Giovedì 22 febbraio 2024

Le startup innovative a vocazione sociale

a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
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Le startup innovative a vocazione sociale

Il Decreto-Legge 179/2012, convertito con Legge 221/2012, che ha introdotto la nozione di nuova impresa innovativa ad alto valore tecnologico (cd startup innovativa) ha individuato anche la fattispecie particolare delle startup innovative “a vocazione sociale” (“SIAVS”).

Secondo l’art. 25, comma 4, le SIAVS possiedono gli stessi requisiti posti in capo alle altre startup innovative, ma operano in alcuni settori specifici che l’articolo 2, comma 1, del D. Lgs 155/2006 sull’impresa sociale, considera di particolare valore sociale. I settori individuati da tale provvedimento sono:

  • assistenza sociale;
  • assistenza sanitaria;
  • educazione, istruzione e formazione;
  • tutela dell’ambiente e dell’ecosistema;
  • valorizzazione del patrimonio culturale;
  • turismo sociale;
  • formazione universitaria e post-universitaria;
  • ricerca ed erogazione di servizi culturali;
  • formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo;
  • servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un’impresa sociale.

Poiché le finalità “sociali” delle SIAVS possono renderle meno “competitive” e “performanti” sul mercato, l’art. 29 del D.L. 179/2012 riconosceva inizialmente benefici fiscali maggiorati a favore di coloro che investono in questa particolare tipologia di startup innovativa. Il vantaggio fiscale è venuto meno con il successivo aumento delle detrazioni destinate a tutte le startup innovative, ma le SIAVS restano avvantaggiate nell’ottenimento di finanza agevolata.

Il riconoscimento della finalità sociale in capo alla SIAVS non è limitato alla corrispondenza con i relativi codici Ateco ma è prevista un’autocertificazione con cui l’impresa:

  • dichiara di operare in via esclusiva in uno o più dei settori elencati all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155;
  • specifica il/i settore/i;
  • dichiara di perseguire una finalità d’interesse sociale;
  • si impegna a dare evidenza dell’impatto sociale così prodotto. Per quest’ultimo requisito è necessario che sia redatto, una volta l’anno, un “Documento di descrizione di impatto sociale”, secondo le linee guida fornite dalla normativa.
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  • START UP INNOVATIVE: certificazione dei requisiti per le agevolazioni agli investitori

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    Alle persone fisiche che hanno investito somme nel capitale di startup innovative è riconosciuta una detrazione IRPEF pari al 30% della somma investita per un valore massimo di investimento pari a 1.000.000 euro annui. In alternativa, per gli investimenti effettuati dal 19.5.2020 e fino al terzo anno di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, è riconosciuta una detrazione IRPEF del 50% della somma investita per un valore massimo di investimento pari a 100.000 euro.

    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
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    a cura di: AteneoWeb Cloud 3
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    Il software consente di determinare il compenso lordo da corrispondere ad un lavoratore autonomo in base al regime di determinazione delle imposte adottato (Ordinario, Forfetario “Start Up”, Forfetario, Imprenditoria Giovanile), in modo che lo stesso possa percepire, una volta determinate le imposte Irpef/sostitutive, addizionali regionale e comunale (se dovute), Irap (se dovuta) e i contributi previdenziali, un importo netto prestabilito.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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