commissione di cui all'articolo 16, prima della loro applicazione.".
Art. 3. - Norme di coordinamento e di
adeguamento del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124
1. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 7, comma 6, lettera a), sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: ", salvo che l'importo annuo della prestazione
pensionistica in forma periodica risulti di ammontare inferiore al 50 per cento
dell'assegno sociale di cui, all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto
1995, n. 335;
b) nell'articolo 10:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente:
"Permanenza nel fondo pensione o nella forma pensionistica individuale e
cessazione dei requisiti di partecipazione";
2) nel comma 1, lettera b), sono aggiunte
in fine, le seguenti parole: "o a una delle forme pensionistiche
individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter;";
3) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Il riscatto anche parziale
della posizione individuale maturata nelle forme pensionistiche individuali di
cui agli articoli 9-bis e 9-ter è consentito soltanto nelle ipotesi previste
dal comma 4 dell'articolo 7.";
4) nel comma 2, dopo le parole: "ai
fondi pensione di cui all'articolo 9"; sono inserite le seguenti: "o a
una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e
9-ter";
5) nel comma 3, dopo le parole: "a
carico del fondo pensione", sono aggiunte le seguenti: o delle forme
pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter,";
6) nel comma 3-bis, primo periodo, dopo le
parole: "di cui agli articoli 3 e 9" sono inserite le seguenti "o
presso forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e
9-ter";
7) dopo il comma 3-ter, sono aggiunti i
seguenti:
"3-quater. In caso di morte
dell'iscritto ad una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli
9-bis e 9-ter prima dell'accesso alla prestazione, la posizione individuale è
riscattata dagli eredi.
3-quinquies. I regolamenti e i contratti di
cui agli articoli 9-bis e 9-ter prevedono la facoltà di trasferimento
dell'intera posizione individuale dell'iscritto stesso presso altro fondo
pensione, di cui agli articoli 3 e 9, o presso forme pensionistiche individuali
di cui ai medesimi articoli 9-bis e 9-ter, non prima che siano trascorsi tre
anni dalla data di adesione o di conclusione del contratto.";
c) nell'articolo 13:
1) i commi 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11 e 12 sono
abrogati;
2) il comma 13 è sostituito con il
seguente:
"13. Le operazioni di trasferimento
delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione
che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal presente
decreto.
Sono altresì esenti da ogni onere fiscale
i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o
da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma
pensionistica individuale.".
Art. 4. - Decorrenza e norme transitorie
1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 1,
lettera a), si applicano con riferimento ai contributi e ai premi versati alle
forme pensionistiche previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, a
decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto.
2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera
f), n. 1, si applicano con riferimento agli accantonamenti effettuati a
decorrere dal 1° gennaio 2001.
3. Per i soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle
forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata
in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ai fini della deducibilità
prevista dall'art. 10, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, fermo restando il limite del 12 per cento del reddito complessivo,
l'importo massimo deducibile di dieci milioni di lire è maggiorato, per un
periodo transitorio di cinque anni, della differenza tra i contributi
effettivamente versati nel 1999 alle suddette forme pensionistiche e il predetto
limite di dieci milioni. Le modalità per fruire della predetta maggiorazione
sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.
3-bis. Per i soggetti iscritti ai fondi di previdenza
complementare che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma
8-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nei
termini ivi previsti, ai fini della deducibilità di cui all'articolo 10,
comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, continua
ad applicarsi, fino al termine del predetto periodo transitorio, il comma
8-quater dell'articolo 18 del citato decreto legislativo.
Capo II
Disciplina della gestione del risparmio previdenziale
Art. 5. - Regime tributario dei fondi pensione
in regime di contribuzione definita
1. L'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, è sostituito dal seguente:
"Art. 14 (Regime tributario dei fondi
pensione in regime di contribuzione definita). - 1. I fondi pensione in regime
di contribuzione definita sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi nella misura dell'11 per cento, che si applica sul risultato netto
maturato in ciascun periodo d'imposta. Il risultato si determina sottraendo dal
valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo
dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento
dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre
forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute
da altre forme pensionistiche nonché dei redditi soggetti a ritenuta, dei
redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta, i proventi maturati derivanti
da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti
ad imposta sostitutiva e il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno.
Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno
è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio. Nel caso di
fondi avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio
dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo, ovvero in luogo
del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di
cessazione del fondo.
