Venerdì 5 giugno 2020

Decreto Liquidità convertito in legge: finanziamenti garantiti fino a 30.000 euro per 10 anni e autocertificazione per SACE

a cura di: Meli e Associati
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Decreto Liquidità convertito in legge: finanziamenti garantiti fino a 30.000 euro per 10 anni e autocertificazione per SACE

Con la conversione in legge del Decreto "Liquidità" arrivano novità:

  • per i prestiti garantiti dal Fondo PMI, l'incremento dell'importo massimo concedibile da 25.000 a 30.000 euro con una durata che passa da 6 a 10 anni. I tassi di interesse applicabili non potranno essere superiori al tasso di Rendistato con durata analoga al finanziamento aumentato dello 0,2%.
  • per le richieste di nuovi finanziamenti garantiti da SACE è prevista l'integrazione dei documenti presentati con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui il titolare o il legale rappresentante dell'impresa dichiari:

    • che l'attività d'impresa è stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica Covid-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza, quindi, prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale;
    • che i dati aziendali forniti su richiesta dell'intermediario finanziario sono assolutamente veritieri e completi;
    • che il finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che sono localizzati in Italia;
    • la consapevolezza che i finanziamenti concedibili da parte della SACE saranno accreditati esclusivamente sul conto corrente dedicato (pertanto i dati relativi saranno indicati);
    • che il titolare o il legale rappresentante istante, nonché i soggetti indicati all'art. 85, commi 1 e 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. n. 159/2011 (che individua i soggetti che nell'ambito delle società sono sottoposti alle verifiche antimafia) non si trovano nelle condizioni ostative;
    • che nei confronti del titolare o del legale rappresentante non è intervenuta, negli ultimi 5 anni, alcuna condanna definitiva per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni (come previsto dall'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 74/2000 che dispone la condanna per delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti).
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Contratto di forfaiting

    Il forfaiting può essere definito come una tecnica finanziaria che permette lo smobilizzo dei crediti derivanti da operazioni di esportazione con pagamento dilazionato a medio termine.
    La sua recente origine risale agli anni sessanta, quando gli operatori della Germania occidentale trovavano conveniente smobilizzare presso istituti finanziari elvetici i propri crediti da esportazioni effettuate nei paesi del blocco sovietico, garantiti da banche di Stato.

    Attualmente il forfaiting è diffuso in tutto il mondo e il suo utilizzo risulta particolarmente utile nei casi di esportazioni in paesi in via di sviluppo, nei quali la vendita è quasi sempre condizionata alla concessione di dilazioni di pagamento a medio termine.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Cessione di credito

    La cessione di credito è un contratto in base al quale un soggetto (cedente) trasferisce ad un altro soggetto (cessionario o factor) tutti o parte dei crediti presenti e/o futuri, derivanti dalla propria attività imprenditoriale e vantati nei confronti di terzi.
    Il contratto richiede la consegna dei documenti da cui risulta il credito stesso, con l’ovvia conseguenza del passaggio al cessionario di tutti i diritti, compresi anche i privilegi, che accedono al credito stesso.
    Affinchè la cessione esplichi la sua efficacia, deve essere notificata al debitore ceduto. In seguito alla notifica i terzi creditori del cedente non avranno più titolo a valersi su un credito non più nella sfera di disponibilità dello stesso cedente, essendone stata trasferita la titolarità in capo al cessionario.

    La cessione di credito è anche conosciuta con il termine di derivazione inglese "Factoring" che non necessariamente che prevede la cessione del credito pura e semplice ma innanzi tutto la fornitura di una serie di servizi di gestione del credito da parte del factor (cessionario) tra cui: contabilizzazione, gestione e riscossione dei crediti. Insieme a questi servizi il contratto di factoring può contenere la garanzia dell'eventuale inadempimento dei debitori e la possibilità di finanziamenti al cedente sia attraverso la concessione di prestiti, sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti. (Full Factoring).

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento

    Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento

    Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.

    a cura di: Dott. Attilio Romano
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