EsseTi consulting SRLs

“Alcuni vedono l'iniziativa privata come un obiettivo venatorio a cui sparare, altri la vedono come una mucca da mungere, ma pochi sono quelli che la vedono come un cavallo robusto che tira il carro.” SIR WINSTON CHURCHILL

Via dei Prati n.41/A - 38057 Pergine Valsugana (TN) info@esseticonsulting.it

Lunedì 17 febbraio 2025

Imposta proporzionale per la conferma dell’atto nullo un altro interpello da evitare

a cura di: Notaio Gianfranco Benetti
Imposta proporzionale per la conferma dell’atto nullo un altro interpello da evitare

Risposta AE n. 214/2024.

Nell’atto di trasferimento di un fabbricato, è noto, occorre indicare i relativi titoli edilizi abilitativi, se no è nullo (art 46 D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 TUE; e art.40, l. 47/85, ancora vigente i per fabbricati più risalenti).
Si può però confermare, se i titoli esistevano ed erano regolari, con apposito atto notarile che lo “riporta in vita” (art 46, c. 4, TUE).

Nel caso sollevato dal richiedente l’atto aveva ad oggetto la vendita di un terreno, su cui insisteva già un fabbricato, che veniva però ignorato, anche se già di proprietà del cedente per accessione (le eccezioni cui si riferisce l'art. 934 c.c. qui non venivano in considerazione).
Si trattava dunque di regolarizzare un atto già tassato, posto che il prezzo comprendeva già il fabbricato. Ma il richiedente instilla «"il dubbio” che “in sede di rettifica e conferma di tale atto nullo debba procedersi alla tassazione dei fabbricati medesimi ed in che misura».
E l’Agenzia scioglie il dubbio volentieri, ritendo che in tal caso non si opera una "mera rettifica […], ma viene modificata una parte essenziale del contratto, ovvero l'immobile oggetto del negozio precedente che, conseguentemente, acquisisce un valore economico differente”.

Pur riconoscendo che l’atto non produce effetti traslativi, l’AE sostiene che ridefinisce “l'oggetto del precedente atto di trasferimento e assume una portata innovatrice dell'assetto giuridico preesistente e modificativa rispetto all'atto rettificato, rilevante ai fini della tassazione indiretta”.

“Ciò posto” assesta il suo colpo e ”in ossequio all'articolo 20 del TUR” che prevede la tassazione “secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto” ritiene applicabile l'imposta di registro nella misura proporzionale del 3 %, prevista quale aliquota residuale per gli «atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale» (art. 9 Tar., I, TUR), da applicare al ''valore del bene o del diritto oggetto dell'atto che, trattandosi di beni immobili, si intende ''il valore venale in comune commercio '' (art. 51 del TUR).

“Resta impregiudicato”, conclude l’agenzia, “ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria”. Che, magari, opterà invece per il 9 % (art. 1 tariffa tur), chi può dirlo?
Forse il prossimo interpello...

AUTORE:
Autore AteneoWeb: Notaio Gianfranco Benetti

Notaio Gianfranco Benetti

Notaio iscritto al collegio notarile di Milano.

Notaio iscritto al collegio notarile di Milano dal 1999, in precedenza avvocato civilista. 
Docente presso la scuola di notariato della Lombardia e presso la scuola di specializzazione per le...

professioni legali dell’università di Parma e al Master di I livello presso Ance Como e Politecnico di Milano. 
Autore di pubblicazioni in materia di diritto delle successioni e donazioni, di diritto societario e passaggio generazionale.
Appassionato di vela e istruttore al centro velico di Caprera.

DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Atto costitutivo circoli

    Non è richiesta una forma determinata né per la costituzione dell’associazione non riconosciuta, né per i singoli contratti di adesione.
    Solo quando all’atto della costituzione o della singola adesione vi siano conferimenti di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato, è obbligatoria la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata a pena di nullità (art. 1350 c.c.).

    In tutti gli altri casi si può ricorrere all’atto pubblico, alla scrittura privata o anche ad un accordo verbale, purché venga espressa da più persone l’intenzione di svolgere in modo continuativo un’attività di comune interesse e di destinare a tale scopo un’organizzazione e i mezzi patrimoniali necessari.
    La costituzione può essere immediata o progressiva.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025

    Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025

    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
  • Atto costitutivo di comitato

    I comitati sono organizzazioni di persone che, mediante la raccolta pubblica di fondi, intendono perseguire scopi d’interesse generale.
    La disciplina dei comitati è prevista dagli articoli 39 e seguenti del codice civile. La formula del comitato viene utilizzata qualora l’esigenza di perseguire fini di pubblica utilità sia avvertita da persone che non dispongono di mezzi patrimoniali adeguati. Costoro possono farsi promotori di una sottoscrizione pubblica e raccogliere, in questo modo, i fondi necessari per raggiungere lo scopo.
    L’articolo 39 del codice civile contiene alcuni esempi di comitati:

    • di soccorso o di beneficenza;
    • promotori di opere pubbliche;
    • monumenti;
    • esposizioni;
    • mostre;
    • festeggiamenti e simili.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis

Documenti correlati:

Altri approfondimenti

tutti gli approfondimenti

Gli approfondimenti più letti

EsseTi consulting SRLs

Via dei Prati n.41/A
38057 Pergine Valsugana (TN)

Tel.: 0461724133
Fax: 0461724133
Email: info@esseticonsulting.it

P.iva: 02449380225

Questo sito partecipa al circuito AteneoWeb

 

SEGUICI

Rimani sempre aggiornato, seguici sui principali social network!