2. Il risultato negativo maturato nel
periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, è computato in
diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per
l'intero importo che trova in essi capienza.
3. Le ritenute operate sui redditi di
capitale percepiti dai fondi sono a titolo d'imposta. Non si applicano la
ritenute previste dal comma 2 dell'articolo 26
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli
interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali, nonché la
ritenuta prevista, nella misura del 12,50 per cento, dal comma 3-bis
dell'articolo 26 del predetto
decreto e dal comma 1 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.
4. I redditi di capitale che non concorrono
a formare il risultato della gestione e sui quali non è stata applicata la
ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva sono soggetti ad imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o
dell'imposta sostitutiva.
5. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1
e 4 è versata entro il 16 febbraio di ciascun anno. Si applicano le
disposizioni del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
6. La dichiarazione relativa all'imposta
sostitutiva è presentata entro un mese dall'approvazione del bilancio o
rendiconto del fondo.
Se il bilancio o rendiconto non è stato
approvato nel termine stabilito, la dichiarazione è presentata entro un mese
dalla scadenza del termine stesso. Se non è prevista l'approvazione di un
bilancio o rendiconto la dichiarazione è presentata entro sei mesi dalla fine
del periodo d'imposta. Nel caso di fondi costituiti nell'ambito del patrimonio
di società ed enti la dichiarazione è presentata contestualmente alla
dichiarazione dei redditi propri della società o dell'ente.
7. Le operazioni di costituzione,
trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette ad
imposta di registro e ad imposta catastale e ipotecaria in misura fissa per
ciascuna di esse".
2. Al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 2, comma 1, la lettera e) è
soppressa;
b) nell'articolo 2, comma 1-quater, dopo le parole:
"decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461", sono aggiunte le
seguenti:
"nonché per i fondi pensione di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124";
c) nell'articolo 3, comma 3, le parole:
"all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e)" sono sostituite dalle
seguenti: "all'articolo 2, comma 1, lettera d)".
3. Nell'articolo 27,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
le parole "fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, e" sono soppresse.
4. Le disposizioni del comma 2 del presente articolo e
quelle del comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, si applicano ai redditi di capitale maturati a decorrere dalla data da cui
ha effetto il presente decreto. Le disposizioni del comma 3 del presente
articolo si applicano agli utili derivanti dalla partecipazione a società o
enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche divenuti
esigibili a decorrere dalla predetta data.
5. Per gli interessi e altri proventi soggetti alle
disposizioni dell'articolo 26,
comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, l'imposta si applica su quelli maturati fino al giorno precedente alla data
da cui ha effetto il presente decreto. I relativi importi sono liquidati entro
il mese da cui ha effetto il presente decreto e sono versati entro il giorno 16
del mese successivo.
6. Per gli interessi e altri proventi delle
obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 2, commi 1 e 1-bis, del
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, detenuti alla data da cui ha
effetto il presente decreto, le operazioni di accreditamento e addebitamento del
conto unico sono eseguite limitatamente agli interessi e altri proventi maturati
fino al giorno precedente alla predetta data. L'imposta sostitutiva è liquidata
entro il mese da cui ha effetto il presente decreto ed è versata entro il
giorno 16 del mese successivo.
7. Per i proventi relativi alle quote o azioni di
organismi di investimento collettivo soggetti alle disposizioni dell'articolo
10-ter, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77, l'imposta del 12,50 per cento
si applica su quelli maturati fino al giorno precedente alla data da cui ha
effetto il presente decreto. I relativi importi sono liquidati entro il mese da
cui ha effetto il presente decreto e sono versati entro il giorno 16 del mese
successivo.
Art. 6. - Regime tributario dei fondi pensione
di prestazioni definite e dei contratti di assicurazione di cui all'articolo
9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
1. Nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo
l'articolo 14, è inserito il seguente:
"Art. 14-bis (Regime tributario
dei fondi pensione in regime di prestazione definite e dei contratti di
assicurazione di cui all'articolo 9-ter). - 1. I fondi pensione in regime di
prestazioni definite sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi nella misura dell'11 per cento applicata sul risultato netto maturato in
ciascun periodo d'imposta. Il risultato netto si determina sottraendo dal valore
attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun
anno solare, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito
dei premi versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio
dell'anno. Il risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei
periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza.
Si applicano le disposizioni dei commi da 3 a 7 dell'articolo 14.
2. Per i contratti di assicurazione di cui
all'articolo 9-ter, le imprese di assicurazione applicano una imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento sul
risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Il risultato si determina
sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al
termine di ciascun anno solare, ovvero alla data di accesso alla prestazione,
diminuito dei premi versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa
all'inizio dell'anno. Il risultato negativo è computato in riduzione del
risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che si trova in
essi capienza".
[2.] [comma abrogato]
Art. 7. - Regime tributario dei fondi pensione
che detengono gli immobili
1. Nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
dopo l'articolo 14-bis, introdotto dall'articolo 6, comma 1, è inserito il
seguente:
"Art. 14-ter (Regime tributario dei
fondi pensione che detengono immobili). - 1. Fino a quando non si saranno
adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 6, i fondi pensione il cui
patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni
immobili, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella
misura dello 0,50 per cento del patrimonio riferibile agli immobili,
determinato, in base ad apposita contabilità separata, secondo i criteri di
valutazione previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per i
fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, calcolato come media annua dei
valori risultanti dai prospetti periodici previsti dal citato decreto. Sul
patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali il fondo pensione
abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione ai sensi della
legge 9 dicembre 1998, n. 43, l'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente
è aumentata all'1,50 per cento.
2. I fondi pensione di cui al comma 1 sono
altresì soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura
dell'11 per cento sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta
derivante dal restante patrimonio, determinato ai sensi dell'articolo 14, commi
da 1 a 2.
3. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 14, commi da 3 a 7".
2. Ai fondi pensioni di cui all'articolo 14-ter del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si applicano le disposizioni
dell'articolo 5, commi da 4 a 7.
3. L'articolo 9 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è
abrogato.
Art. 8. - Regime tributario dei fondi pensione
che risultavano istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre
1992, n. 421.
1. Nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
dopo l'articolo 14-ter, introdotto dall'articolo 7, comma 1, è inserito il
seguente:
"Art. 14-quater (Regime tributario dei
fondi pensione che risultavano istituiti alla data di entrata in vigore della
legge 23 ottobre 1992, n. 421). - 1. Alle forme pensionistiche complementari di
cui all'articolo 8, comma 1, in regime di contribuzione definita o di
prestazione definita, gestite in via prevalente secondo il sistema
tecnico-finanziario della capitalizzazione, si applicano le disposizioni
dell'articolo 14.
2. Alle forme pensionistiche
complementari di cui all'articolo 18, comma 1, in regime di prestazioni
definite, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della
ripartizione, e alle forme indicate nel comma 1, gestite mediante convenzioni
con imprese di assicurazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 14-bis,
comma 2. Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 14, commi da 5 a 7.
3. Nel caso in cui le forme pensionistiche
complementari di cui all'articolo 18, comma 1, siano costituite nell'ambito del
patrimonio di società o enti, l'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 2 è
corrisposta dalla società o dall'ente nell'ambito del cui patrimonio il fondo
è costituita".
1-bis. Ai fini
dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 14-quater, comma
2-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, se il periodo
intercorrente tra la data di versamento dei contributi e quella di accesso alla
prestazione è superiore a dodici mesi, l'imposta si determina applicando gli
elementi di rettifica finalizzati a rendere equivalente la tassazione rispetto a
quella per maturazione, calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle
eventuali variazioni dell'aliquota dell'imposta sostitutiva e dei tassi di
rendimento dei titoli di Stato. Con decreto del Ministro delle finanze tono
stabiliti gli elementi di rettifica.
2. Ai fondi pensione di cui all'articolo 14-quater del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si applicano le disposizioni
dell'articolo 5, commi da 4 a 7.
Art. 9. - Decorrenza
1. Le disposizioni degli articoli da 5 a 8 si
applicano dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001.
1-bis. Ai fondi pensione che abbiano presentato istanza
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione del
periodo transitorio di cui al comma 8-bis dell'articolo 18 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nei termini ivi previsti, continua ad
applicarsi, fino al termine del predetto periodo transitorio, l'articolo 15,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernente l'addizionale
all'imposta sostitutiva da essi dovuta.
Capo III
Disciplina delle prestazioni pensionistiche e del trattamento di fine rapporto
Art. 10. - Trattamento tributario delle
prestazioni pensionistiche erogate ai sensi del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124.
1. Al testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 16,
comma 1, è inserita la seguente lettera:
"a-bis) le prestazioni pensionistiche
di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 47,
erogate in forma di capitale, anche in caso di riscatto di cui all'articolo 10,
comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e a titolo di
anticipazioni;";
b) dopo l'articolo 17,
è inserito il seguente:
"Art. 17-bis. - 1. Le prestazioni di
cui alla lettera a-bis) del comma 1, dell'articolo 16 sono soggette ad imposta
mediante l'applicazione dell'aliquota determinata con i criteri previsti al
comma 1, dell'articolo 17, assumendo il numero degli anni e frazione di anno di
effettiva contribuzione e l'importo imponibile della prestazione maturata, al
netto delle quote di trattamento di fine rapporto e dei redditi già
assoggettati da imposta. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare
l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a
quello in cui è maturato il diritto di percezione. Si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 17, comma
1-bis.
2. Se la prestazione è non superiore a un terzo
dell'importo complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione
stessa, l'imposta si applica sull'importo al netto dei redditi già assoggettati
ad imposta. Tale disposizione si applica altresì nei casi previsti
dall'articolo 10, commi 3-ter e 3-quater, del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e comunque quando l'importo annuo della prestazione pensionistica
spettante in forma periodica è inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale
di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione
definitiva della prestazione, le prestazioni pensionistiche erogate in caso di
riscatto parziale di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, o a titolo di anticipazione, sono soggette ad imposta
con l'aliquota determinata ai sensi del comma 1, primo periodo, per il loro
intero importo";
c) nell'articolo 41,
comma 1, dopo la lettera g-quater), è inserita la seguente "g-quinquies) i
redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla
lettera h-bis) del comma 1, dell'articolo 47
erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione
previdenziale;";
d) nell'articolo 42,
dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente: "4-ter. I proventi di cui
alla lettera g-quinquies) del comma 1, dell'articolo 41,
sono costituiti dai rendimenti maturati nel periodo d'imposta riferibili al
valore attuale delle prestazioni pensionistiche di cui all'articolo 47,
comma 1, lettera h-bis), erogate nel corso del medesimo periodo, nonché, per le
rendite vitalizie aventi funzione previdenziale, dai rendimenti maturati nel
periodo d'imposta riferibili al valore attuale delle rendite erogate o in via di
costituzione al termine di ciascun periodo d'imposta.";
e) nell'articolo 47,
comma 1, la lettera h-bis è sostituita dalla seguente:
"h-bis) le prestazioni pensionistiche
di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate;";
f) nell'articolo 48-bis,
comma 1, la lettera d) è sostituita dalle seguenti:
"d) per le prestazioni pensionistiche
di cui alla lettera h-bis) del comma 1, dell'articolo 47,
erogate in forma periodica non si applicano le disposizioni del richiamato
articolo 48. Le stesse si assumono
al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di
quelli di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1, dell'articolo 41, se
determinabili;
d-bis) per le prestazioni pensionistiche di
cui alla lettera h-bis) del comma 1, dell'articolo 47,
erogate in forma capitale a seguito di riscatto della posizione individuale ai
sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, non si applicano le disposizioni del richiamato articolo 48. Le
stesse assumono al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, se
determinabili;".
2. Nell'articolo 23,
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, dopo la lettera d), è inserita la seguente:
"d-bis) sulla parte imponibile delle
prestazioni di cui all'articolo 16,
comma 1, lettera a-bis), del citato testo unico, con i criteri di cui
all'articolo 17-bis, comma 1,
primo periodo, dello stesso testo unico;".
3. Per l'adempimento degli obblighi derivanti dai
contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, le imprese di assicurazione operanti nel territorio dello
Stato in regime di libertà di prestazione di servizi devono nominare un
rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato, il quale risponde
il solido con l'impresa. Il rappresentante fiscale comunica all'amministrazione
finanziaria i dati relativi ai soggetti che stipulano i predetti contratti. Con
decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per
l'assolvimento dei predetti obblighi.
Art. 11. - Disciplina tributaria del
trattamento di fine rapporto
1. Al testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 17:
1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai
seguenti:
"1. Il trattamento di fine rapporto
costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare
delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. L'imposta è
applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui è maturato
il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il
suo ammontare, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui
al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il numero degli anni e
frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato
per dodici.
Gli uffici finanziari provvedono a
riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni
precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione.
1-bis. Se in uno o pi๠degli anni indicati
al comma 1 non vi è stato reddito imponibile, l'aliquota media si calcola con
riferimento agli anni in cui vi è stato reddito imponibile; se non vi è stato
reddito imponibile in alcuno di tali anni, si applica l'aliquota stabilita
dall'articolo 11 per il primo scaglione di reddito.
1-ter. Qualora il trattamento di fine
rapporto sia relativo a rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata
effettiva non superiore a due anni, l'imposta determinata ai sensi del comma 1
è diminuita di un importo pari a lire 120 mila per ciascun anno; per i periodi
inferiori ad un anno, tale importo è rapportato a mese.
[2.] [comma abrogato]
2-bis. Le indennità equipollenti, comunque
denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui
alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 16,
sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare
netto di una somma pari a L. 600.000 per ciascun anno preso a base di
commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale; per i
periodi inferiori all'anno la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto si
svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti
collettivi nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta. L'imposta
è applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui è
maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta
dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme
pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il
numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e
moltiplicando il risultato per dodici. L'ammontare netto delle indennità , alla
cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori
dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla
percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del
collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione,
fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori
dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato
all'ente, cassa o fondo di previdenza";
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Salvo conguaglio all'atto della
liquidazione definitiva, sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al
trattamento di fine rapporto e alle indennità equipollenti, nonché sulle
anticipazioni relative alle altre indennità e somme, si applica l'aliquota
determinata, rispettivamente, a norma dei commi 1, 2 e 2-bis, considerando
l'importo accantonato, aumentato dalle anticipazioni e degli acconti
complessivamente erogati e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad
imposta sostitutiva".
2. Nell'articolo 23,
comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, le parole: "di cui all'articolo 17 dello stesso testo
unico" sono sostituite dalle seguenti:
"di cui all'articolo 17,
comma 1, secondo periodo, e comma 2-bis, terzo periodo, dello stesso testo
unico".
3. Sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi
per il trattamento di fine rapporto [...] è applicata l'imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento.
4. I soggetti indicati negli articoli 23
e 29 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano l'imposta di cui al comma
3 sulle rivalutazioni maturate in ciascun anno. L'imposta è versata entro il 16
febbraio dell'anno successivo. L'imposta è imputata a riduzione del fondo.
Nell'anno solare in cui maturano le rivalutazioni
[...], compreso l'anno 2001, è dovuto l'acconto dell'imposta sostitutiva
commisurato al 90 per cento delle rivalutazioni maturate nell'anno precedente.
Se il trattamento di fine rapporto è corrisposto da soggetti diversi da quelli
indicati nei predetti articoli, l'imposta sostitutiva di cui al comma 3 è
complessivamente liquidata dal soggetto percettore nella dichiarazione dei
redditi del periodo d'imposta in cui viene corrisposto, anche a titolo di
anticipazione, e versata nei termini previsti per il versamento a saldo delle
imposte derivanti dalla medesima dichiarazione dei redditi. L'acconto può
essere commisurato al 90 per cento delle rivalutazioni che maturano nell'anno
per il quale l'acconto stesso è dovuto. L'acconto è versato entro il giorno 16
del mese di dicembre. Si applicano le disposizioni del Capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241
4-bis. Ai fini del
versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 3 è utilizzabile anche il
credito di imposta sui trattamenti di fine rapporto previsto dall'articolo 3,
comma 213, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni.
5. Dall'imposta relativa ai trattamenti di fine
rapporto, determinata ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, percepiti a seguito della
cessazione di rapporti di lavoro intervenuta nel periodo dal 1° gennaio 2001 e
fino alla data di entrata in vigore della disciplina concernente la riforma del
trattamento di fine rapporto e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, si
detrae, anche in sede di applicazione delle ritenute d'acconto, un importo pari
a L. 120.000 per ciascuno degli anni compresi nel suddetto periodo; per i
periodi inferiori ad anno, tale importo è rapportato a mese. Se il rapporto si
svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti
collettivi nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta.
Art. 12. - Decorrenza e disciplina transitoria
1. Per i soggetti che risultano iscritti a forme
pensionistiche complementari alla data da cui ha effetto il presente decreto, le
disposizioni introdotte dall'articolo 10 si applicano alle prestazioni
riferibili agli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001. Per i
medesimi soggetti, relativamente alle prestazioni maturate fino a tale data,
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente.
2. Le disposizioni dell'articolo 17
del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 11, si
applicano alle quote di trattamento di fine rapporto, comprese le relative
anticipazioni, e di altre indennità e somme, maturate a decorrere dal 1°
gennaio 2001. Per il trattamento di fine rapporto, comprese le relative
anticipazioni, e per le altre indennità e somme maturate fino a tale data
continuano ad applicarsi le disposizioni del menzionato articolo 17, nel testo
vigente anteriormente alla data stessa.
Capo IV
Contratti di assicurazione disposizioni varie e finali
Art. 13. - Trattamento tributario dei
contratti di assicurazione, dei contributi versati volontariamente alla gestione
della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza.
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 10:
1) al comma 1, lettera e), dopo le
parole: "in ottemperanza a disposizioni di legge" sono aggiunte le
seguenti: ", nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della
forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la
ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi
versati al fondo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 565";
2) al comma 2, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Tale disposizione si applica altresì per gli oneri
di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel
medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente a carico.";
b) nell'articolo 13-bis,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera f) è sostituita dalla
seguente:
"f) i premi per assicurazioni aventi
per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente superiore al 5 per
cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento
degli atti della vita quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facoltà
di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a lire 2
milioni e 500 mila. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le
caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il
rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente
e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di
assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la
detrazione in sede di ritenuta;";
c) nell'articolo 42,
comma 4, il primo periodo è sostituito dai seguenti:
"4. I capitali corrisposti in dipendenza di
contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono
reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito e
quello dei premi pagati. Tale differenza si assume applicando al suo importo gli
elementi di rettifica finalizzati a rendere la tassazione equivalente a quella
che sarebbe derivata se tale reddito avesse subito la tassazione per
maturazione, calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali
variazioni dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, nonché della data di
pagamento della stessa. Con i decreti del Ministro delle finanze, sentito un
apposito organo tecnico, sono stabiliti gli elementi di rettifica";
d) nell'articolo 47,
comma 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
"h) le rendite vitalizie e le rendite
a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi
funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle
derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese
autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP)
ad operare nel territorio dello Stato, o quivi operanti in regime di
stabilimento o di prestazioni di servizi, che non consentano il riscatto della
rendita successivamente all'inizio dell'erogazione;";
c) nell'articolo 48-bis,
comma 1, lettera c), l'ultimo periodo è soppresso.
2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 10,
comma 1, lettera e-bis) e 13-bis) comma 1, lettera f), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, per i contratti di assicurazione che prevedono la
copertura di pi๠rischi aventi un regime fiscale differenziato, nella polizza
è evidenziato l'importo del premio afferente a ciascun rischio.
2-bis. Per le rendite vitalizie aventi funzione
previdenziale in corso di costituzione, le imprese di assicurazione applicano
l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista
dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sul risultato
netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 14-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124. Se le predette rendite derivano da contratti stipulati con imprese di
assicurazione operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di
prestazioni di servizi, l'imposta sostitutiva è applicata dal contribuente nel
periodo d'imposta in cui matura il diritto alla prestazione secondo le
disposizioni previste per la tassazione dei redditi di cui all'articolo 41,
comma 4, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è
versata con le modalità e nei termini previsti per il versamento a saldo delle
imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi.
3. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) gli articoli 13, 14 e 15 sono abrogati;
b) nell'articolo 21, secondo comma, le parole: "e
di rendita vitalizia" sono soppresse;
c) nella tariffa allegato A, gli articoli 1 e 23 sono
soppressi;
c-bis) nella tariffa allegato A, l'articolo 14, è
sostituito dal seguente: "14 - Assicurazioni contro i rischi di impiego,
diversi da quello di morte, connessi alla cessione del quinto dello stipendio.
d) nella tariffa, allegato C, è aggiunto l'articolo
11, così rubricato:
"Assicurazioni sulla vita e contratti
di capitalizzazione", in corrispondenza della "natura delle
assicurazioni", e "Assicurazione sulla vita di qualunque specie, ivi
compresi i contratti di rendita vitalizia e i contratti di
capitalizzazione", in corrispondenza dell'"indicazione delle
operazioni ".
4. Nell'articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 565, il comma 5 è soppresso.
Art. 14. - Applicazione dell'imposta
sostitutiva sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g-quinquies,
del testo unico delle imposte sui redditi.
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, dopo l'articolo 26-bis, è inserito il seguente:
"Art. 26-ter. - 1. Sui redditi di cui
all'articolo 41, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, l'impresa di assicurazione applica una imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi nella misura prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461.
2. Sui redditi di cui all'articolo 41,
comma 1, lettere g-quater) e g-quinquies), del citato testo unico delle imposte
sui redditi, i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 applicano una
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista
dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
3. Per i redditi indicati nei commi 1 e 2
dovuti da soggetti non residenti si applicano le disposizioni dell'articolo
16-bis del testo unico delle imposte sui redditi.".
1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui
all'articolo 26-ter, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se il periodo
intercorrente tra la data di versamento dei premi e quella in cui il capitale è
corrisposto è superiore a dodici mesi, l'imposta si determina applicando gli
elementi di rettifica finalizzati a rendere equivalente la tassazione rispetto a
quella per maturazione, calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle
eventuali variazioni dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, dei tassi di
rendimento dei titoli di Stato, nonché della data di pagamento dell'imposta
sostitutiva. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti gli elementi
di rettifica. L'imposta sostitutiva è versata entro il sedicesimo giorno del
secondo mese successivo a quello in cui è stata applicata.
[2.] [comma abrogato]
Art. 15. - Regime tributario dei fondi
pensione ai fini I.V.A.
1. Nell'articolo 10,
primo comma, numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, dopo le parole: "la gestione di fondi comuni di
investimento" sono inserite le seguenti: "e di fondi pensione di cui
al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124".
Art. 16. - Decorrenza
1. Le disposizioni dell'articolo 13 si applicano
per i contratti stipulati o rinnovati nonché per i premi versati dalle forme
pensionistiche complementari gestite mediante convenzioni assicurative a
decorrere dal 1° gennaio 2001.
2. Le disposizioni dell'articolo 14 si applicano per i
redditi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001.
2-bis. Nell'articolo 6 della legge 26 settembre 1985,
n. 482, il primo e il secondo comma sono abrogati relativamente ai contratti
stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2001. Per i contratti
rinnovati, tali disposizioni continuano ad applicarsi alle prestazioni erogate
riferibili agli importi maturati fino alla data in cui il contratto è
rinnovato.
3. Le disposizioni dell'articolo 15 si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2001.
Art. 17. - Allargamento delle forme di
previdenza complementare di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
ai destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565.
1. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 2, al comma 1, dopo la lettera b-bis),
è aggiunta la seguente:
"b-ter) per i soggetti destinatari del
decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo
ivi previsto." e al comma 2, lettera a), le parole: "lettere a e
b-bis)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b-bis) e b-ter)";
b) nell'articolo 3, comma 1, dopo la lettera c-bis), è
aggiunta la seguente:
c-ter) accordi tra soggetti destinatari del
decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, promossi da loro sindacati o
associazioni di rilievo almeno regionale.";
c) nell'articolo 7, comma 2, è inserito, in fine, il
seguente periodo: "Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
b-ter), si considera età pensionabile il compimento dell'età prevista
dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.";
d) nell'articolo 8, dopo il comma 1, è aggiunto il
seguente:
"1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo
2, comma 1, lettera b-ter), sono consentite contribuzioni saltuarie e non fisse.
I medesimi soggetti possono altresì delegare il centro servizi o l'azienda
emittente la carta di credito o di debito al versamento con cadenza trimestrale
al fondo pensione dell'importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito
di acquisti effettuati tramite moneta elettronica presso i centri vendita
convenzionati. Per la regolarizzazione di dette operazioni deve ravvisarsi la
coincidenza tra il soggetto che conferisce la delega al centro convenzionato con
il titolare della moneta elettronica e con il titolare della posizione aperta
presso il fondo pensione medesimo.".
Art. 18. - Disposizioni di attuazione
1. Le disposizioni di attuazione del presente
decreto sono emanate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro
e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400.
2. Per gli adempimenti contabili e formali di carattere
tributario, ivi compresi quelli connessi alle scadenze temporali, previsti dal
presente decreto, si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 136,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Art. 19. - Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il 1°
gennaio 2001 ed ha effetto relativamente ai contributi versati, ai rendimenti
maturati, ai contratti stipulati, alle prestazioni maturate, alle rendite
erogate a decorrere dal 1° gennaio 2001.
2. Per l'adeguamento delle disposizioni del presente
decreto con la riforma della disciplina prevista dal decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, si provvede con i decreti legislativi correttivi di cui
all'articolo 3, comma 7, della legge 13 maggio 1999, n. 133.
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